Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1613 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. I, 26/01/2010, (ud. 22/05/2009, dep. 26/01/2010), n.1613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA

ALFONSO LUIGI (avviso postale Centro Direzionale G1 – 80143 Napoli),

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G.A.D. 53434/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 13.3.06, depositato il 06/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/05/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FITTIPALDI Onofrio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il decreto depositato il 6 settembre 2006, con cui la Corte di Appello di Roma ha rigettato il ricorso proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, da G.M. in ordine alla dedottamente irragionevole durata del procedimento dalla stessa introdotto, innanzi al giudice del lavoro di Napoli, con ricorso del 27/3/2000, e definito, in primo grado, con sentenza del 3/11/2000 impugnata con appello del 14/9/2001 deciso con sentenza del 26/11/2004;

rilevato come la Corte territoriale, piu’ in particolare, sottolineato come il giudizio di 1^ grado si sia concluso nello stesso anno in cui era iniziato, abbia posto in luce come – quanto al giudizio di 2^ grado – esso avesse avuto ad oggetto il solo regime delle spese processuali, ragion per cui, avendo interessato soltanto il suo difensore, non potesse avere procurato stress alla ricorrente rilevato come, avverso il suddetto decreto proponga ricorso per Cassazione, con atto notificato il 24/09/07, la G., sulla base di 4 motivi, con i quali lamenta, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, come, la Corte territoriale si sia illegittimamente discostata dagli standard fissati dalla Corte CEDU nell’individuare il periodo di ragionevole durata dei giudizi, tanto piu’ tenuta in conto la natura laburistica della controversia, ed in ogni caso non abbia riconosciuto, al diritto alla ragionevole durata del processo, quel rango di “diritto fondamentale”, la cui violazione genera – ex se’ – il diritto al ristoro da liquidare secondo i parametri della Corte CEDU (compreso il “bonus” di Euro 2.000,00) e sulla base dell’intera durata del giudizio presupposto, e, piu’ in particolare, partendo dall’altrettanto erroneo riferimento al discutibile criterio dell’inerenza dell’oggetto del secondo grado di giudizio al solo residuo profilo delle spese processuali, abbia rigettato il ricorso;

visto il controricorso del Ministero con atto notificato il 30/10/07;

vista la relazione del giudice designato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

ritenuta la sua piena condivisibilita’, atteso che il ricorso si rivela manifestamente infondato, posto che, se erronea si rivela l’ascrizione – compiuta nell’impugnato decreto – del giudizio di 2^ grado (avente avuto ad oggetto il regime delle spese processuali) al mero interesse del difensore, sta di fatto che la durata complessiva dei due gradi di giudizio non ha, nella fattispecie, superato i 5 anni e non si configurino, pertanto, alla luce dei parametri piu’ volte sanciti, da questa Corte, in corrispondenza di quelli della Corte CEDU, gli estremi per un giudizio di irragionevolezza della durata del giudizio, ragion per cui il ricorso va rigettato, con condanna alla refusione delle spese come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese che liquida in Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura Centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi della Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 22 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennai 2010

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