Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16131 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 09/06/2021), n.16131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36731-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ROMA TPL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio

MALENA & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE

MASCOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La società Scarl Roma TPL proponeva appello avverso la sentenza n. 6130/2017 con la quale la CTP di Roma rigettava il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo al pagamento dell’imposta Irap per l’anno 2011 relativamente alla quota parte non versata in applicazione del beneficio del cuneo fiscale previsto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11.

La CTR con sentenza n. 32/2019 ha accolto l’appello, ritenendo che la società avesse i requisiti per godere dell’agevolazione, in quanto non svolgeva la propria attività in regime di concessione traslativa, ma in virtù di un contratto d’appalto di servizi.

Sosteneva infatti che l’appellante operava quale semplice gestore in regime di appalto non assumendosi l’alea dell’impresa mentre la titolarità del servizio di trasporto resta in capo al Comune sicchè non sussisteva un vero e proprio regime tariffario ma piuttosto la previsione di un corrispettivo sinallagmatico alla prestazione di servizio restando fermo l’intervento del comune al fine di ripianare le eventuali perdite.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria con cui si deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, nonchè dell’art. 112 e 113 c.p.c., del D.Lgs. n. 267, del 2000, e del D.Lgs. n. 442 del 1997, art. 17, 18 e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la qualificazione data al rapporto tra il Comune di (OMISSIS) e la società Roma TPL S.a.r.l. in termini di appalto di servizi rilevando alla luce del contenuto del contratto intercorso fra le parti che il servizio affidato alla contribuente è un servizio pubblico.

Si lamenta che la CTR non avrebbe compreso che la natura concessoria del rapporto emergerebbe non già dalla tipologia dell’atto di affidamento del servizio al terzo ma proprio dal particolare regime di controllo a cui è sottoposto il privato in ragione dell’interesse pubblico all’esercizio corretto del servizio affidato.

La contribuente si è costituita con controricorso eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività.

Con memoria depositata telematicamente in data 6.5.2021 l’Agenzia delle Entrate rappresentava la pendenza avanti a questa Corte fra le stesse parti e relativamente a diverse annualità di imposte altri ricorsi (rg 35563/2019; rg 15565/2019 e 20186/2019 e rg 31882/2020) nonchè altre controversie aventi ad oggetto la medesima questione di diritto; considerato che in questo quadro appare opportuno la rimessione alla sezione V al fine di consentire una valutazione uniforme del problema.

P.Q.M.

La Corte rimette il procedimento alla sezione V.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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