Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16130 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. I, 22/07/2011, (ud. 01/06/2011, dep. 22/07/2011), n.16130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LOJODICE OSCAR,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il

09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/06/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

R.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Lecce depositato in data 9.6.09 con cui veniva respinto il ricorso per l’ottenimento dell’equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001.

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass. sez. un 20603/07).

Inoltre, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso deve contenere sempre a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda.

Nel caso di specie il ricorso non contiene alcuna formulazione di quesito di diritto in ordine alle questioni sollevate e ,in particolare, le censure che deducono un vizio di motivazione, oltre a non contenere quanto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. dianzi riportato in quanto non si rinviene alcuna sintetica formulazione del dedotto vizio motivazionale, investono il merito della motivazione e si appalesano generiche e prive di autosufficienza;

Il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 800,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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