Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16132 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 28/07/2020), n.16132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18673-2014 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO

CATALANO e LORELLA FRASCONA’ che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

– Z.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato GIANNI MASSIGNANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE MURITI;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA

SCIPLINO;

– controricorrenti –

Nonchè da:

EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A., – AGENTE PER LA RISCOSSIONE

DI GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE, UDINE – ora EQUITALIA NORD S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato EMO ROS;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1229/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 21/01/2014 r.g.n. 316/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Trieste ha riformato la sentenza di primo grado e, per l’effetto, ha dichiarato estinti i crediti azionati, per prescrizione quinquennale maturata fra la notifica delle cartelle formate in base all’iscrizione a ruolo dei crediti dell’INPS e dell’INAIL e la notifica degli avvisi di pagamento da parte di Equitalia, in difetto di validi e utili atti interruttivi; ha affermato, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda dell’INAIL nei confronti di Equitalia;

2. avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale hanno opposto difese, con controricorso, l’INPS, Z.T., ulteriormente illustrato con memoria, e Equitalia Nord s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo e adesivo al ricorso INAIL;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. con il motivo del ricorso principale, deducendo violazione di legge, l’INAIL censura la sentenza impugnata per avere ritenuto quinquennale la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle non opposte, anzichè decennale;

4. il ricorso principale è da rigettare;

5. come affermato dalle Sezioni unite della Corte, con sentenza n. 23397 del 2016, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via; pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di applicare l’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo;

6. con il medesimo arresto le Sezioni unite hanno chiarito che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c., disposizione quest’ultima applicabile soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;

7. la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato e tanto vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30 conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010);

8. il ricorso incidentale, adesivo al ricorso principale, è del pari da rigettare e palesa, inoltre, profili di inammissibilità perchè deduce per la prima volta, in questa sede di legittimità, il tema della prescrizione delle somme aggiuntive, in difetto di adeguata dimostrazione che rientrasse tra le questioni dibattute nelle sedi di merito;

9. le spese, a carico delle parti ricorrenti, principale ed incidentale, e dell’INPS, controricorrente adesivo, in solido in considerazione della comunanza di interessi (v., fra le tante, Cass. n. 9063 del 2019), vengono regolate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Michele Muriti, dichiaratosi antistatario;

10. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna le parti ricorrenti e l’INPS, in solido tra loro, al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Michele Muriti, dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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