Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16129 del 28/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 22/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1447/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.S., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Grassi,

con domicilio eletto in Giarre, Corso Italia, presso lo studio del

difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, depositata l’11 dicembre 2008.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio

2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Vista la relazione del pubblico ministero, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia (Ctr), la quale ha confermato la sentenza di primo grado, interamente favorevole per il L. in relazione a un avviso di accertamento fondato su accertamenti bancari su conti correnti, libretti e rapporti ritenuti essere nella disponibilità del contribuente;

che il ricorso è proposto sulla base di quattro motivi, il primo dei quali deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 per avere la Ctr ritenuto che le presunzioni fondate sui movimenti bancari fossero applicabili solo in materia di reddito e non di Iva; il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, carenza di motivazione per avere la Ctr annullato l’avviso anche per quanto riguardava l’imposta sul reddito per un supposto vizio riguardante l’Iva; il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione delle stesse norme in quanto la Ctr aveva preteso che la rilevanza probatoria dei dati attinti dai rapporti bancari richiedesse riscontri ulteriori; il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 motivazione insufficiente, là dove i giudici d’appello avevano ritenuto che i movimenti bancari trovavano rispondenza nella contabilità senza indicare le fonti di tali convincimento;

che i primi tre motivi, logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente;

che essi sono fondati;

che le indagini bancarie costituiscono un metodo di accertamento di maggiore materia imponibile utilizzabile dal Fisco sia ai fini delle imposte sui redditi e sia ai fini Iva;

che nell’uno e nell’altro caso i movimenti in entrata e, nel caso degli imprenditori anche quelli in uscita, danno luogo a una presunzione legale di imponibilità, sulla quale il fisco può fondare un avviso di accertamento, in conformità a quanto prevedono il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 1, n. 2, (Cass. n. 20981/2015);

che tale rilevanza probatoria dei movimenti bancari non richiede riscontri ulteriori, derivandone da essi, per ciò solo, l’onere del contribuente di fornire la prova contraria, in rapporto al diverso modo di operare delle presunzioni ai fini delle imposte sul reddito e ai fini Iva;

che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in presenza di elementi che consentono di imputare al contribuente le posizione creditorie e debitorie su di essi registrate, i movimenti bancari sono rilevanti anche se attinti da conti di cui il contribuente sottoposto a controllo abbia avuto la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla formale intestazione;

che nella verifica della sostanziale riferibilità al contribuente dei conti altrui occorre considerare che lo stretto rapporto familiare, o la ristretta base societaria o ancora il particolare vincolo commerciale, sono, secondo la giurisprudenza di questa Suprema corte, elementi indiziari a tal fine sufficienti, fatta salva, naturalmente, la facoltà del contribuente di provare in sede giudiziale la diversa origine delle entrate (Cass. n. 18083/2019; conf. Cass. n. 6595/2013; cass. n. 4788/201);

che ciò posto emerge con evidenza l’errore in cui è incorsa la Ctr nell’applicazione delle norme sopra indicate, sia in ordine all’ambito di applicazione della disciplina sulle indagini finanziarie, che non è circoscritta alle imposte sul reddito, ma è estesa anche all’Iva, sia in ordine al rilievo probatorio delle movimentazioni bancarie, che costituiscono, nell’uno e nell’altro caso, presunzioni legali sufficienti a spostare sul contribuente l’onere della prova contraria, senza necessità di ulteriori riscontri;

che i primi tre motivi vanno pertanto accolti, restandone assorbito il quarto motivo;

che si giustifica quindi la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra.

PQM

 

accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA