Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16132 del 03/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11518/2014 proposto da:

G.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA

BAFILE 3, presso lo studio dell’avvocato SERGIO MASSIMO MANCUSI, che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5294/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

29/05/2013, depositata il 29/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di G.T. intesa al conseguimento dell’assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1, ed ha condannato l’appellante alla rifusione all’INPS delle spese di lite.

La statuizione di condanna alle spese, l’unica ancora rilevante, è stata motivata con la inidoneità della dichiarazione formulata dalla originaria ricorrente ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo risultante dalla modifica introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003, a determinare l’esonero dalle spese di lite. Ciò in quanto la dichiarazione formulata in primo grado non recava anche l’impegno a comunicare le eventuali variazioni reddituali verificatesi nel corso del giudizio e in quanto l’atto di appello non conteneva alcuna dichiarazione.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.T. sulla base di un unico motivo. L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ha censurato la decisione per avere ritenuto che ai fini dell’esonero delle spese la stessa dovesse contenere anche l’esplicito impegno del dichiarante a comunicare eventuali variazioni di reddito e che occorresse, inoltre, che tale dichiarazione fosse reiterata nel ricorso in appello.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Come più volte affermato da questa Corte, il beneficio dell’esonero dalle spese giudiziali, previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., in favore del lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, è applicabile in favore di qualunque ricorrente e non solo in favore di chi possa vantare l’effettiva esistenza del rapporto assicurativo o abbia comunque diritto all’assistenza pubblica, atteso che la ratio della norma, desumibile anche dalle sentenze n. 85 del 1979 e n. 207 del 1994 della Corte Costituzionale, è quella di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l’esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione, fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite (Cass. n. 1880 del 2003, n. 17061 del 2003).

E’ stato quindi osservato che la ratio della disposizione è rimasta inalterata anche in seguito alla sostituzione – applicabile ai procedimenti incardinati successivamente al 2 ottobre 2003 (Cass. n. 4165 del 2004) – introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, cit. nonchè in seguito all’aggiunta dell’ultimo periodo disposta – con decorrenza dal 4 luglio 2009, L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52. In particolare, per effetto della suddetta sostituzione, è stato posto a carico della parte ricorrente nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali l’onere di effettuare – fin dalle conclusioni dell’atto introduttivo – un’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma stessa per ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese processuali. Con specifico riferimento al profilo relativo all’impegno di comunicazione di eventuali rilevanti variazioni di reddito fino a che il processo non sia definito, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’interpretazione letterale e logico-finalistica della norma rende evidente che il legislatore non ha voluto prevedere alcuna rigida formula per il soddisfacimento del suddetto onere e soprattutto che si è limitato a subordinare l’esenzione esclusivamente alla tempestiva presentazione della dichiarazione suindicata, senza prevedere che, nell’ambito della dichiarazione stessa, debba essere contenuto anche l’impegno a comunicare le variazioni reddituali rilevanti. A tale ricostruzione si è pervenuti sul rilievo che il rinvio al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, contenuto nella disposizione in esame, è limitato ai commi 2 e 3, di tale articolo e non riguarda, quindi, il comma 1, ove – ai fini ivi previsti, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – è specificamente indicato il contenuto dell’istanza, stabilito a pena di inammissibilità e comprendente anche l’impegno ad effettuare la comunicazione delle variazioni reddituali rilevanti; ciò a conferma della permanenza della originaria ratio di favorire la tutela di diritti costituzionalmente garantiti (come quelli che normalmente si fanno valere nelle controversie previdenziali o assistenziali). (v., tra le altre, Cass., n. 9207 del 2012, n. 13367 del 2011).

In merito poi alla questione attinente alla necessità della reiterazione di tale dichiarazione in relazione a ciascun grado di giudizio la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere sufficiente l’adempimento dell’onere autocertificativo con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado salvo restando comunque, fino all’esito definitivo del processo, l’impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti (v. tra le altre, Cass. n. 207 del 2016,n. 16284 del 2011 cit., n. 17197 del 2010, n. 10875 del 2009).

In base quindi ai precedenti richiamati, dai quali non vi è ragione di discostarsi, il ricorso appare manifestamente fondato.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

A tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria di irripetibilità delle spese del giudizio di appello. Le spese del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese del giudizio di appello. Condanna l’INPS alla rifusone a parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge. Con distrazione in favore dell’Avv. Sergio Massimo Mancusi, antistatario.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA