Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16131 del 14/07/2014
Civile Decr. Sez. 3 Num. 16131 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud .
sul ricorso 23574-2012 proposto da:
GATTI
GIUSEPPINA
ROSINA
GTTGPP59C41F205W,
elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIULIO
MAGNOCAVALLO, e VERONICA BAGGIO, giusta delega a
margine dell’atto di rinuncia al ricorso;
– ricorrenti-contro
IMMOBILIARE EUROPA SRL , in persona del Presidente
del legale rappresentante p.t.,elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso
lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE SANCTIS
2014
MANGELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO
31
LUIS DAFFAN, CARLO DAFFAN, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrentt.-
1
Data pubblicazione: 14/07/2014
avverso la sentenza n.
2105/2012 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/06/2012;
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RGN.23574/2012
Il Presidente
Letta la rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente Gatti
Milano n. 2105/12 depositata in data 13/06/2012, sottoscritta dai
suoi difensori e l’accettazione del controricorrente Immobiliare
Europa srl, sottoscritta dalla parte e dai suoi difensori;
ritenuto che la rinuncia e l’accettazione, hanno i requisiti
richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione
1.•
può essere dichiarata con decreto ai
sensi dell’articolo 391 c.p.c. come modificato con l’art.15 del
d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia
data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa
che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere
chiesta la fissazione dell’udienza.
Così deciso in Roma 11/07/2014
Il Pres ente
Giuseppina Rosina avverso la sentenza della Corte d’Appello di