Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16134 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. II, 09/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27207/2019 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dall’avv. MARIA CARACCIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

PROCURA REPUBBLICA LECCE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.M. – cittadino del Mali – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Lecce avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa. Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese per migliorare le sue condizioni economiche e quelle della sua famiglia d’origine, temendo in caso di rimpatrio di non trovare lavoro.

Il Tribunale pugliese ha rigettato il ricorso ritenendo non sussistenti ragioni per accogliere la sua domanda afferente la protezione internazionale; ritenendo non concorrente, nella zona del Mali di provenienza del ricorrente, una situazione socio-politica connotata da violenza diffusa e non dedotti, ai fini della protezione umanitaria, dati fattuali atti a consentire l’accoglimento di detta domanda. Il D. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal Collegio salentino articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, s’è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal D. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, poichè il Tribunale di Lecce non ha esaminato il più recente rapporto Easo – 2018 – circa l’attuale situazione socio-politica del Mali, effettivamente connotata da violenza diffusa, siccome positivamente riconosciuto da altri Uffici giudiziari di merito, bensì ha utilizzato informazioni oramai risalenti. La censura, per come proposta, appare inammissibile in quanto nell’argomento critico sviluppato non s’opera confronto con la motivazione esposta dal Collegio pugliese a sostegno delle sue statuizioni, bensì si prospetta mera tesi alternativa elaborata sulla base delle medesime informazioni utilizzate dal Collegio salentino.

Difatti il Tribunale ha esaminato la posizione personale del D. in relazione a tutte e tre le fattispecie disciplinate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 – norma dedotta siccome violata – ed ha escluso la concorrenza delle ipotesi ex lett. a) b), in forza del narrato reso a giustificazione della decisione di espatriare ed al riguardo non risulta, nell’argomento critico svolto a sostegno del motivo di ricorso, alcuna specifica contestazione.

Con riguardo alla situazione socio-politica del Mali – art. 14 lett. c) – il Collegio salentino ha assunto aggiornate informazioni da fonti qualificate – tra le quali anche rapporto HRW 2019 – per giungere alla conclusione che, nella zona del Mali in cui il ricorrente risiedeva, non concorre attualmente situazione connotata da violenza diffusa nell’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

L’argomentazione critica svolta dal D. si limita ad enfatizzare i momenti di criticità, già segnalati dal Tribunale, nonchè le azioni terroristiche poste in essere nella zona della capitale, così proponendo una opzione interpretativa, afferente la concorrenza della “violenza diffusa” sulla scorta della valutazione dei medesimi dati di fatto esaminati dai primi Giudici, meramente alternativa tesa a sollecitare a questa Corte di legittimità un’inammissibile valutazione circa il merito della questione.

Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta omessa motivazione su punto decisivo della controversia in quanto il Collegio pugliese non ha considerato la situazione di violazione dei diritti umani esistente in Mali, viceversa elemento apprezzato dallo stesso Tribunale in altre decisioni.

La censura risulta generica in quanto scollegata rispetto alla motivazione illustrata dal Tribunale circa la specifica posizione del ricorrente.

Difatti il Collegio pugliese ha rimarcato che l’unica ragione che determinò il D. all’espatrio fu la volontà di migliorare la sua condizione lavorativa senza cenno alcuno alla compressione o violazione dei suoi diritti fondamentali, situazione che il Tribunale ha tuttavia esaminato in relazione alla statuizione di rigetto della domanda tesa al godimento della protezione umanitaria, sicchè patentemente la denunziata omessa motivazione non concorre.

Quanto poi al vizio di illogicità o contraddittorietà della motivazione basta rilevare che dette figure sintomatiche non risultano più configurare vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c..

Con il terzo ed il quarto mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione della norma D.P.R. n. 268 del 1998, ex art. 5, posto che il Tribunale non ha esaminato la sua posizione in relazione alla violazione dei diritti umani e la grave instabilità sociopolitica esistente in Mali ai fini della comparazione tra le sue prospettive di vita in Italia ed in Patria.

Ambedue le censure mosse appaiono inammissibili poichè centrate sull’esposizione di argomenti astratti senza un confronto con la puntuale motivazione al riguardo esposta nel decreto impugnato.

Difatti Il Collegio salentino, sulla scorta dei dati fattuali acquisiti in atti, ha escluso la concorrenza di condizioni soggettive ed oggettive di vulnerabilità in capo al D., esaminando appositamente e la situazione socio-politica esistente nella zona del Mali di sua provenienze, nonchè la sua specifica posizione in relazione alla violazione dei diritti umani ed ha valutato pure la documentazione afferente il lavoro svolto da lui in Italia, rilevandone l’inidoneità a lumeggiare inserimento sociale – l’attività lavorativa assai limitata nel tempo e con modesti compensi -.

A fronte di detta specifica motivazione il ricorrente si limita ad enfatizzare la situazione socio-politica del Mali e le migliori condizioni di vita esistenti in Italia rispetto a detto Paese, questioni esaminate dal Tribunale nel concreto della condizione specifica del ricorrente e, non già, in astratto siccome fatto nell’argomento di censura.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente, tassate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione degli Interni le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA