Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1613 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1613 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZONE Cosimo (MZZ CSM 60D12 A783W), rappresentato e difeso,
per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati
Pierluigi Arigliani e Roberto Longhin, elettivamente domiciliato in Roma, via Pier Luigi da Palestrina n. 63, presso lo
studio dell’avvocato Gianluca Contaldi;

– ricorrente contro
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO (P.I.: 80000990624), in persona del legale
rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, per procu-

ra speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato Diego

Data pubblicazione: 27/01/2014

Perifano, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n.
2, presso il dott. Alfredo Placidi;

– controricorrente e nei confronti di

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI presso l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Benevento;
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO;
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie n. 13 del 2011, emessa in data
4 luglio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8 febbraio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano
Petitti;

sentiti gli Avvocati Roberto Longhin e Luigi Diego Perifano;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro-tempore;

A seguito di una lettera esposto inviata dalla signora Maria Lionetti al Presidente della Commissione per gli iscritti
all’albo degli odontoiatri e delle indagini svolte, la detta
Commissione, in data 4 marzo 2010, deliberava l’apertura di un

per violazione dell’art. 8 della legge n. 175 del 1992 e degli
artt. 2, 11, 23, 28, 34, 35 e 67 del codice deontologico.
Con successiva nota del 27 maggio 2010, la Commissione informava il dott. Mazzone della nuova data dell’udienza disciplinare e degli addebiti contestati, consistenti in: a) violazione dell’art. 8 della legge n. 175 del 1992 e dell’art. 57
del codice di deontologia medica, in quanto su proprio incarico e presso il di lui studio professionale, l’odontotecnico
Antonio Addeo prestava alla signora Maria Lionetti, paziente
del dott. Mazzone, le seguenti cure: rimuoveva le vecchie protesi fisse, posizionava i perni monconi su vari denti, limava
i monconi, prendeva le impronte, provava le nuove protesi e
infine ne effettuava il fissaggio; b) violazione degli artt.
28 e 23 del codice di deontologia, per essersi rifiutato in
via definitiva di prestare le cure alla Lionetti e per averla
allontanata dallo studio; c) violazione dell’art. 2 del codice
deontologico, per avere ricevuto dalla Lionetti la somma complessiva di euro 13.700,00, quale corrispettivo di prestazioni
professionali, senza rilasciare la relativa fattura; d) violazione del medesimo art. 2, in quanto, nel corso delle suddette

procedimento disciplinare a carico del dott. Cosimo Mazzone,

cure, consegnava alla Lionetti una fattura rilasciata dalla
dott.ssa Franca Cerulo, mai professionalmente impegnata nelle
descritte cure, peraltro relativa a trattamento ortodontico,
mai in realtà praticato alla paziente; e) violazione degli

toscrivere alla paziente il consenso informato; f) violazione
dell’art. 11 del codice deontologico, per non aver fatto sottoscrivere alla paziente il consenso al trattamento dei dati
personali.
Nella seduta del 29 giugno 2010 la Commissione, esclusa la
dedotta tardività della contestazione e la eccepita violazione
del principio di immutabilità della contestazione, rimaste sostanzialmente invariate anche nella seconda comunicazione, e
rigettata la richiesta di ricusazione di uno dei componenti,
affermava la responsabilità del dott. Mazzone, al quale applicava la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio
della professione per mesi sedici.
Avverso questa decisione proponeva ricorso il dott. Mazzone.
Con decisione emessa il 4 luglio 2011, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie accoglieva il
gravame limitatamente al profilo sanzionatorio, riducendo la
sanzione della sospensione dall’esercizio della professione a
mesi dodici.

artt. 33, 34 e 35 codice deontologico, per non aver fatto sot-

La Commissione disattendeva innanzitutto il motivo concernente il contestato illecito di agevolazione dell’esercizio
abusivo della professione, rilevando che dalla ricostruzione
dei fatti operata dall’organo di disciplina emergeva chiara-

zone e la Lionetti, come del resto riconosciuto dallo stesso
Mazzone nell’audizione tenutasi il 1° dicembre 2009 e come
comprovato dall’avvenuto pagamento al sanitario di un compenso
di oltre 13.000,00 euro da parte della Lionetti. Ed ancora,
l’Ordine aveva acquisito una dichiarazione dell’odontotecnico
dalla quale emergeva, indirettamente ma inconfutabilmente, che
egli aveva operato su pazienti con la piena consapevolezza del
dott. Mazzone. In sostanza doveva ritenersi sussistente la
contestata agevolazione, essendo sufficiente, al fine della
integrazione del dolo specifico, la volontà di consentire ovvero di agevolare l’esercizio abusivo della professione.
Quanto agli illeciti relativi alle contestate violazioni
dell’art. 2 del codice di deontologia medica, la Commissione
osservava che l’avvenuta emissione di una ricevuta a nome della dott.ssa Cerulo anziché a nome del professionista che aveva
eseguito le cure costituiva violazione, da parte del medesimo
professionista, degli obblighi tributari vigenti, mentre la
titolarità dello studio dentistico in capo alla Cerulo non valeva ad escludere la responsabilità dell’incolpato in ordine

mente la sussistenza di un rapporto professionale tra il Maz-

all’assolvimento degli obblighi di legge in materia di consenso informato e di trattamento dei dati personali.
Per la cassazione di questa decisione il dott. Cosimo Mazzone ha proposto ricorso sulla base di sette motivi; ha resi-

gli odontoiatri della provincia di Benevento. Il ricorrente ha
depositato memoria in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso, atteso che questa Corte ha
già avuto modo di affermare che «in relazione al procedimento
disciplinare a carico dei medici, chirurghi ed odontoiatri, in
base alle disposizioni della legge 24 luglio 1985, n. 409, il
potere di irrogare le sanzioni disciplinari agli iscritti è
attribuito all’ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri, rappresentato all’esterno dal consiglio direttivo, e
non alle commissioni istituite all’interno dell’ordine provinciale, che sono organi dello stesso, diversamente da quanto è
previsto per le sanzioni disciplinari a carico degli avvocati
(Cass. n. 11299 del 2004).
Ne consegue che l’ordine deve ritenersi legittimo contraddittore nelle fasi successive del procedimento disciplinare, e
segnatamente nel giudizio di legittimità avverso le decisioni
della Commissione centrale.

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stito, con controricorso, l’Ordine dei medici chirurghi e de-

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione
dell’art. 39 del d.P.R. n. 221 del 1950 e vizio di omessa e
insufficiente motivazione, dolendosi del fatto che la Commissione centrale non abbia esaminato due censure proposte con

mente a quanto previsto dalla citata disposizione, l’indagine
non era stata fatta dal Presidente della CAO (Commissione Albo
Odontoiatri) di Benevento, ma da altro componente della commissione non espressamente delegato all’incombente istruttorio
e ciò pur se il Presidente dott. Moleti, nuovo medico curante
della Lionetti, aveva invece proceduto ad assumere le dichiarazioni dell’odontotecnico Addeo Antonino. La seconda, consistente nella denunciata incertezza della composizione della
CAO, atteso che nel verbale del 29 giugno 2010, si dava atto
della presenza di quattro componenti e dell’assenza di altri
quattro, senza ulteriori specificazioni e quindi senza che
fosse possibile verificare se il dott. Moleti fosse o no presente.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione
degli artt. 39, 45 e 47 del d.P.R. n. 221 del 1950 e degli
artt. 2 e 7 della legge n. 241 del 1990, nonché difetto assoluto e insufficienza della motivazione, rilevando che
nell’atto di appello aveva denunciato l’inosservanza dell’art.
39, lettera a), del d.P.R. n. 221 del 1950, per essere stato
deferito a giudizio senza una specifica menzione circostanzia-

l’atto di appello; la prima, relativa al fatto che, contraria-

ta degli addebiti, e dell’art. 45 del medesimo d.P.R. per la
violazione del principio del divieto di duplicazione del giudizio, essendo stato deliberato un nuovo procedimento disciplinare con deliberazione del 25 maggio 2010, comunicata il

notificata il 15 marzo 2010, non era stato ancora concluso.
Il ricorrente osserva quindi che il procedimento aperto il
15 marzo 2010 doveva essere ritenuto estinto per decadenza,
non essendo stato concluso nel termine di cui all’art. 2 della
legge n. 241 del 1990, ancorché iscritto nel ruolo
dell’udienza del 18 maggio 2010; mentre il divieto di duplicazione del procedimento e la violazione del principio del contraddittorio inficiavano la validità del procedimento definito
il 29 giugno 2010. E su tali censure, specificamente formulate
nell’atto di appello, la Commissione centrale non ha svolto
alcuna valutazione.
4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 39, 46 e 51 d.P.R. n. 221
del 1950, 2 e 7 della legge n. 241 del 1990, e 111 Cost., nonché difetto assoluto di motivazione, dolendosi ancora una volta del mancato esame delle censure proposte con riferimento
allo svolgimento del procedimento disciplinare, con specifico
riguardo alla mancata decisione in ordine alla prima contestazione del 3 aprile 2010 e alla successiva decisione su contestazioni nuove del maggio 2010, priva, al pari della preceden-

