Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16134 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16986-2014 proposto da:

M.C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che

la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato DAMIANO LIPANI, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentali –

contro

M.C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 9938/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20/11/2013, depositata il 21/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato GERARDO RUSSILO, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato GIORGIO MAZZONE per delega orale avvocato DOMENICO

LIPANI, difensore del controricorrente incidentale, che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda con la quale M.C.A. ha chiesto accertarsi l’illegittimità del termine apposto al contratto stipulato per il periodo dal 3.1.al 31.1.2006 e, per l’effetto, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla stipula con conseguente ordine di ripristino della funzionalità del rapporto e condanna della convenuta Poste al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni globali di fatto dalla cessazione del rapporto, oltre accessori.

La decisione di conferma è stata fondata su ragioni diverse da quelle alla base della sentenza di primo grado ravvisabili queste ultime nella ritenuta estinzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro.

Il giudice di appello ha, infatti, escluso che al tempo decorso fra la data di cessazione del rapporto e l’atto con il quale la lavoratrice aveva messo in mora la società, così come alla percezione del tfr, potesse connettersi il significato negoziale di disinteresse alla prosecuzione del rapporto da parte della M.; ha quindi rilevato che la richiesta di integrazione del ricorso introduttivo avanzata dalla lavoratrice nell’atto di appello concretava una modifica della causa petendi, e non una mera emendati libelli; le domande ed argomentazioni contenute nel gravame, concernenti la violazione del disposto del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 risultavano, pertanto, inammissibili ai sensi dell’art. 437 c.p.c. in quanto nuove e mai proposte in prime cure, atteso che nel ricorso introduttivo era stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis. In ogni caso, secondo il giudice di appello, le censure articolate nell’atto di gravame risultavano infondate nel merito; l’apposizione del termine al contratto in controversia era stata giustificata dal ricorrere di ragioni di carattere sostitutivo, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, correlate alla esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio recapito presso l’ufficio Postale di (OMISSIS); Poste, nella memoria di costituzione di primo grado, aveva allegato in maniera specifica la sussistenze delle esigenze sostitutive che avevano portato all’assunzione dell’appellante presso l’Ufficio di (OMISSIS) e negato l’applicabilità della cd. clausola di contingentamento; a fronte di tali specifiche deduzioni la ricorrente alla prima udienza di primo grado si era limitata a contestare genericamente le allegazioni ne la documentazione prodotta dalla resistente.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.C.A. sulla base di tre motivi; Poste Italiane s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso e contestuale ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo; M.C.A. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., n. 4, dell’art. 164 c.p.c., comma 5 e dell’art. 437 c.p.c..

Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Con il terzo motivo ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato Poste Italiane s.p.a. ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c.. Il primo motivo di ricorso è articolato con modalità inidonee alla valida censura della decisione di secondo grado.

Il giudice di appello ha ritenuto che in seconde cure vi era stata una modifica della causa petendi della originaria domanda in quanto con il ricorso introduttivo di primo grado parte ricorrente, nel presupposto che il contratto a termine era stato concluso ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, aveva argomentato la illegittimità del termine con riferimento esclusivo a quest’ultima norma; solo alla seconda udienza del giudizio di primo grado era stato chiesto al giudice un termine ex art. 164 c.p.c., per procedere alla integrazione del ricorso, considerato che in realtà il contratto era stato concluso ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Parte ricorrente sostiene che la modifica apportata alla originaria domanda configurerebbe una mera emendatio libelli, senza dar luogo ad alcun mutamento sostanziale della originaria causa petendi, come, invece, ritenuto nella sentenza impugnata.

La deduzione, come eccepito da Poste, non è corredata da un’esposizione chiara e completa dei fatti di causa rilevanti al fine della decisione. E’ innanzitutto mancata la indicazione del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ed in particolare la specificazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto alla base della deduzione di nullità del termine apposto al contratto in controversia; analogamente risultano omesse le indicazioni idonee a ricostruire il contenuto della richiesta “integrazione” dell’originario ricorso formulata nel corso del giudizio di primo grado.

La rilevata carenza espositiva del fatto processuale, in particolare degli elementi idonei a consentire l’individuazione della originaria domanda, non consente al giudice di legittimità alcuna verifica in ordine alla fondatezza delle censure formulate dal ricorrente che contesta la qualificazione, in termini di modifica della originaria domanda e non di mera emendatio libelli, operata dal giudice di appello con riferimento al contenuto delle censure svolte con l’atto di gravame.

Nè appare sufficiente alla ricostruzione del contenuto della originaria domanda la affermazione della odierna ricorrente secondo la quale nel ricorso di primo grado era stata eccepita la nullità del termine apposto al contratto de quo, “anche e soprattutto per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1” (v. ricorso pag. 12). Tale affermazione, risulta, infatti, del tutto generica in quanto non chiarisce sotto quale profilo era stata prospettata la violazione del D.Lgs. n. 368 cit., art. 1, nè spiega le ragioni per le quali, pur in presenza di siffatta prospettazione, appariva necessaria la integrazione della originaria domanda, integrazione scaturente, invece, secondo quanto ritenuto dalla sentenza di appello con affermazione rimasta incontrastata, dal fatto che nell’originario ricorso il contratto in controversia era stato per errore indicato come stipulato ai sensi del D.Lgs. 368 cit., art. 1, comma 2 e che in relazione solo a tale norma erano state svolte le relative deduzioni di nullità del termine.

Il ricorrente non deduce, quindi, le formulate censure in modo da in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., n. 8932 del 2006 n. 1108 del 2006, n. 21659 del 2005, n. 16132 del 2005) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., n. 3158 del 2003, n. 12444 del 2003, n. 1161 del 1995).

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (v. tra le altre Cass. n. 15808 del 2008).

Il rigetto del primo motivo di ricorso principale con il quale è stata investita la ritenuta inammissibilità della modifica della originaria domanda formulata con l’atto di gravame dalla lavoratrice, inammissibilità configurante autonoma ratio decidendi della statuizione di rigetto dell’appello, comporta la inammissibilità – per carenza di interesse – del secondo e del terzo motivo di ricorso con i quali è stata censurata la valutazione di infondatezza nel merito delle deduzioni di violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, questione comunque affrontata dal giudice di secondo grado, nonostante la rilevata preclusione scaturente dal divieto di novum ai sensi dell’art. 437 c.p.c..

Infine, il rigetto del ricorso principale assorbe l’esame del ricorso incidentale condizionato di Poste.

Si chiede che il presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore, non inficiate dalle deduzioni svolte nella memoria depositata dalla ricorrente M., sono del tutto condivisibili e che ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

A tanto consegue, previa riunione dei ricorsi principale ed incidentale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, con effetto di assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma cit. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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