Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16134 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. I, 22/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 22/07/2011), n.16134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GENCOAV S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), già GENERAL COSTRUZIONI s.r.l.,

in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MONTE ACERO 2/A, presso l’avvocato BAZZANI GINO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DOLFEM S.A.S. DI DOMENICO CASCIANI E C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 771/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato BAZZANI GINO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 771 depositata il 15 febbraio 2007, ha confermato precedente decisione del Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda proposta dalla società Dolfem s.a.s. nei confronti della società General Costruzioni, ora Geoncav, condannando quest’ultima a pagare all’attrice la somma di Euro 26.308,31 a titolo di residuo del corrispettivo delle opere realizzate presso l’aeroporto di (OMISSIS), eseguite in forza di contratto di contratto di subappalto conferitole dalla General.

L’approdo si fonda sulle risultanze dell’elaborato del consulente tecnico, acquisito in primo grado e genericamente contestato con i motivi d’appello dalla soccombente, che aveva verificato le opere eseguite e quindi ne aveva quantificato l’importo, ed assume l’irrilevanza delle informazioni, siccome di tenore generico, trasmesse dall’originaria concedente Amministrazione della Difesa con nota in atti, che confermavano l’autorizzazione al subappalto fino all’importo di L. 75.000.000 sulla base di scrittura privata sottoscritta dalla General ma non dalla Dolfem. L’importo degli esborsi da quest’ultima sostenuti non erano infine contestati.

Avverso questa decisione la società Geoncav ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a due motivi non resistiti dall’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea preliminare si dispone lo stralcio dei documenti depositati con la memoria difensiva siccome non rientrano nel novero della produzione ammessa in questa sede ex art. 372 c.p.c..

Col primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione che risiederebbe nell’omesso esame dell’autorizzazione della concedente amministrazione della difesa al subappalto fino al limite di L. 75.000.000, integralmente corrisposto, nonchè dell’accordo intervenuto con la società Dolfem in ordine al corrispettivo pattuito in L. 57.000.000 integralmente pagato, che attesterebbero che nulla era dovuto per il residuo, oggetto della pretesa giudiziale.

Formula quesito di diritto con cui chiede se in presenza di un documento proveniente dalla pubblica amministrazione che autorizzava il subappalto con indicazione dell’importo massimo le parti potevano disattendere la somma ivi indicata. Il motivo è privo di pregio.

La decisione impugnata risolve la questione evidenziando l’estraneità della subappaltatrice al rapporto principale, fra la sua committente e la pubblica amministrazione, dunque correttamente.

E’ indubbio infatti che l’accordo consacrato nella nota ufficiale citata, cui non partecipò la Dolfem, non dispiegava effetto alcuno nei confronti di quest’ultima società che, in quanto terza rispetto al contratto d’appalto, non era vincolata al limite previsto in ordine all’importo del subappalto, avendo diritto invece a pretendere il corrispettivo convenuto nel contratto da essa stipulato con la propria committente.

Col 2 motivo la ricorrente ascrive omesso esame e vaglio critico dei rilievi alle conclusioni del tecnico d’ufficio formulati dal proprio consulente di parte, e chiede se il giudice debba tener conto dell’elaborato di parte ai fini della riduzione delle voci indicate nella consulenza d’ufficio.

Il motivo, per un verso inammissibile in quanto non autosufficiente in ordine ai rilievi asseritamente pretermessi dall’organo giudicante, è altresì privo di fondamento, risultando l’esame delle contestazioni mosse in ordine alla determinazione del quantum debeatur puntualmente condotto dal giudice del gravame, che ha verificato riferibilità ed importo delle fatture prodotte in atti.

Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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