Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16135 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. II, 09/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26365/2019 proposto da:

A.C., rappresentato e difeso dall’avv. ANGELO VENTOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.C. – cittadino della Nigeria – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Lecce avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese poichè il padre, adepto di setta esoterica, uccideva i figli nella convinzione di allungarsi così la vita, ma egli riuscì a sfuggire all’azione omicida del genitore con l’aiuto della madre, tuttavia gli adepti della setta iniziarono a ricercarlo per ucciderlo.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso dell’ A. rilevando come il racconto reso dal richiedente asilo non era credibile; non era concorrente, nella zona della Nigeria di provenienza del richiedente asilo, una situazione socio-politica connotata da violenza diffusa e, con relazione alla protezione umanitaria, il Collegio salentino riteneva non documentati elementi atti a lumeggiare inserimento sociale ovvero la concorrenza di condizioni di vulnerabilità.

Avverso il decreto emesso dal Tribunale, l’ A. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha depositato solamente nota ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da A.C. risulta privo di fondamento e va rigettato.

Con la prima ragione di doglianza il ricorrente deduce nullità del provvedimento impugnato per mancato rispetto del principio di immediatezza, posto che l’udienza di comparizione delle parti e discussione della lite s’è stata tenuta avanti a G.O.P., il quale tuttavia non fece parte del Collegio decidente.

La censura mossa risulta priva di pregio giuridico in quanto il procedimento disciplinato D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, richiama la normativa afferente il procedimento speciale in Camera di consiglio, regolato ex artt. 737 c.p.c. e segg..

Di conseguenza è insegnamento consolidato di questa Corte – Cass. SU 5629/1996, Cass. sez. 2 n. 4527/1984 – che un incombente istruttorio bene può esser delegato a singolo Giudice, che poi ben può non risultare comporre il Collegio decidente – Cass. sez. 1 n. 15298/00.

Delega, anche nella specifica materia, oggi possibile anche al G.O.P. siccome consentito dalla riforma organica della Magistratura onoraria D.Lgs. n. 116 del 2017, ex art. 10.

Inoltre sulla specifica questione afferente il procedimento in materia di protezione internazionale, questa Corte s’è già pronunziata – Cass. sez. 1 n. 7878/20 confermata da Cass. SU n. 5425/21 – rilevando come in tema di procedimento speciale ex artt. 737 e segg., non trova applicazione il disposto ex art. 276 c.p.c., sicchè alcun rilievo assume che il Giudice avanti il quale le parti furono sentite non abbia anche composto il Collegio decidente.

Con la seconda ragione di doglianza l’ A. denunzia violazione del disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 3, 5, 7 e 14, ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, nonchè mancata valutazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Anzitutto il ricorrente osserva come sia stato omesso l’esame della situazione socio-politica del suo Paese, male valutando le informazioni portate sui rapporti, redatti da affidabili Organizzazioni internazionali, esaminati dal Tribunale, ritenuta da altri Uffici giudiziari connotata da violenza diffusa – detti arresti sono specificatamente ritrascritti nel ricorso -.

Inoltre il ricorrente rileva come il Tribunale ebbe ad erroneamente valutare gli elementi in atti lumeggianti la sussistenza di pericolo concreto di grave danno in capo suo in caso di rimpatrio, stante la grave situazione di violenza esistente nella zona della Nigeria in cui abitava.

La censura svolta appare inammissibile posto che l’argomentazione critica svolta non si correla con la motivazione illustrata nel decreto impugnato

Il ricorrente deduce vizio di omesso esame di fatto decisivo individuato nella situazione socio-politica del suo Paese, ma contemporaneamente precisa anche che il Tribunale ebbe a malamente apprezzare le informazioni desunte dai rapporti redatti da autorevoli Organizzazioni internazionali, puntualmente indicati quali fonti privilegiate di conoscenza nel provvedimento impugnato.

Dunque lo stesso A. riconosce che i Giudici salentini ebbero a puntualmente esaminare autorevoli fonti per acquisire informazioni utili, per poi apoditticamente concludere che gli stessi Giudici hanno male apprezzato dette informazioni, adducendo a sostegno della propria tesi arresti di altri Giudici di merito, ovviamente, relativi ad altri specifici casi di cittadini nigeriani, quindi irrilevanti nella fattispecie.

Con riguardo alla violazione di legge dedotta con relazione alla conclusione che non sussiste pericolo grave in caso di rimpatrio, la denunzia si riduce alla sua mera enunciazione senza anche la necessaria elaborazione di argomentazione critica ad illustrazione del vizio dedotto, mentre il Tribunale, come detto, ha puntualmente esaminato le informazioni acquisite e concluso che, nella zona della Nigeria in cui l’ A. viveva, non concorre situazione socio-politica connotata da violenza diffusa nell’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

Con la terza doglianza il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè omesso esame di fatto decisivo e travisamento del fatto in relazione alla vicenda personale da lui narrata.

La censura mossa appare generica eppertanto inammissibile, posto che l’argomento critico svolto si limita ad astratta ricostruzione dell’istituto con richiamo ad arresti giurisprudenziali e contestazione, circa la valutazione data dal Tribunale in ordine alle sue condizioni di vita in Nigeria, per concludere con il rilievo circa la legittimità costituzionale del rito camerale stabilito ex D.L. n. 13 del 2017, senza un effettivo confronto con la puntuale motivazione illustrata al riguardo dal Collego salentino.

Difatti il Tribunale ha puntualmente precisato come il ricorrente non ebbe a versare in atti alcun dato fattuale utile a lumeggiare inserimento sociale in Italia, nonostante i tre anni di sua permanenza, e come non concorrevano condizioni soggettive di vulnerabilità, una volta esclusa la credibilità del suo narrato senza che detta statuizione sia stata attinta da specifico motivo di contestazione.

Quanto poi alle condizioni di vulnerabilità oggettive, il Collegio salentino ha puntualmente esaminato a situazione personale dell’ A., rilevando come le ragioni del suo espatrio non si fondavano sulla mancanza dei mezzi indispensabili al sostentamento ovvero alla compressione dei suoi diritti fondamentali e tale motivazione risulta attinta dal ricorrente con la mera prospettazione di una valutazione alternativa, così sollecitando questa Corte suprema ad inammissibile valutazione circa il merito della controversia.

Al rigetto dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente poichè non costituita regolarmente.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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