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successivo 27, quando quello iniziato prima, con contestazione

te, di indicazioni temporali sulla commissione degli illeciti
contestati, sfociata nella decisione impugnata. Inoltre, sarebbe stato omesso l’esame della eccezione di prescrizione
dell’illecito e il procedimento scaturito dalla prima conte-

tro il termine di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 39, 40 e 47 d.P.R. n. 221
del 1950, e 2967 cod. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione,

con riferimento alla accertata sussistenza

dell’illecito di cui all’art. 8 della legge n. 175 del 1992,
fondata sulle dichiarazioni del sig. Addeo, illegittimamente
raccolte dal Presidente della CAO, incompatibile perché divenuto medico curante della Lionetti, e pur in presenza di successive dichiarazioni del medesimo Addeo, contrastanti con le
prime ed integranti una vera e propria ritrattazione.
6. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ancora violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 8 della legge n. 175 del 1992 e all’art. 67 del
codice di deontologia medica, nonché omessa e insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia, dolendosi
della apoditticità della motivazione della decisione impugnata
nella parte in cui lo ha ritenuto responsabile di avere agevolato l’esercizio abusivo della professione da parte
dell’odontotecnico Addeo, e segnatamente della mancata consi-

stazione sarebbe comunque illegittimo perché non concluso en-

derazione del complesso delle dichiarazioni da quest’ultimo
rese anche il 23 aprile 2010.
7. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione
dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione

2702, 2709, 2230, 2232 cod. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo per il giudizio. Il motivo
si riferisce alla affermata sussistenza dell’addebito di cui
all’art. 2 del codice deontologico per avere emesso fattura a
nome della dottoressa Cerulo anziché a nome proprio. In proposito, il ricorrente rileva che all’epoca dei fatti non era titolare di alcuno studio, ma collaborava con quello della moglie, la quale correttamente aveva emesso la fattura per le
prestazioni erogate; con la precisazione che la paziente aveva
ricevuto la fattura senza nulla osservare.
8. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta violazione
dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli
artt. 78, 79 e 81 del d.P.R. n. 196 del 2003 e dell’art. 2 del
codice di deontologia medica, nonché omessa e insufficiente
motivazione su un punto decisivo per il giudizio, contestando
la affermata responsabilità disciplinare con riferimento alla
contestazione di non aver fatto sottoscrivere alla paziente il
consenso informato e quello al trattamento dei dati personali.
Entrambi i consensi, osserva il ricorrente, possono essere dati anche con dichiarazione orale

all’art. 47 del d.P.R. n. 221 del 1950, e agli artt. 2697,

9. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito indicati.
Occorre premettere che il primo, il secondo e il terzo motivo – sebbene erroneamente rubricati ai sensi dell’art. 360,
nn. 3 e 5, cod. proc. civ. – sono da scrutinare, come reso e-

tro del n. 4 del citato art. 360 e, dunque, come

errores in

procedendo, posto che si addebita alla Commissione centrale di
aver omesso l’esame di specifiche censure rivolte alla decisione della CAO, e quindi di essere incorsa nel vizio di omessa pronuncia.
Con la precisazione che la censura di error in procedendo,
per poter avere ingresso in questa sede, deve essere confezionata in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice
di rito e, tra queste, anzitutto quella di specificità della
prospettazione (cfr. Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n.
8077), di cui il principio di autosufficienza del ricorso è
precipitato. Trattasi, invero, di regola consentanea alla funzione che questa Corte, in ragione della natura della denuncia
veicolata ai sensi del n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod.
proc. civ., è tenuta ad esercitare e cioè quella di “giudice
del fatto processuale”.
Sicché, ai fini dell’ammissibilità delle censure, il ricorrente era tenuto ad esplicitare il contenuto delle censure
proposte con il ricorso alla Commissione centrale, delle quali
lamenta il mancato esame.

vidente dalla sostanza delle censure proposte, sotto lo spet-

Il ricorrente ha adempiuto a tale onere solo in parte.
9.1. Nell’ordine, le questioni delle quali il ricorrente
lamenta l’omesso esame sono le seguenti: illegittimità della
fase procedimentale amministrativa con riferimento al ruolo

non avendo proceduto all’esame di esso ricorrente, invece sentito dal dott. Mazza Ermanno, quale componente del CAO, ha
tuttavia svolto un ruolo significativo nel procedimento, avendo egli raccolto le dichiarazioni di Addeo Antonio, poste dalla Commissione centrale a fondamento della decisione; illegittimità della contestazione dell’addebito avvenuta con due atti, il secondo dei quali adottato dopo che era già stata fissata la trattazione del procedimento, con conseguente asserita
violazione del principio del ne bis in idem; mancata valutazione circa la tempestività della contestazione e quindi della
eccezione di prescrizione.
Che le dette questioni fossero già state devolute alla cognizione della Commissione centrale risulta, in parte, dalla
stessa decisione impugnata, la quale ha dato atto delle contestazioni del ricorrente in ordine alla duplicazione della contestazione di addebito, alla tardività dell’azione disciplinare e quindi alla prescrizione dell’illecito, ad alcuni profili
di nullità del verbale relativo alla seduta nella quale è stata adottata la decisione.

