Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16132 del 08/07/2010
Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16132
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5222/2006 proposto da:
P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 765, presso lo studio dell’avvocato AMATO
DONATELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERA Gaetano giusta
procura speciale del Dott. Notaio ELISA APA in ROSSANO 28/5/2010,
rep. 23365;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 95, presso lo studio
dell’avvocato EPCFANI BIANCAMARIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato VASTO Antonio giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 42/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
emessa il 2/2/2004, depositata il 20/01/2005, R.G.N. 1090/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
09/06/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPERITO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’estinzione.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
che il P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che, riformando la prima sentenza, ha respinto la sua domanda (locatore) tendente ad ottenere dal Comune di Spezzano Albanese (conduttore) diverse somme di danaro a titolo di canoni di locazione non pagati e di danni subiti;
che il ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, alla quale ha aderito la controparte, che, dunque, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del medesimo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010