Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16133 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16133 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 14636-2011 proposto da:
SQUADRITO GIUSEPPE (SQDGPP28D21I881M) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48,
presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che
lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in
calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;
– intimato –

avverso il decreto nel procedimento n. 55768/07 della
CORTE D’APPELLO di ROMA del 27.9.2010, depositato il
13/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 26/06/2013

consiglio dell’8/03/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. PASQUALE FIMIANI.

R.g. 14636/2011
Rilevato in fatto

che Giuseppe Squadrito ha proposto regolamento di competenza
nei confronti dell’ordinanza della corte d’appello di Roma

ordine alla domanda di equa riparazione del pregiudizio
derivante dall’irragionevole durata del giudizio instaurato
davanti al t.a.r. Toscana ai sensi della legge n. 89 del 2001
proposta con ricorso del 25 luglio 2007, essendo competente
la corte d’appello di Genova, in applicazione del principio
affermato dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza n.
6306 del 2010;
che il procuratore generale ha concluso per la dichiarazione
di competenza della corte d’appello di Genova;
che il ricorrente ha depositato memoria;
ritenuto in diritto

che deve essere dichiarata la competenza della corte
d’appello di Genova;
che, infatti, con sentenza n. 6307/2010 le sezioni unite,
modificando il precedente orientamento giurisprudenziale,
hanno affermato che il criterio di collegamento stabilito
dall’art. 3, l° comma, della legge n. 89/2001, secondo cui la

del 9 novembre 2010 che si è dichiarata incompetente in

domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte
d’appello individuata ai sensi dell’art. 11 c.p.p., trova
applicazione anche in relazione ai processi svoltisi davanti
al giudice amministrativo, assumendo a tal fine rilievo la

esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è
iniziato;
che il principio dell’irretroattività degli effetti derivanti
dal mutamento di giurisprudenza, affermato dalle sezioni
unite con la sentenza n. 15144 del 2011, si fonda
sull’esigenza di tutela dell’affidamento incolpevole nella
giurisprudenza, allorché un orientamento consolidato sia
modificato repentinamente e imprevedibilmente con effetti
preclusivi del diritto di azione e di difesa;
che nel caso di mutamento di orientamento giurisprudenziale
relativo ai criteri di individuazione del giudice competente
non si verifica alcun effetto preclusivo del diritto di
azione e di difesa e che pertanto il nuovo orientamento può
trovare immediata applicazione;
che non avendo l’intimato svolto attività difensiva non si
deve provvedere sulle spese di questo giudizio;
P.Q.M.
dichiara la competenza della corte d’appello di Genova.

sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia

/(1.—-

Così deciso in Roma 1’8 marzo 2012 nella camera di consiglio

della sesta sezione civile -sezione prima.

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