Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16131 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16157/2006 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato BERNETTI Maria,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

M.M., L.S.C.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FERMO, emessa il 9/02/06,

depositata il 14/02/2006; R.G.N. 3116/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dei

26/05/2010 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con ordinanza depositata in data 14-2-2006, il G.E. del Tribunale di Fermo dichiarava inammissibile il ricorso proposto ex art. 617 c.p.c., comma 2, da M.A. nei confronti di M.M. e di L.S.C., in considerazione della definizione della procedura esecutiva con la vendita all’incanto e il conseguente provvedimento di assegnazione in data 18-10-2005, nonchè dell’avvenuto decorso, al momento della proposizione dell’opposizione, del termine di b giorni dall’ultimo atto emesso in sede di esecuzione.

1.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione M.A. svolgendo due motivi.

Nel ricorso la ricorrente espone le vicende che hanno preceduto la pronuncia dell’ordinanza impugnata e precisa che – solo a seguito di istanza da essa proposta per ottenere il sequestro giudiziario di tre cavalli, due di sua proprietà esclusiva, l’altro in comproprietà con soggetto terzo – aveva appreso che M.M. aveva processo in suo danno la procedura speciale ex artt. 2756 e 2796 c.c., nell’esercizio di un preteso diritto di ritenzione degli stessi animali e che, all’esito della vendita all’incanto, i cavalli erano stati aggiudicati a L.S.C. per il corrispettivo di Euro 300,00. La M. aveva, dunque, proposto il ricorso ex art. 617 c.p.c., dichiarato inammissibile con l’impugnata ordinanza, lamentando la nullità della notificazione dell’intimazione ex art. 2797 c.c., l’illegittimità del provvedimento dei G.E., l’incongruità del prezzo-base, la giuridica inesistenza del provvedimento che aveva disposto la vendita, nonchè la nullità della vendita per difetto di idonea pubblicità.

1.3. Nel presente giudizio di cassazione nessuna attività difensiva è stata svolta da parte degli intimati M.M. e L.S.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La decisione con a quale il G.E. del Tribunale di Fermo ha “dichiarato inammissibile il ricorso proposto”, per come si presenta formalmente, è un’ordinanza riservala all’udienza fissata “ex art. 625 c.p.c.” (come si legge nell’intestazione del relativo verbale, di cui è allegata al ricorso copia della prima pagina). Nell’intestazione tanto dello stesse, quanto dell’ordinanza si evidenzia, inoltre, che si tratta di “fase incidenter tantum” e nella prima parte della motivazione si rimarca che “in tale fase processuale” la questione va ricondotta all’ammissibilità o meno dell’opposizione, stante la già avvenuta conclusione della procedura esecutiva.

Più esattamente – vertendosi in materia di opposizione agli atti esecutivi, secondo la qualificazione contenuta nel provvedimento impugnato e confermata dalla stessa ricorrente – il provvedimento deve ritenersi assunte in quella fase della procedura esecutiva, prevista dall’art. 618 c.p.c., comma 2, nella quale il giudice dell’esecuzione (secondo il testo della norma previgente alla L. 24 febbraio 2006, n. 52, qui applicabile) da con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede, quindi, all’istruzione della causa.

1.1. La ricorrente ha impugnato per cassazione siffatto provvedimento, in quanto a suo dire “avente natura ili sentenza, stante il suo contenuto decisorio”, sotto plurimi profili e precisamente:

1.1.1. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (notificazione dell’intimazione ex art. 2797 c.c.) e in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 140 c.p.c.), lamentando, nella sostanza, un’insufficiente motivazione sul punto dell’asserita nullità della notificazione del ricorso ex art. 2796 c.c. (primo motivo);

1.1.2. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione di norme (artt. 2756 e 2796 c.c. e art. 617 c.p.c.), lamentando l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., per non essere mai decorso il relativo termine in considerazione della nullità della notificazione dell’intimazione ex art. 2796 c.c. (secondo motivo).

2. Il ricorso – formalmente proposto come ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – non è suscettibile di superare il preventivo vaglio di ammissibilità, neppure se riguardato come ricorso straordinario ex art. 111 Cost., limitatamente alle censure di violazione di legge, posto nel resto, qui applicabile ratione temporis, previgente alle modifiche di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, non era deducibile con tale mezzo il vizio motivazionale.

