Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16132 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5222/2006 proposto da:

P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 765, presso lo studio dell’avvocato AMATO

DONATELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERA Gaetano giusta

procura speciale del Dott. Notaio ELISA APA in ROSSANO 28/5/2010,

rep. 23365;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 95, presso lo studio

dell’avvocato EPCFANI BIANCAMARIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato VASTO Antonio giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

emessa il 2/2/2004, depositata il 20/01/2005, R.G.N. 1090/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPERITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’estinzione.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

che il P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che, riformando la prima sentenza, ha respinto la sua domanda (locatore) tendente ad ottenere dal Comune di Spezzano Albanese (conduttore) diverse somme di danaro a titolo di canoni di locazione non pagati e di danni subiti;

che il ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, alla quale ha aderito la controparte, che, dunque, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del medesimo.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA