Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1613 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. I, 24/01/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 24/01/2011), n.1613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 19627/2006 R.G., proposto da:

L.P.A., elettivamente domiciliato in Roma, via

Ottaviano n. 9, presso l’avv. PUNGI’ GRAZIANO, dal quale è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in Roma, via F. Nichelini

Tocci n. 50, presso l’avv. VISCONTI CARLO, dal quale è rappresentata

e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1579/2006,

pubblicata il 29 marzo 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale ha concluso per

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Tribunale di Roma, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva del 10 gennaio 2002. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da L.P.A. e M. L., con sentenza definitiva del 17 ottobre 2003 pose a carico del primo l’obbligo di corrispondere alla seconda un assegno mensile di Euro 520,00. con decorrenza dalla domanda.

2. – Quest’ultima sentenza, impugnata dal L.. è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza del 29 marzo 2006.

Premesso che la M. non aveva fornito alcuna prova del tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, la Corte d’Appello ha ritenuto comunque che il nucleo familiare godesse di uno stato di media agiatezza, potendo contare. oltre che sul reddito derivante dal doppio lavoro svolto dal L. in qualità di dipendente dell’Ente Ferrovie dello Stato e della società YWCA, su quello derivante dal lavoro di cameriera d’albergo svolto saltuariamente dalla M..

Ciò posto, e considerato che in sede di separazione consensuale l’uomo si era obbligato a corrispondere un assegno mensile di L. 800.000 per il mantenimento della donna, ha osservato che quest’ultima non svolge più alcuna attività lavorativa, avendo cinquantacinque anni ed essendo affetta da varie patologie, mentre il L., che convive con un’altra donna, a seguito del collocamento a riposo gode di una pensione annua di Euro 17.000,00. Ha pertanto confermato la sussistenza del diritto all’assegno, ritenendo adeguato l’importo liquidato dal Tribunale, alla stregua delle condizioni economiche delle parti, della capacità contributiva dell’appellante e del contributo fornito dall’appellata alla conduzione della famiglia, nonchè della durata ventennale del vincolo coniugale.

3. – Avverso la predetta sentenza il L. propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. La M. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito all’assegno divorale natura esclusivamente assistenziale, in quanto ha posto a suo carico l’obbligo di corrisponderlo senza che la M. avesse provato o chiesto di provare la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 5 cit., i quali consistono non solo nell’indisponibilità di redditi adeguati, ma anche nell’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.

Nel corso del giudizio di primo grado egli aveva peraltro provato che all’epoca della separazione la moglie, dichiaratasi casalinga, in realtà svolgeva un’attività lavorativa, proseguita anche successivamente, la cui sussistenza gli era stata strumentalmente taciuta, con la conseguenza che la stessa separazione era stata omologata sull’erroneo presupposto che la moglie non godesse di alcun reddito.

1.1. – Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte d’Appello, pur avendo rilevato che la M. non aveva provato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ha sostituito tale prova con un ragionamento induttivo, omettendo di tenere conto di circostanze non contestate dalle quali emergeva il modesto standard di vita della famiglia, ed in particolare del fatto che i figli avevano abbandonato gli studi subito dopo la scuola dell’obbligo per inserirsi nel mondo del lavoro, e che il basso livello reddituale della famiglia aveva consentito alla stessa di ottenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ove vive attualmente la M..

1.2. – Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e dell’art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a fondamento della decisione le condizioni della separazione, le quali possono rappresentare al più un mero indice di riferimento, omettendo di tener conto del falso presupposto in base al quale le stesse erano state stabilite, nonchè dell’intervenuta riduzione del suo reddito, conseguente dapprima alla sua destinazione a mansioni diverse da quelle svolte in origine, per effetto di un infortunio da lui subito, ed in seguito al suo collocamento a riposo.

1.3. – I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto riferimento, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzi le. alle condizioni economiche delle parti all’epoca della cessazione della convivenza ed alle pattuizioni intervenute in sede di separazione consensuale, si è infatti attenuta al consolidato orientamento della giuri-sprudenza di legittimità, secondo il quale la diversità dei requisiti cui è subordinata l’attribuzione di detto assegno, rispetto a quelli prescritti dall’art. 156 c.c., per l’assegno di mantenimento, non esclude la possibilità di tener conto dell’assetto economico stabilito all’atto della separazione, quale utile elemento di valutazione nel contesto degli ulteriori clementi presuntivi eventualmente emersi, i quali possono costituire oggetto di apprezzamento in favore della parte istante anche in assenza di prova da parte di quest’ultima della sussistenza delle condizioni richieste per l’attribuzione dell’assegno, in virtù del principio di acquisizione operante nel vigente ordinamento processuale, in base al quale le risultanze istruttorie comunque acquisite concorrono alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. Sez. 1^, 30 novembre 2007. n. 25010; 19 ottobre 2006, n. 22500: 27 luglio 2005, n. 15728).

Il ricorrente contesta il riconoscimento dell’assegno sulla base di clementi ulteriori, a suo dire non presi in considerazione dalla Corte d’Appello, ed in particolare della non rispondenza delle condizioni pattuite in sede di separazione all’effettiva situazione economica delle parti, in tal modo dimostrando che, al di là della critica mossa alla natura giuridica dell’assegno divorzile asseritamente emergente dalla sentenza impugnata, intende in realtà sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in questa sede, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. lav., 23 dicembre 2009, n. 27162; 11 luglio 2007, n. 11489).

2. – E’ invece parzialmente fondato il quarto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la sentenza impugnata ha confermato la decorrenza dell’assegno dalla domanda in mancanza di un’esplicita richiesta della M. in tal senso, e senza fornire alcuna motivazione a sostegno di tale decisione, la quale non ha carattere obbligatorio, ma costituisce oggetto un potere discrezionale del giudice, da esercitarsi nella specie tenendo conto anche del notevole decremento reddituale da lui subito.

2.1. – Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, infatti, la L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10, (nel testo sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8, e divenuto comma 13 a seguito dell’ulteriore sostituzione disposta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3 bis, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, applicabile ai soli procedimenti instaurati a decorrere dal 1 marzo 2006), nel consentire la decorrenza dell’assegno di divorzio dalla data della relativa domanda, non introduce una regola di carattere generale, ma si limita a conferire al giudice un potere discrezionale, che rappresenta un temperamento al principio secondo cui l’assegno divorzile trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la sentenza del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale (cfr. Cass., Sez. 1, 21 febbraio 2008, n. 4424; 12 luglio 2007. n. 15611; 6 marzo 2003, n. 3351).

Questo potere può essere esercitato anche in mancanza di un’apposita richiesta di parte, essendo quest’ultima prescritta al solo fine del riconoscimento dell’assegno, ma, come evidenziato dal tenore letterale della disposizione in esame, ha carattere discrezionale, postulando una valutazione delle circostanze concrete che inducono a derogare al predetto principio. Il suo esercizio richiede pertanto una apposita motivazione, ovviamente mancante nella sentenza impugnata, che, come si è detto, ha ritenuto che la decorrenza dell’assegno dalla data della domanda costituisse la regola generale.

3. – Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un tatto controverso e decisivo per il giudizio.

Sostiene infatti che la Corte d’Appello ha omesso di motivare in ordine al rigetto delle istanze istruttorie da lui proposte in primo grado, e reiterale sia in sede di conclusioni dinanzi al Tribunale che nel giudizio d’appello, al fine di dimostrare l’attività lavorativa svolta dalla M. e la titolarità da parte della stessa di polizze assicurative previdenziali e conti correnti bancali, limitandosi ad osservare che egli avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’attività lavorativa svolta dalla moglie all’epoca della separazione, senza considerare che a quel tempo essi già vivevano separati e che la M. non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta cessazione di tale attività. La sentenza impugnata ha inoltre dato credito alle dichiarazioni della donna in ordine al canone di locazione da lei corrisposto per l’immobile assegnatole, alle sue condizioni di salute ed al tenore di vita della famiglia, senza motivare in ordine alle censure da lui sollevate ed alle circostanze rimaste incontestate, ed ha determinato l’assegno facendo riferimento alle condizioni della separazione, senza tener conto del decremento reddituale da lui subito.

3.1. – La censura è inammissibile, non essendo corredata da una sintesi conclusiva, recante la chiara indicazione dei fatti controversi e delle ragioni per cui si afferma l’inidoneità della motivazione a reggere la decisione adottata.

La necessità di una distinta individuazione del fatto controverso e delle ragioni dell’inadeguatezza della motivazione, ove la sentenza sia impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è infatti connessa ad un’esigenza di chiarezza, emergente dall’art. 366 bis c.p.c., la quale impone, nella formulazione del motivo, un distinto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto prescritto per l’ipotesi in cui la sentenza sia impugnata ai sensi dell’art. 360, n. 3), che circoscriva puntualmente i limiti della critica alla motivazione in fatto, in modo da non ingenerare incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità (cfr. Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007. n. 20603; Cass., Sez. 3^, 18 luglio 2007. n. 16002).

4. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, limitatamente alla parte in cui ha disposto che l’assegno divorzile decorresse dalla data della domanda, e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendo che il medesimo assegno sia dovuto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del vincolo coniugale, in assenza di qualsiasi elemento idoneo a giustificare una diversa decorrenza.

5. – Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico del ricorrente, avuto riguardo alla sua soccombenza, mentre per quelle del presente giudizio il parziale accoglimento del ricorso la apparire giustificata la compensazione in ragione della metà. La liquidazione segue come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dispone la decorrenza dell’assegno divorzile dalla data del passaggio in giudicato della semenza ai divorzio:

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, ivi compresi Euro 600,00 per onorario ed Euro 1.300.00 per diritti, e dichiara compensate per metà le spese del presente giudizio, condannando il ricorrente al pagamento della residua metà, che si liquida per la frazione in complessivi Euro 900.00, ivi compresi Euro 100.00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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