Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16133 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 28/07/2020), n.16133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18887-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STIMIGLIANO 5,

presso lo studio dell’avvocato FABIO CODOGNOTTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANCARLO RUCCIA;

– ricorrente –

contro

R. S.N.C. DI R.G. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO DE FEO,

ELIO VULPIS;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, DE ROSE EMANUELE, GIUSEPPE

MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 1693/2014 del TRIBUNALE di TRANI, depositata

il 03/06/2014 R.G.N. 294/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Trani ha accolto l’opposizione avverso la cartella di pagamento per differenze contributive pretese dall’INPS, notificata in data 23 dicembre 2011;

2. il Tribunale ha ritenuto la notifica della cartella non conforme alle modalità previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 invalida e insuscettibile di sanatoria nonostante la tempestiva proposizione del ricorso da parte dell’opponente; ha altresì accolto l’opposizione nel merito della cartella, annullandola per infondatezza della pretesa creditoria dell’INPS;

3. avverso tale sentenza Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, ha proposto ricorso affidato ad un motivo, incentrato sui vizi formali della cartella di pagamento, e in particolare sulla validità della notificazione, al quale ha opposto difese la R. s.n.c. di G.R. & C., con controricorso ulteriormente illustrato con memoria; l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha solo conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. il ricorso è da rigettare;

5. la sentenza impugnata ha accolto l’opposizione sia per irregolarità formali del procedimento sia per infondatezza del credito contributivo vantato dall’INPS; in altre parole ha accolto tanto l’opposizione agli atti esecutivi quanto quella all’esecuzione;

6. nell’ipotesi in cui un’unica sentenza contenga sia decisioni riguardanti il merito della pretesa sia decisioni riguardanti la regolarità formale del procedimento (quali in particolare quelle della cartella e/o della notificazione), ciascun tipo di decisione è assoggettata al proprio regime impugnatorio e cioè, rispettivamente, l’appello per le prime (nel regime applicabile ratione temporis) e il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. per le seconde, salvo il rispetto del principio dell’apparenza (ex multis: Cass. n. 20816 del 2009 e i precedenti ivi richiamati);

7. tale ultimo principio comporta che per individuare il mezzo di impugnazione si deve fare riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall’esattezza di essa e dalla qualificazione dell’azione operata dalla parti, sicchè una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l’appello se il giudice ha qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. se è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi (fra le tante: Cass. n. 16379 del 2005);

8. al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum che, nell’opposizione all’esecuzione, investono Van dell’esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre nell’opposizione agli atti esecutivi investono il quomodo, vale a dire e modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (v., fra e altre, Cass. n. 13381 del 2017);

9. tanto premesso, la sentenza gravata con il ricorso ora all’esame di questa Corte è già stata confermata – nella parte in cui, accogliendo l’opposizione all’esecuzione, ha negato il credito preteso dall’INPS – con sentenza della Corte d’appello di Bari del 10 dicembre 2015 (allegata alla memoria illustrativa dalla società controricorrente); per l’effetto, essendo stata dichiarata irretrattabilmente l’insussistenza del credito per differenze contributive portato dalla cartella opposta, risulta ormai carente di interesse qualsivoglia doglianza incentrata su vizi formali e, dunque, sulle modalità dell’azione esecutiva da parte del concessionario;

10. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

11. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna a parte ricorrente ai pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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