Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16134 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 22/05/2017, dep.28/06/2017), n. 16134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13370/2010 R.G. proposto da:
C.S., rappresentato e difeso dall’avv. Remigio Sicilia,
con domicilio eletto in Roma, piazzale Clodio 14, presso lo studio
dell’avv. Francesca Romana Graziani;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
depositata il 23 aprile 2009;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio
2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza di primo grado, interamente favorevole per la il contribuente in relazione a quattro avvisi di accertamento fondati su accertamenti bancari;
che il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui l’Agenzia delle entrate reagisce con contro ricorso;
che il ricorso è inammissibile, in primo luogo perchè l’esposizione in fatto è operata con la trascrizione integrale del ricorso, della sentenza di primo grado e della sentenza impugnata, laddove questa Suprema corte ha oramai definitivamente chiarito che tale modo di procedere non soddisfa il requisito prescritto a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c. (Cass. 18020/2013);
che il ricorso è ancora inammissibile perchè i motivi di ricorso, relativamente a quelli che deducono violazione di legge (primo e secondo motivo) non contengono il quesito di diritto, e relativamente al terzo motivo, che deduce vizio di motivazione, non è corredato da idoneo momento di sintesi (si ricorda che al ricorso è applicabile ratione temporis, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza, l’art. 366-bis c.p.c., abrogato a decorrere dal 4 luglio 2009).
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017