Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16130 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 28/07/2020), n.16130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12851-2016 proposto da:

R.A.P., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMILIANO D’ALESSIO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 742/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/11/2015 R.G.N. r.g.n. 22/2015.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Torino in parziale accoglimento del ricorso proposto da R.A.P. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, accertava il diritto della lavoratrice all’inquadramento nel livello B c.c.n.l. di settore a far tempo dal 1/1/2004 e condannava la società ad adibirla a mansioni confacenti ed a corrisponderle conseguenti differenze retributive.

Detta pronunzia veniva riformata dalla Corte distrettuale che, in accoglimento del gravame proposto in via principale dalla società, dopo aver respinto il ricorso incidentale della lavoratrice – inteso a conseguire in via principale, il riconoscimento del superiore inquadramento nella cat. Q2, dal 9/9/2002, ed in subordine il livello B dal 2002-2003 ovvero dal 2008 – rigettava integralmente la domanda attorea.

A fondamento del decisum ed in estrema sintesi, con riferimento alla assegnazione all’U.P. di (OMISSIS) con mansioni prima (2000) di sportellista, poi (2002) di responsabile, la Corte di merito osservava che la qualifica Q2 presupponeva l’assegnazione ad un ufficio di media rilevanza per periodo superiore a sei mesi; ma gli elementi probatori acquisiti escludevano detta qualificazione, nè consentivano di pervenire all’accoglimento delle domande proposte in via subordinata dalla lavoratrice.

Avverso tale decisione R.A.P. interpone ricorso per cassazione sostenuto da plurimi motivi.

Resiste la s.p.a. Poste Italiane con controricorso illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo e il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè violazione degli artt. 115,416 e 421 c.p.c..

Si critica la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno ritenuto ammissibile la produzione – reputata, invece, tardiva – del documento versato da Poste Italiane su ordine del giudice di prime cure all’udienza del 7/2/2013, concernente la “pretesa” classificazione degli uffici postali dal 1996;

Si critica l’ulteriore consequenziale statuizione con la quale gli stessi hanno escluso che l’ufficio di (OMISSIS) al quale era stata assegnata, potesse essere qualificato come ufficio di media rilevanza ai fini dell’inquadramento nel livello Q2, ascrivendo valore probante alla documentazione prodotta (tardivamente) dalla società.

Sotto altro versante, si deduce che documenti versati in atti da essa ricorrente, erano stati erroneamente ritenuti irrilevanti, benchè recassero elementi che definivano “in maniera incontrovertibile la classificazione dell’U.P. de quo quale Agenzia di media rilevanza”.

2. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi siccome connessi, sono inammissibili.

Va osservato che i rilievi formulati dalla R. si riferiscono a violazioni prospettate come errores in procedendo e sono volti, sia a criticare il giudizio sulla ammissibilità della documentazione versata in atti dalla società, sia a sindacare un accertamento di fatto condotto dal giudice del merito, che aveva portato lo stesso a ritenere che fosse stata dimostrata la qualificazione dell’ufficio come di “minore entità”.

In proposito, non può tralasciarsi di considerare che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo.

Il riconoscere al giudice di legittimità il potere di cognizione piena e diretta del fatto processuale, non comporta il venir meno della necessità di rispettare le regole poste dal codice di rito per la proposizione e lo svolgimento di qualsiasi ricorso per cassazione, ivi compreso quello con cui si denuncino errores in procedendo.

Ciò vuol dire non solo che i vizi del processo non rilevabili d’ufficio possono esser conosciuti dalla Corte di cassazione solo se, e nei limiti in cui, la parte interessata ne abbia fatto oggetto di specifico motivo di ricorso, ma anche che la proposizione di quel motivo resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della corte.

Nemmeno in quest’ipotesi viene meno, in altri termini, l’onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (vedi Cass. S.U. 22/5/2012 n. 8077, cui adde, Cass. 8/6/2016 n. 11738, Cass. 29/9/2017 n. 22880).

Nello specifico, la ricorrente non ha riportato nei loro esatti termini, nè il contenuto della documentazione alla quale la censura fa riferimento, nè modi e tempi entro i quali la eccezione di tardività della produzione documentale era stata sollevata nel giudizio di merito, così esponendosi ad un ulteriore giudizio di inammissibilità per novità, della doglianza formulata.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 4 e 5, ed all. 1, artt. 1-12 c.c.n.l. 1998/2001 nonchè delle disposizioni di cui all’art. 2-3 ccnl 2003/2006.

Si deduce che, diversamente da quanto argomentato dal giudice del gravame, l’Ufficio Postale (OMISSIS) era stato definito di media grandezza a partire dal 1997; Master A1 Relazionale a partire del 2001; Cluster B a partire dal 2007, come desumibile dalla documentazione prodotta.

Si trattava di una unità complessa in quanto al suo interno operavano sia il servizio di recapito che quello di bancoposta, con tre zone recapito, un responsabile e più impiegati agli sportelli. Inoltre le mansioni ascritte comprendevano, oltre quelle di sportellista, anche quelle di responsabilità apertura e chiusura dell’ufficio, gestione cassa, così come accertato dalla medesima Corte d’Appello.

A fondamento del diritto azionato, si richiama, quindi, l’art. 11 all. 24 c.c.n.l. 1998-2001, sul rilievo che l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie della categoria quadri che non sia avvenuta – come nella specie per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando sia protratta per un periodo superiore a sei mesi.

4. Anche tale motivo va disatteso, per gli evidenti profili di inammissibilità che lo connotano, in quanto mira a pervenire ad una rivalutazione del compendio probatorio scrutinato dal giudice del gravame, non consentita nella presente sede di legittimità.

Alla ricostruzione della problematica elaborata dalla Corte distrettuale in ordine alla individuazione della qualifica ascrivibile alla ricorrente, quest’ultima ne contrappone una difforme, proponendo una diversa valorizzazione degli elementi probatori raccolti, senza neanche specificamente riportare per esteso il testo dei documenti il cui contenuto sarebbe stato erroneamente valutato, nè il tenore di quelli che si assumono tardivamente prodotti dalla società.

In proposito va rammentato che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (vedi ex plurimis, Cass. 13/11/2018 n. 29093).

La quaestio facti rilevante in causa è stata, poi, trattata in conformità ai criteri valutativi di riferimento, pur pervenendo il giudice del gravame a conclusioni opposte a quelle indicate da parte ricorrente, osservandosi al riguardo che, in tema di ricorso per cassazione, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (qui neanche prospettato). Il discrimine tra le distinte ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (vedi per tutte Cass. 11/1/2016 n. 195).

E l’ipotesi considerata rientra certamente nel paradigma da ultimo delineato, avendo la Corte analiticamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni che militavano nel senso della insussistenza dei requisiti coessenziali al riconoscimento in capo alla R., della qualifica Q2 rivendicata, basata sia sulla ricognizione dei dati documentali prodotti dalla società, sia sulla accurata disamina delle deposizioni testimoniali raccolte, che deponevano chiaramente nel senso di definire come di “minore rilevanza” l’U.P. di (OMISSIS).

5. La quarta censura prospetta violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. 2003/2006 all. 2 e 3. Si deduce che la motivazione della sentenza si pone in contrasto con le norme che regolano tale aspetto della vicenda. Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente e dall’esame testimoniale, si desume che l’attività svolta dalla ricorrente va ben oltre quella riconducibile all’area operativa. La Corte avrebbe poi errato nel ritenere che l’attività della ricorrente aveva richiesto conoscenze specifiche e non specialistiche, tralasciando di considerare che la declaratoria pone le conoscenze specialistiche in alternativa alle funzioni di gestione, guida e controllo quali elementi caratterizzanti dalla declaratoria medesima.

6. La doglianza non può essere condivisa, per le ragioni già dedotte in relazione al motivo che precede, giacchè prospetta, apparentemente, un error in judicando mirando, in realtà, ad una nuova ricognizione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.

7. Con la quinta critica si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c..

Si deduce l’erroneità della statuizione con la quale i giudici del gravame hanno dichiarato l’inammissibilità della domanda di trasferimento al CMO (OMISSIS), per la mancata impugnazione, da parte di essa ricorrente, della sentenza di primo grado, laddove aveva escluso la configurabilità nella specie, di alcun trasferimento (inteso come spostamento definitivo del luogo di lavoro del dipendente secondo distanze predefinite dal c.c.n.l. di settore).

Si sostiene che, diversamente da quanto argomentato dalla Corte distrettuale, l’atto di appello conteneva una motivata critica alla pronuncia del primo giudice.

8. Il motivo è inammissibile.

Deve considerarsi che anche nel rito del lavoro, il giudizio di appello – in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato cui fa riscontro quello del “tantum devolutum quantum appellatum” – ha per oggetto la controversia decisa dalla sentenza di primo grado entro i limiti della devoluzione, quali risultano fissati dai motivi specifici che l’appellante ha l’onere di proporre con l’atto di appello. Ne consegue che il giudice di secondo grado, è tenuto a rilevare il difetto di specifico motivo d’appello su di una determinata statuizione e l’errore che viene prospettato in relazione a tale incedere argomentativo è un errore che attiene alla violazione della legge processuale.

Nell’ottica descritta, come già rilevato in relazione ai primi due motivi, il ricorrente non è esonerato dal rispetto delle regole che disciplinano la proposizione del ricorso per cassazione, rispettando il principio di autosufficienza, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione sancito dall’art. 366 c.p.c., n. 3, 4 e 6.

Nello specifico la R., pur deducendo di aver proposto appello avverso la ricordata statuizione del giudice di prima istanza, omette di riportarne il contenuto neanche nelle sue parti salienti, così incorrendo nello stigma della inammissibilità della censura (vedi da ultimo, Cass. 5/8/2019 n. 20924).

9. Con la sesta censura si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 20 c.c.n.l. con riferimento alla statuizione emessa dalla Corte distrettuale che ha accertato la legittimità della assegnazione della ricorrente dal Servizio Qualità del SP dell’ALT al settore Produzione del Centro Meccanizzazione Postale (CMP).

Si deduce che dette conclusioni contrastino con le prescrizioni di cui all’art. 20 c.c.n.l. 2010-2012 che disciplina la mobilità professionale la cui ratio è di garantire al lavoratore eventualmente trasferito il mantenimento delle competenze acquisite e l’accrescimento della professionalità.

10. Anche questo motivo va disatteso.

Occorre premettere che nell’ambito della contrattazione di lavoro privato la conoscenza del giudice-interprete è consentita mediante l’iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso le modalità proprie del processo, non essendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di lavoro pubblico (cfr. Cass. SS.UU. 12/10/2009 n. 21558, Cass. 4/11/2009 n. 23329).

Va inoltre considerato che, secondo i principi affermati in questa sede di legittimità, nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (vedi ex multis, Cass. 4/3/2015 n. 4350 cui adde Cass. 4/3/2019 n. 6255).

Nello specifico, l’istante non ha indicato nel ricorso per cassazione, come prescritto dall’insegnamento innanzi ricordato, l’avvenuta produzione integrale del CCNL richiamato e la sede in cui tale documento era rinvenibile, essendosi limitato a dichiarare, in calce all’atto introduttivo del giudizio di legittimità, di produrre “fascicolo di parte dei precorsi gradi di giudizio”, senza specificazione nè del deposito separato del contratto collettivo, su cui il ricorso si fonda, nè della sede in cui, all’interno del fascicolo di parte, il medesimo contratto – nell’intero testo – sia allegato, per cui il motivo in esame risulta improcedibile.

In definitiva, il ricorso va disatteso sotto tutti i profili delineati.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA