Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16131 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10835/2014 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato EMILIA FAVATA giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1328/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

del 07/11/2013, depositata il 08/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: ” La Corte di appello di l’Aquila ha respinto l’impugnazione di M.R. avverso la sentenza di primo grado di rigetto della domanda intesa al conseguimento di rendita per malattia professionale in misura pari o superiore al 16% ed ha condannato l’appellante alla rifusione all’INAIL delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 per compensi ed alle spese della consulenza tecnica d’ufficio.

La statuizione sulle spese, l’unica ancora rilevante in questa sede, è stato adottata in dichiarata applicazione del principio della soccombenza.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.R. sulla base di due motivi. L’INAIL ha resistito con tempestivo controricorso.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto omesso esame della dichiarazione relativa alla ricorrenza di un reddito familiare tale da integrare le condizioni, per l’ipotesi di soccombenza, di esonero dalle spese di lite ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo risultante dall’art. 42, comma 11, D.L. convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003, richiamata nel ricorso di primo grado e nel ricorso in appello. Ha allegato che a pag 6 del ricorso di primo grado era stata formulata dichiarazione relativa al reddito del nucleo familiare mediante richiamo alla dichiarazione sostitutiva di certificati in atti e che, analogamente, con l’atto di appello era stata riallegata la dichiarazione sostitutiva di certificazioni che attestava per l’anno 2008 un reddito di Euro 2588,00 corredata con la conforme dichiarazione contenuta nel modello Unico 2009, atteso che nell’intervallo non si erano verificate variazioni del reddito familiare. Tale dichiarazione era stata richiamata nell’atto di appello.

Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 11, D.L. convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003, nonchè del R.D. n. 1422 del 1924, art. 125, della L. n. 153 del 1969, art. 57, per non avere il giudice di appello fatto applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., alla controversia in oggetto concernente la materia dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

I motivi di ricorso trattati congiuntamente per evidente sono manifestamente infondati.

Si premette che questa Corte ha ripetutamente affermato che anche nelle controversie in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali trova applicazione la regola dell’esonero dell’assicurato, nei limiti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., dal carico delle spese giudiziali. (v., tra le altre, Cass. n. 4589 del 1998). L’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo risultante dalla modifica introdotta dal D.L. n. 269, art. 42, comma 11, conv. con modificazioni nella L. n. 326 del 2003, così recita:

Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’art. 96 c.p.c., comma 1, non può essere condannata al pagamento delle spese, competente ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi dell’art. 76, commi da 1 a 3, e art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3, dell’art. 79, e l’art. 88, del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002.

In base alla previsione ora richiamata, al fine dell’esonero dal pagamento delle spese di lite, si richiede che la dichiarazione sostitutiva di certificazione abbia ad oggetto il reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio; nel caso di specie, quindi, essendo il ricorso introduttivo stato depositato il 1 febbraio 2010, la situazione reddituale oggetto di attestazione doveva concernere, come eccepito dall’INAIL nel controricorso, l’anno 2009 e non l’anno 2008, come invece avvenuto.

Invero, secondo quanto espressamente allegato nel ricorso per cassazione (pag. 5) e secondo quanto risultante dal documento sub 13 del fascicolo di parte di secondo grado, evocato dall’odierno ricorrente, la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso di primo grado e prodotta nuovamente in appello, aveva ad oggetto il reddito imponibile IRPEF dell’anno 2008, e quindi attestava una situazione reddituale, priva di rilievo ai fini dell’esonero dalle spese di lite ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

Il ricorso per cassazione alla stregua di quanto ora rilevato deve essere quindi respinto per manifesta infondatezza.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza camerale”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili e che ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

In base a tali considerazioni in fatto ed in diritto il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione all’INAIL delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2013

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