Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16131 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16131 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 11622-2011 proposto da:
QUADRIFOGLIO SOCIETA’ COOPERATIVA di PRODUZIONE &
LAVORO A RL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in
persona del commissario liquidatore, elettivamente
domiciliata in ROMA, V. BALDO DEGLI UBALDI 66, presso
lo studio dell’avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA,
rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

FERRAJOLI

FRANCESCO SAVERIO giusta procura a margine del
2012

ricorso;
– ricorrente –

1143
contro

LIZZA

SILVIO

UJZZSLV63A11A5097

elettivamente
)

domiciliato in ROMA, VIA V. COLONNA,18, presso lo
studio dell’avvocato BENIGNI ELIO, rappresentato e

Data pubblicazione: 26/06/2013

difeso dall’avvocato CORONA ANTONIO giusta mandato in
calce alla memoria difensiva;
– resistente nonchè contro

RAGOSA PELLEGRINO, PORCARO CLAUDIO;

avverso l’ordinanza n. 4028/2009 del TRIBUNALE di
AVELLINO, depositata il 30/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’08/02/2012 dal Presidente Relatore
Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

– intimati

R.g. 11622/2011
Rilevato in fatto
che, con atto di citazione del 3 luglio 2009, la società
cooperativa Quadrifoglio in liquidazione coatta

azione di responsabilità ai sensi dell’art. 206, l ° comma
1.f. nei confronti di Claudio Porcaro, Pellegrino Ragosa e
Silvio Lizza, amministratori della società

in bonis secondo

il rito speciale previsto dal d.lgs. n. 5/2003 e che in tale
giudizio il Lizza ha contestato di avere la qualità di
amministratore deducendo la falsità del verbale
dell’assemblea della società in data 31 marzo 2003, contente
apparentemente la sua sottoscrizione;
che con ordinanza del 9 giugno 2010 è stato disposto il
mutamento del rito, da speciale a ordinario;
con atto di citazione del 13 novembre 2010

il Lizza ha

proposto sempre davanti al tribunale di Avellino querela di
falso nei confronti del verbale dell’assemblea della società
del 31 marzo 2003;
che con ordinanza del 30 marzo 2011 il giudice designato per
la causa di responsabilità ha disposto la sospensione del
giudizio ritenendo la sussistenza del rapporto di
pregiudizialità-dipendenza della querela di falso, pendente

amministrativa ha esercitato davanti al tribunale di Avellino

davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, con l’azione
di responsabilità tra i cui fatti costitutivi si pone la
qualità di amministratore del Lizza;
che la società Quadrifoglio ha proposto regolamento di

dell’eccezione sollevata dal Lizza in momento successivo alla
notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza ai sensi
dell’art. 10, 2 ° comma d.lgs n. 5/2003 e, dall’altro, la
mancanza del nesso di pregiudizialità in quanto con la
querela di falso il Lizza non avrebbe contestato la qualità
di amministratore;
che il Lizza ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47
c.p.c.;
che il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del
regolamento di competenza e che successivamente la società
Quadrifoglio ha depositato memoria;
ritenuto in diritto

che è assorbente il rilievo, che questa Corte può effettuare
d’ufficio, trattandosi di fatto processuale emergente dagli
atti (Cass. n. 21727/2006) che, pendendo davanti allo stesso
ufficio sia la causa di responsabilità degli amministratori
che quella di querela di falso proposta dal Lizza, non
sussiste tra le cause stesse rapporto di pregiudizialità-

competenza sostenendo, da un lato, la tardività

dipenedenza, ma una situazione processuale che impone la
rimessione al presidente del tribunale ai sensi dell’art. 274
c.p.c., non essendo ostativa dell’eventuale riunione delle
causa l’iniziale diversità del rito, superata dall’ordinanza

che la pronuncia sulle spese di questo giudizio può essere
rimessa al giudice del merito;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e ordina la prosecuzione del giudizio
davanti al tribunale di Avellino che provvederà anche sulle
spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma 1’8 febbraio 2012 nella camera di
consiglio della sesta sezione civile -sezione prima.

di trasformazione del rito speciale in quello ordinario;

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