svolto in detto procedimento dal dott. Moleti, il quale, pur

Il ricorrente, da parte sua, ha dedotto, in ricorso, di avere lamentato la nullità della contestazione d’addebito per
violazione della mancata determinazione temporale dei fatti e
la prescrizione dell’azione e di avere denunciato la erroneità

sigliere Chiusolo (v. ricorso pag. 8).
Nello svolgimento dei motivi ha poi precisato che la prima
questione (illegittimità della fase procedimentale amministrativa con riferimento al ruolo svolto in detto procedimento dal
dott. Moleti) aveva formato oggetto dei punti 2 e 3 dell’atto
di appello e che la irregolarità della contestazione e la sua
tardività, con violazione dell’art. 2 della

legge n. 241 del

1990, erano state dedotte nel punto 3 dell’atto di appello.
Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., il ricorrente ha
poi precisato che la questione della composizione del collegio
giudicante di primo grado era stata dedotta con il quinto motivo del ricorso alla Commissione centrale.
Orbene, dall’esame dell’atto di appello, al quale il Collegio può accedere in considerazione della ritenuta natura processuale delle censure proposte, emerge che effettivamente il
ricorrente aveva posto, con il secondo e il terzo motivo, la
questione della tardività dell’azione disciplinare e quella
della regolarità della contestazione degli addebiti; con il
quarto motivo la questione del mutamento del titolo della contestazione in ordine agli addebiti oggetto della seconda con-

del rigetto della ricusazione proposta nei confronti del con-

testazione; con il quinto motivo, la questione della composizione del collegio giudicante.
9.2. Il Collegio ritiene che sussista il denunciato vizio
di omessa pronuncia solo con riferimento alle censure dal ri-

ne alla tempestività dell’azione disciplinare e alle modalità
di contestazione degli addebiti, sia sotto il profilo della
specificità, sia e soprattutto sotto il profilo del rapporto
esistente tra la prima e la seconda contestazione. Questi aspetti, invero, sono stati certamente portati alla cognizione
della Commissione centrale, la quale ne ha dato atto nella
parte in fatto della decisione, e sono stati indicati in ricorso quali motivi di appello non esaminati.
In relazione ad essi sussiste, quindi il denunciato vizio
di omessa pronuncia, di cui all’art. 112 cod. proc. civ.
Non altrettanto può dirsi per quanto riguarda il dedotto
mancato esame delle questioni afferenti alla composizione del
Collegio giudicante in primo grado e alle modalità di svolgimento della istruttoria, atteso che il ricorrente non ha ottemperato all’onere di specificare, nel ricorso per cassazione, il corrispondente motivo di appello, limitandosi ad indicare unicamente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., che
le dette censure erano comprese nel quinto motivo. Ma di ciò,
all’evidenza non può tenersi conto, atteso che con le memorie
di cui all’art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente

corrente proposte avverso la decisione di primo grado in ordi-

ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte
con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie,
non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state

troduttivo, e tanto meno per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il
diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per
esercitare la facoltà di replica (Cass., S.U., n. 11097 del
2006).
10. L’accoglimento delle censure di cui si è detto comporta
l’assorbimento dei motivi di ricorso afferenti al merito delle
contestazioni degli addebiti disciplinari, in considerazione
della natura potenzialmente assorbente delle dette censure
proposte e non esaminate, neanche implicitamente, dalla Commissione centrale.
11. Il ricorso deve essere quindi accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione della decisione impugnata in
relazione alle censure accolte, con assorbimento delle censure
inerenti al merito delle contestazioni, e con rinvio, per nuovo esame delle deduzioni svolte nei punti 2, 3 e 4 del ricorso
avverso la decisone della Commissione Odontoiatrica del 29
giugno – 12 luglio 2010, alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in diversa composizione.

adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto in-

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa

assorbimento delle censure inerenti al merito delle contestazioni, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8
febbraio 2013.

la decisione impugnata in relazione alle censure accolte, con

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