Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16134 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 22/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13370/2010 R.G. proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’avv. Remigio Sicilia,

con domicilio eletto in Roma, piazzale Clodio 14, presso lo studio

dell’avv. Francesca Romana Graziani;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

depositata il 23 aprile 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio

2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza di primo grado, interamente favorevole per la il contribuente in relazione a quattro avvisi di accertamento fondati su accertamenti bancari;

che il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui l’Agenzia delle entrate reagisce con contro ricorso;

che il ricorso è inammissibile, in primo luogo perchè l’esposizione in fatto è operata con la trascrizione integrale del ricorso, della sentenza di primo grado e della sentenza impugnata, laddove questa Suprema corte ha oramai definitivamente chiarito che tale modo di procedere non soddisfa il requisito prescritto a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c. (Cass. 18020/2013);

che il ricorso è ancora inammissibile perchè i motivi di ricorso, relativamente a quelli che deducono violazione di legge (primo e secondo motivo) non contengono il quesito di diritto, e relativamente al terzo motivo, che deduce vizio di motivazione, non è corredato da idoneo momento di sintesi (si ricorda che al ricorso è applicabile ratione temporis, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza, l’art. 366-bis c.p.c., abrogato a decorrere dal 4 luglio 2009).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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