Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16132 del 26/06/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 16132 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE
Data pubblicazione: 26/06/2013
SENTENZA
sul ricorso 4236-2011 proposto da:
FABRIS
VALENTI
VALENTINO
(F5RVNT35M25L483G)
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
N. 20, presso lo studio dell’avvocato BETTONI
ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende giusta
•
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
2012
1764
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580,
in persona del Ministro in carica, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI ‘PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
–
resistente-
avverso il decreto n. R.G. 607/09 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO del 20/11/09, depositato il
22/12/2009;
udienza del 07/03/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO
che ha concuso per l’accoglimento del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
R.g. 4236/2011
Svolgimento del processo
Valentino Fabris Valenti ricorre per cassazione nei confronti
del decreto in data 22 dicembre 2009 della corte d’appello di
esito al giudizio ai sensi della legge n. 89 del 2001 basata
sul rilievo che “la legge non prevede alcuna possibilità di
conseguimento in via stragiudiziale della riparazione”.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L’azione
diretta
a
ottenere
l’equa
riparazione
del
pregiudizio derivante dall’irragionevole durata del giudizio
è un’ordinaria azione di condanna che non si sottrae alla
regola di cui all’art. 91 c.p.c. e cioè alla condanna alle
spese della parte soccombente. Erra la corte d’appello
nell’affermare che l’azione di cui si tratta abbia in realtà
natura costitutiva perché non sarebbe possibile per l’attore
ottenere l’equa riparazione in via stragiudiziale, ma solo
agendo in giudizio.
Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa
nel merito e le spese liquidate come in dispositivo
unitamente a quelle di questa fase.
Palermo, lamentando l’avvenuta compensazione delle spese in
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e
delle Finanze alla rifusione delle spese della fase di merito
per onorari e Euro 600,00 per diritti, nonché di quelle di
questa fase che liquida in complessivi Euro 550,00 di cui
Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile – prima sezione, il 7 marzo 2012.
che liquida in complessivi Euro 1.140,00 di cui Euro 490,00