Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1613 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 24/01/2020), n.1613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35517-2018 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GABRIELLA BANDA, MARCO PAGELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 5533/2015 del TRIBUNALE di TORINO,

depositata il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di Torino deciso il 5 giugno 2015, del quale difetta la copia autentica con la data della pubblicazione, la quale ha respinto l’impugnazione avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che la procura in calce al ricorso contiene il riferimento a due diversi provvedimenti impugnati, ossia quello emesso dalla I sezione del Tribunale di Torino in data 5 giugno 2016 (r.g. n. 5533/2015) e quello emesso dalla II sezione del medesimo Tribunale in data 4 ottobre 2016 (r.g. n. 1432/2015), ma nessuno dei due attiene al provvedimento impugnato, che ha una diversa data di decisione, onde la procura speciale non sussiste;

– che, altresì, il ricorrente omette di produrre, a pena di improcedibilità, la copia autentica della decisione impugnata, al fine dell’accertamento della tempestività del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;

– che, inoltre, il ricorrente medesimo ammette la tardività del medesimo, per decorrenza di tutti i termini per impugnare, e nondimeno pretende di essere rimesso in termini al fine di proporre impugnazione, allegando la mancanza di cultura giuridica della parte sostanziale, cui dunque non sarebbe imputabile la mancata tempestiva proposizione dell’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale;

– che, infine, il ricorso neppure articola motivi di diritto e menziona ripetutamente una sentenza di corte d’appello, tuttavia non emessa nel caso di specie, in cui viene impugnata direttamente quella del Tribunale;

– che, in definitiva, il ricorso è inammissibile per plurime ragioni;

– che non occorre provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del soggetto che ha incardinato il giudizio, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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