Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16129 del 22/07/2011
Cassazione civile sez. I, 22/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 22/07/2011), n.16129
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CARPI NEON S.N.C, (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO
DELL’ORO 24, presso l’avvocato COEN ROBERTO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SACCHI ANNA MARIA, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO TRICOT CONSULTING S.R.L., già Monia Verri spa, in persona
del Curatore rag. M.C., elettivamente domiciliato in
ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 2, presso l’avvocato SPATARO PAOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRI MARCO, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MODENA, depositato il 11/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ROBERTO COEN che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, rilevato:
che il Tribunale di Modena, con sentenza dell’11.6.07, ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta dalla Carpi Neon s.n.c. allo stato passivo del Fallimento della Tricot Consulting s.r.l., escludendo che il credito di Euro 3.423,20 vantato dall’opponente nei confronti della società poi fallita, ammesso dal G.D. al chirografo, potesse trovare collocazione privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 5;
che la Carpi Neon s.n.c. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 5, nonchè vizio di motivazione, lamenta che il Tribunale abbia escluso la sua natura di impresa artigiana dando rilievo esclusivo ai dati formali desunti dal bilancio dell’esercizio 2005, senza considerare l’effettiva e specifica realtà aziendale, dalla quale emergeva la prevalenza dell’elemento qualitativo del lavoro prestato dai soci e dai collaboratori sull’elemento quantitativo costituito dal capitale investito nell’impresa;
che il Fallimento della Tricot Consulting s.r.l. ha resistito con controricorso;
che il ricorso è stato proposto nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1 del ed abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 (applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.06 e sino alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice).
che, con l’unico motivo del ricorso, la Carpi Neon s.n.c. ha impugnato la sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;
che tuttavia, sotto il primo profilo di impugnazione, il motivo non contiene il prescritto quesito di diritto, che avrebbe dovuto essere formulato in un’apposita parte del ricorso, a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche, idonee a evidenziare sia la “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia quella diversa ritenuta applicabile (Cass. S.U. n. 12339/010), mentre, sotto il secondo, è privo di un momento di sintesi volto a circoscriverne puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in ordine alla sua formulazione ed alla valutazione della sua immediata ammissibilità. (Cass. S.U. cit.);
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al Fallimento della Tricot Consulting s.r.l. le spese del giudizio che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011