Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16132 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 22/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8300/2010 R.G. proposto da:

L.S., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Grassi,

con domicilio eletto in Giarre, Corso Italia, presso lo studio del

difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso iscritto al n. 8300/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente incidentale –

contro

L.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, depositata il 9 novembre 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio

2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia (Ctr), la quale ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, interamente favorevole per il contribuente in relazione a un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie relative a conti correnti, libretti e rapporti che il Fisco assumeva trovarsi nella disponibilità del contribuente;

che in particolare la Ctr, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, ha tuttavia ritenuto di dover riconoscere induttivamente, in favore del contribuente, una percentuale di costi;

che contro la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui l’Agenzia delle entrate reagisce con controricorso, contenente ricorso incidentale;

che il primo motivo del ricorso principale, il quale denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 è inammissibile, perchè la mancanza imputata alla Ctr, di non avere tenuto conto di quanto risultava dal processo verbale di constatazione, non prelude a un errore nell’applicazione della norma, ma semmai nell’accertamento del fatto;

che il secondo motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2;

che la tesi sottesa a tale motivo è che, ai fini Iva, le indagini finanziarie non potrebbero estendersi ai conti correnti, personali dell’imprenditore o di terzi, qualora non sia dimostrato che trattasi di conti riconducibili all’attività di impresa;

che il motivo è infondato, perchè l’onere del Fisco cui allude il ricorrente, di dimostrare la riconducibilità dei conti altrui al contribuente, riguarda appunto i conti di “terzi”, laddove nel caso in esame è incontroverso che gli “altri” conti erano pur sempre intestati all’imprenditore (personali, secondo la terminologia usata nel motivo), anche se formalmente diversi da quelli usati per l’azienda, ovvero cointestati con il coniuge o al solo coniuge, rispetto ai quali, secondo l’insegnamento della Suprema corte, l’onere di Fisco può ritenersi soddisfatto, salva sempre la prova contraria, attraverso il rifermento al rapporto di coniugio (Cass. n. 18083/2019; conf. Cass. n. 6595/2013; cass. n. 4788/201);

che il ricorso principale, pertanto, va rigettato;

che il ricorso incidentale pone, con unico motivo, la questione se sia legittimo, in caso di accertamento fondato su indagini bancarie, il riconoscimento induttivo in favore del contribuente di una quota di costi;

che la sentenza ha ritenuto in questo senso e la relativa statuizione è impugnata dall’Agenzia dell’entrate per vizio di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, laddove è di assoluta evidenza che la valutazione della Ctr oggetto di censura esprime un giudizio di diritto e non sul fatto. Secondo il costante pacifico insegnamento di questa Corte i vizi motivazionali sulla questione giuridica o costituiscono errori in iudicando censurabili ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 oppure, se attengono propriamente e soltanto alla motivazione, non danno luogo a cassazione della sentenza, ma a correzione della stessa motivazione in diritto ex art. 384 c.p.c., u.c. (Cass. n. n. 19618/2003; n. 6328/2008; n. 7050/1997);

che il ricorso incidentale va dichiarato per ciò inammissibile.

PQM

 

rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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