Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16131 del 28/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 22/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7577/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, depositata il 15 gennaio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio

2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Commissione tributarie regionale della Campania (Ctr) ha parzialmente accolto l’appello del contribuente contro la sentenza di primo grado, riconoscendo, in relazione a una ricostruzione induttiva del reddito di impresa, i costi riferiti agli anni oggetto degli avvisi di accertamento impugnati;

che contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia;

che il motivo, per la parte in cui si dilunga sul metodo utilizzato dall’Amministrazione finanziaria per determinare i ricavi, lascia pensare che il Fisco fosse rimasto soccombente su tutto, mentre l’appello del contribuente era stato accolto solo in parte (in verità che l’Agenzia pensi di avere avuto torto su tutto risulta anche dalla parte narrativa del ricorso);

che, in altre parole, la Ctr ha riformato la sentenza del primo giudice solo relativamente al riconoscimento dei costi: sotto questo profilo, motivazione e dispositivo coincidono perfettamente;

che, con riferimento alla deduzione dei costi, il motivo è fondato, perchè, secondo le risultanze del processo verbale di constatazione, nella ricostruzione del reddito l’Amministrazione finanziaria aveva già considerato in partenza, sottraendoli dall’imponibile relativo ai diversi anni di imposta, i costi documentati da fatture e/o altri documenti, per cui, sotto questo profilo, la sentenza della Ctr, là dove ritiene perentoriamente che l’accertamento non aveva “tenuto conto dei costi ma solo dei ricavi”, incorre nel vizio di motivazione di cui al motivo, il quale, nei limiti corrispondenti, va pertanto accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA