Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16131 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 22/05/2017, dep.28/06/2017), n. 16131
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7577/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.L.;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, depositata il 15 gennaio 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio
2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la Commissione tributarie regionale della Campania (Ctr) ha parzialmente accolto l’appello del contribuente contro la sentenza di primo grado, riconoscendo, in relazione a una ricostruzione induttiva del reddito di impresa, i costi riferiti agli anni oggetto degli avvisi di accertamento impugnati;
che contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia;
che il motivo, per la parte in cui si dilunga sul metodo utilizzato dall’Amministrazione finanziaria per determinare i ricavi, lascia pensare che il Fisco fosse rimasto soccombente su tutto, mentre l’appello del contribuente era stato accolto solo in parte (in verità che l’Agenzia pensi di avere avuto torto su tutto risulta anche dalla parte narrativa del ricorso);
che, in altre parole, la Ctr ha riformato la sentenza del primo giudice solo relativamente al riconoscimento dei costi: sotto questo profilo, motivazione e dispositivo coincidono perfettamente;
che, con riferimento alla deduzione dei costi, il motivo è fondato, perchè, secondo le risultanze del processo verbale di constatazione, nella ricostruzione del reddito l’Amministrazione finanziaria aveva già considerato in partenza, sottraendoli dall’imponibile relativo ai diversi anni di imposta, i costi documentati da fatture e/o altri documenti, per cui, sotto questo profilo, la sentenza della Ctr, là dove ritiene perentoriamente che l’accertamento non aveva “tenuto conto dei costi ma solo dei ricavi”, incorre nel vizio di motivazione di cui al motivo, il quale, nei limiti corrispondenti, va pertanto accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017