Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16133 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7685/2006 proposto da:

S.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato MONACO

Antonio, che la rappresenta e difende per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato OCCHIPTNTI

Mario, che la rappresenta e difende con delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso a sentenza n. 4915/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 15/11/2005; depositala il 06/12/2005;

R.G.N. 5796/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato OCCHIPINTI MARIO;

udito il P.M., in persona de Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di oma ha confermato la prima sentenza che aveva dichiarato risolto il contratto di locazione di immobile per uso abitativo intercorrente tra la S. (conduttrice) e la M. (locatrice) per grave inadempimento della prima (consistito nella mancata restituzione dell’immobile nel tempo convenuto) ed ha condannato la stessa conduttrice al risarcimento dei danni;

che il ricorso per cassazione della S. è svolto in un solo motivo, al quale risponde con controricorso la M..

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

che la ricorrente insiste nel sostenere che la grave patologia medica dalla quale era affetto il coniuge rendeva impossibile l’esecuzione della sua prestazione (la restituzione della cosa locata), dovendosi intendere che l’oggettività e l’assolutezza dell’impossibilità stessa riguardi non lo specifico conduttore, bensì qualsiasi conduttore che si fosse trovato in quella situazione; aggiunge pure che, nella specie non risulterebbe accertata la colpa nell’inadempimento;

che siffatto motivo è infondato, in quanto nella sentenza non sono riscontrabili vizi logico-giuridici laddove ha spiegato che l’impedimento addotto dalla conduttrice a giustificazione dell’inadempimento non incideva in maniera oggettiva ed assoluta sulla prestazione in sè e per sè considerata, afferendo, piuttosto, alla soggettiva disponibilità o possibilità del debitore di adempiere alla prestazione, comportando, tutt’al più, una maggiore difficoltà nell’adempimento;

che il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna delle ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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