Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16131 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 28/07/2020), n.16131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27725-2015 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANNONE

PIETRO 27, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BURIGANA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTIANO BERTO,

ALESSANDRO OSETTO;

– ricorrente –

contro

B.S., B.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 77/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/05/2015 r.g.n. 1056/2011.

 

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 5.5.2015, ha respinto il gravame interposto da M.T., nei confronti di B.S. e B.D., avverso la pronunzia del Tribunale di Padova n. 440/2011 che aveva rigettato la domanda della lavoratrice, “diretta ad ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato domestico tra le parti, per l’assistenza di Bo.Do., madre dei B., e la condanna di questi ultimi al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ed alla regolarizzazione previdenziale”;

che per la cassazione della sentenza ricorre M.T. sulla base di due motivi contenenti più censure;

che B.S. e B.D. non hanno svolto attività difensiva;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per errata valutazione delle dichiarazioni dei testimoni di parte appellata e per omessa valutazione delle dichiarazioni del teste di parte appellante; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle dichiarazioni di cui al ricorso n. 1148/2007 R.G. estinto, ed omessa valutazione delle argomentazioni difensive di cui agli scritti difensivi dei resistenti; omessa valutazione della mancata contestazione della documentazione prodotta; violazione degli artt. 420 e 116 c.p.c. per omessa valutazione della mancata comparizione dei resistenti all’interrogatorio libero”; 2) la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1387,1388,1392 e 1704 c.c. in materia di mandato e di rappresentanza; violazione e falsa applicazione della L. n. 189 del 2002, art. 33 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5-bis”, per non avere i giudici di appello considerato che il contratto di lavoro di cui si tratta “non è un semplice contratto, soggetto al principio della libertà della forma, ma un contratto di soggiorno per lavoro domestico di cui alla L. n. 189 del 2002, art. 33 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 bis…. che può e deve essere stipulato solamente per iscritto, con l’ulteriore conseguenza che un eventuale potere di rappresentanza dovrebbe risultare da procura, la quale – a sua volta, giusta il dettato di cui all’art. 1392 c.c. – non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”; pertanto, a parere della ricorrente, poichè “non è mai stato in discussione il fatto che il rapporto sia cessato a seguito della lettera di licenziamento a firma di B.S., il cui testo è il seguente: “Io sottoscritto B.S. certifico che la Signora M.T. a partire dal giorno 14.6.2005 è da ritenere licenziata dal suo lavoro di badante prestato presso la Signora Bo.Do. in (OMISSIS)”, è evidente che detto documento non contiene affatto la contemplatio domini richiesta dalla legge, nè tanto meno che il datore di lavoro fosse la badata, atteso che si parla espressamente ed esclusivamente di lavoro prestato “presso la Signora Bo.Do.” e non “alle dipendenze” della medesima”;

che il primo motivo è inammissibile sotto diversi e concorrenti profili: innanzitutto perchè solleva un coacervo di censure senza il rispetto del canone della specificità del motivo, che determina, nella parte argomentativa dello stesso, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l’operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure (al riguardo, tra le molte, Cass. nn. 21239/2015, 7394/2010, 20355/2008, 9470/2008); al riguardo, va sottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte, dinanzi ad un motivo di ricorso che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., hanno ribadito la stigmatizzazione di tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando “la impossibilità di convivenza in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irrimediabile eterogeneità” (Cass., S.U., nn. 17931/2013, 26242/2014); inoltre, relativamente alle censure che attengono alla “violazione di legge”, perchè la parte ricorrente non ha indicato sotto quale profilo le norme menzionate sarebbero state violate, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3 codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate ed altresì con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); pertanto, le doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza si risolvono in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);

che, peraltro, il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito; per la qual cosa, “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove” (come, nella sostanza, è avvenuto nella fattispecie: v., in particolare le pagg. 9 e 10 del ricorso) “non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. nn. 14541/2014; 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un percorso motivazionale condivisibile e scevro da vizi logico-giuridici circa la valutazione degli elementi delibatori posti a base della stessa, mentre le censure sollevate, al riguardo, dalla lavoratrice appaiono, all’evidenza, finalizzate ad una nuova valutazione degli elementi di fatto, attraverso la mera contestazione della valutazione dei predetti elementi;

che, infine, va rilevato che non sono stati prodotti (e neppure indicati come documenti offerti in comunicazione nel ricorso per cassazione), nè trascritti, “gli scritti difensivi dei resistenti”, in ordine ai quali si lamenta la “omessa valutazione delle argomentazioni difensive” da parte dei giudici di secondo grado: e ciò, in violazione del principio (di cui al combinato disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6 e art. 369 codice di rito), più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013);

che il secondo mezzo di impugnazione è inammissibile, in quanto rivolto ad argomentazioni ulteriori, diverse da quelle poste a sostegno della decisione e non attinenti, pertanto, alla ratio decidendi, avendo la Corte distrettuale valutato che, all’esito dell’istruttoria espletata, è emerso che il datore di lavoro era la signora Bo.Do., la quale aveva anche sottoscritto il contratto di lavoro con la M., assumendo, quindi, altresì sul piano formale, la qualità di datrice di lavoro (v., in particolare, le pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata);

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità, poichè B.S. e B.D. sono rimasti intimati;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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