Invero il provvedimento impugnato, dal punto di vista formale, rientra, come si è detto, nel povero delle ordinanze, per cui non è compreso tra quelli per i quali l’art. 360 c.p.c., consente il ricorso ordinario per cassazione.

inoltre, sotto l’aspetto sostanziale, il medesimo provvedimento è privo di quei caratteri di definitività e decisorietà solo in presenza dei quali esso sarebbe suscettibile di ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost..

2.1. Costituisce ius receptum che il ricorso straordinario è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Ne consegue che non può essere considerata ammissibile l’impugnazione con tale mezzo avverso l’ordinanza emessa da un giudice – qual è quello dell’esecuzione – per definizione carente dei potere di emettere sentenze o comunque decisioni con carattere di definitività.

Valga considerare che il sistema di controllo dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione è realizzato attraverso il rimedio dell’opposizione agli, atti esecutivi, (salva, in ogni caso, la possibile sollecitazione dei poteri di modifica o revoca dello stesso G.E. ex art. 487 c.p.c.), per cui è da escludere che ai relativi provvedimenti possa riconoscersi quel carattere di definitività che è condizione imprescindibile del ricorso straordinario per cassazione. Inoltre l’opposizione agli atti esecutivi (come tutte le opposizioni esecutive) deve essere trattata in apposita sede, la quale è di cognizione contenziosa e autonoma rispetto al procedimento esecutivo e deve, altresì, concludersi con sentenza, la quale è tale sotto tutti i profili (compresa la sua ricorrabilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.). In tale prospettiva è stato più volte evidenziato da questa Corte, in fattispecie analoghe a quelle in esame, come non sia consentito all’interprete discostarsi dal modello così delineato, adottando forme ritenute più idonee o convenienti ed è stato, quindi, affermato il principio, secondo cui in mancanza dei requisiti formali e sostanziali (quale il rispetto de principio del contraddittorio) richiesti per le sentenze, nonchè (come nella specie) in caso di provenienza da un giudice – quello dell’esecuzione – al quale le legge non conferisce il potere di emettere provvedimenti definitivi di chiusura del procedimento, il provvedimento adottato non può avere portata maggiore di quella propria dell’atto esecutivo, contro il quale non è esperibile, a pena di inammissibilità, il. rimedio dell’immediato ricorso per cassazione (cfr.: ord. 22/01/2003, n. 967, relativa ad un ricorso straordinario proposto avverso un’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 2, con cui era stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione agii atto esecutivi; nonchè sent. 20/03/2006, n. 6100, concernente un’ipotesi, in cui il medesimo provvedimento di inammissibilità era stato assunto con la forma del decreto).

2.2. Nel ribadire i suesposti principi il Collegio rileva che il provvedimento, positivo o negativo che sia, adottato dal G.E. ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 2, al pari di quello sulla sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., si inserisce direttamente nel processo esecutivo (cfr. Cass. n. 7134 del 1992).

E’ il caso di osservare che il sistema introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, pur prevedendo una differente modalità procedimentale di evoluzione dei giudizio dalla fase sommaria a quella a cognizione piena, non ha, però, eliso la struttura sostanziale dei giudizi oppositivi, come giudizi che hanno assicurata la possibilità di evolvere verso la cognizione piena (cfr. Cass. n. 20959 del 2039 in motivazione), prevedendo l'”attuale” art. 618 c.p.c., comma 2, che il G. E. adottati o meno i provvedimenti indilazionabili ovvero disposta la sospensione dell’esecuzione “in ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parie interessata (…)”. Anche nel sistema attuale, dunque, il provvedimento assunto ai sensi della disposizione cit. costituisce atto della procedura esecutiva, come tale soggette ai rimedi propri di questi.

Orbene, nel, caso all’esame, nulla autorizza a ritenere che il provvedimento impugnato costituisca una pronuncia definitiva avente natura di sentenza o che abbia, comunque, una portata maggiore di quella propria degli atti di esecuzione, contro i quali non è esperibile il rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., posto che detto provvedimento è stato emesso con la forma dell’ordinanza ed è stato, altresì, assunto dal G.E. al termine di una valutazione dichiaratamente svolta incidenter tantum per l'(eventuale) adozione di provvedimenti di natura ordinatoria, quale quelli riservati allo stesso giudico; dall’art. 618 c.p.c., comma 2.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA