Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16130 del 28/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 22/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6625/2010 R.G. proposto da:

Fallimento “(OMISSIS) soc. coop. a r.l., rappresentato e difeso

dall’avv. Domenico Antonio Ferrara, con domicilio eletto in Roma,

via Paulucci dè Calboli 44 (studio Viglione);

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata, depositata il 3 febbraio 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio

2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che il Fallimento indicato in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale ha riformato la sentenza di primo grado, interamente favorevole per il contribuente in relazione a un avviso di accertamento con il quale, sulla scorta di accertamenti bancari su conti correnti, libretti e rapporti nella disponibilità del contribuente, fu rettificato il reddito di impresa per l’anno di imposta 2004;

che il ricorso è proposto sulla base di tre motivi cui l’Agenzia delle entrate ha reagito con controricorso;

che il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “insussistente, insufficiente ed errata motivazione in relazione ad un punto controverso e decisivo – Errata valutazione degli elementi probatori forniti dal Fallimento”;

che il motivo presente una pluralità di profili di inammissibilità: in primo luogo, perchè non si chiude con il momento di sintesi art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis; in secondo luogo perchè costituiscono oggetto di censura non vizi di motivazione, ma piuttosto violazioni di legge, là dove la Ctr non aveva considerato che non è consentito al Fisco procedere ad accertamento induttivo se le scritture sono regolari e per avere violato il criterio del valore normale (si ritiene di precisare per completezza di esame che la Ctr ha ritenuto l’accertamento compiuto nel caso di specie analitico-induttivo, giustificato da comportamento antieconomico dell’imprenditore, consentito pure se le scritture contabili sono formalmente regolari); in terzo luogo, perchè il motivo in esame, dove non censura malamente violazioni di legge, si risolve un una richiesta di rivisitazione del giudizio di merito, che esula dall’ambito del controllo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che il secondo motiva censura la sentenza per omessa pronuncia sull’appello incidentale della contribuente sul capo della sentenza di primo grado che aveva compensato le spese di lite;

che la censura è incomprensibile, perchè, nel momento in cui la Ctr ha accolto totalmente l’appello dell’Agenzia, l’appello incidentale proposto su quel punto dalla contribuente ne rimaneva totalmente assorbito;

che, in altre parole, l’appello incidentale sulle regolamentazione delle spese di lite operata in primo grado implicava per definizione che la controparte appellante principale fosse rimasta almeno in parte soccombente, mentre l’appello principale è stata accolto interamente dalla Ctr, per cui dalla decisione in grado d’appello non dipendeva solo la regolamentazione delle spese del grado, ma quelle dell’intero giudizio, nell’alternativa fra addossarne l’onere per intero alla parte soccombente, ossia al contribuente, ovvero disporne la compensazione in tutto o in parte (la Ctr ha deciso in questo modo);

che diversamente il ricorrente ipotizza infondatamente che, pur nella riforma totale della sentenza di primo grado in senso per lui sfavorevole, potesse sopravvivere un suo diritto alle spese del primo grado del giudizio, con conseguente onere della Ctr di pronunciare appositamente sul punto, dichiarando illegittima la compensazione disposta dal primo giudice;

che il terzo motivo, il quale considera da diverso punto di vista la medesima questione, è assorbito;

che il ricorso va interamente rigettato.

PQM

 

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 6.000,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA