Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1613 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/09/2016, dep.20/01/2017),  n. 1613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 27482/2015 proposto da:

IMMOBILIARE MONTEFELTRO SRL, in persona del suo amministratore unico

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE PRATI, 17, presso lo studio dell’avvocato MARCO

MORETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CASSIANI, giusta

procura speciale rilasciata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MEDIOLEASING SPA in A.S., in persona del Vice Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

6, presso lo studio dell’avvocato ELIO VITALE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIERFRANCESCO FABIANI, giusta

procura a margine delle memorie difensiva e di costituzione;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Mario Fresa,

il quale, visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, dichiari l’inammissibilità

dell’istanza di regolamento di competenza, con le conseguenze di

legge;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, del 7/10/2015; udita la

relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Immobiliare Montefeltro S.r.l. ha proposto regolamento di competenza, illustrato da memoria, avverso l’ordinanza cautelare depositata in data il 7/10/2015, con la quale il Tribunale di Ancona, pronunciando in sede di reclamo avverso l’ordinanza ex art. 700 c.p.c., emessa da quel medesimo Tribunale in data 3 giugno 2015, ritenuta la diversità del thema decidendum tra il giudizio di merito radicato dinanzi al Tribunale di Pesaro e il procedimento ex art. 700 c.p.c., instaurato dinanzi al Tribunale di Ancona, disattendendo l’eccezione di incompetenza del Tribunale adito, ha confermato il provvedimento cautelare emesso dal giudice monocratico che, ritenuta la propria competenza territoriale, in accoglimento della domanda cautelare, aveva ordinato all’attuale ricorrente di rilasciare immediatamente, in favore della Medioleasing S.p.a. in a.s., libero da cose di proprietà e/o da persone, anche interposte, il fabbricato meglio specificato in quel provvedimento, oggetto del contratto di leasing n. (OMISSIS), e aveva condannato la resistente in quella sede alle spese della procedura.

Con l’istanza di regolamento di competenza l’Immobiliare Montefeltro S.r.l. ha dedotto l’esperibilità del ricorso ex art. 42 c.p.c., avverso l’ordinanza che statuisce sulla competenza, pronunziata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., nonchè l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e l’erronea individuazione del Giudice designato per via dell’erronea proposizione del ricorso introduttivo nelle forme previste dall’art. 669 ter c.p.c..

La Medioleasing S.p.a. in a.s. ha depositato memoria difensiva.

Il P.M. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

2. L’istanza di regolamento di competenza all’esame è inammissibile. Come pure evidenziato dal P.G., questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema di procedimenti cautelari, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza – inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perchè l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi (Cass., sez. un., ord., 29/07/2013, n. 18189; Cass., sez. un., ord., 9/07/2009, n. 16091). Solo qualora, dichiaratosi incompetente il primo giudice, anche il secondo, successivamente adito, abbia pronunciato un analogo provvedimento negativo della propria competenza, la giurisprudenza di legittimità ha talvolta ritenuto applicabile, rispetto a tale decisione, la norma generale di cui all’art. 42 c.p.c. e, conseguentemente, ha ammesso l’istanza di regolamento di competenza, non essendo ipotizzabile che l’ordinamento non preveda alcuno strumento processuale attraverso il quale dirimere una situazione in cui non vi sia, di fatto, un giudice obbligato, alfine, a conoscere della domanda cautelare, a meno di non ipotizzare, nel sistema così delineato, un potenziale vulnus ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (Cass., ord., 25/06/2008, n. 17299).

Nella specie, tuttavia, risulta dal provvedimento impugnato ed è pacifico tra le parti che la domanda cautelare è stata accolta dal giudice monocratico e tale accoglimento è stato confermato in fase di reclamo, sicchè non è neppure in ipotesi prospettabile un siffatto vulnus.

Peraltro, al fine di evitare la paventata irretrattabilità del provvedimento cautelare, la ricorrente ben avrebbe potuto iniziare il giudizio di merito e, comunque, è altresì possibile, nei casi previsti, chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 669 decies c.p.c., comma 2.

3. L’esame di ogni ulteriore questione proposta resta assorbito da quanto precede.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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