Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16129 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO Soc. Coop. A R.L. (OMISSIS), in persona del

Direttore Centrale Principale R.F. e del Vice Direttore

Centrale C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERRONE BENITO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO TRIESTE 150, presso lo studio dell’avvocato ARMANDOTI ROBERTO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STELLA ELENA

giusta delega in calce al controricorso; FINDAG SPA IN LIQUIDAZIONE,

(OMISSIS), in persona del liquidatore dott. F.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24,

presso lo studio dell’avvocato NICOLETTI Alessandro, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTACCHI GIULIO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

IMM FEDELE SRL IN LIQ. (OMISSIS), SOFT FIN SPA IN LIQ.,

D.E., COLOMBO GIACOMO DI COLOMBO PAOLO & LUIGI SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 72/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 29/06/2004, depositata il

21/01/2005; R.G.N. 451/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato Marcella PALEARI per delega Avvocato Benito PERRONE;

udito l’Avvocato Roberto ARMANDOLA;

udito il. P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA RAFFAELE che ha concluso inammissibile.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con ricorso affidato a tre motivi e illustrato anche da memoria la BANCA POPOLARE DI SONDRIO ha impugnato per cassazione la sentenza in data 21 gennaio 2005 con a quale La Corte di appello di Milano – per quanto ancora interessa in questa sede – ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco di rigetto dell’opposizione proposta dalla stessa BANCA in sede distributiva ex art. 512 c.p.c., per contestare nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare nei confronti della IMMOBILIARE FEDELE s.r.l. la congruità dei conteggi relativi alle posizioni della creditrice procedente FINDAG s.p.a. e del creditore intervenuto T.C..

1.2. Hanno resistito, depositando distanti controricorsi, nonchè memoria sia la FINDAG s.p.a. in liquidazione, che il T., chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, comunque, di rigettarlo.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla debitrice esecutata IMMOBILIARE FEDELE s.r.l. e dagli altri intimati SOFT FIN s.p.a. in liquidazione, COLOMBO Giacomo di COLOMBO Paolo e Luigi s.n.c, D.E., creditori intervenuti nella procedura esecutiva in danno della prima.

1.3. Parte ricorrente ha depositato note di udienza pel replicare alle conclusioni del P.G. (inammissibilità del ricorso per tardività).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata è stata depositata il 21 gennaio 2005, mentre il ricorso risulta inoltrato e notificato ai le controparti tra il giorno 6 e il 10 marzo 2006. Il ricorso è stato, dunque, proposto oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, non trovando applicazione nel presente giudizio di opposizione alla distribuzione ex art. 512 c.p.c. (qui applicabile nel testo previgente alle modifiche apportate con L. n. 80 del 2005) il regime della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1. Invero la nozione di opposizione all’esecuzione, cui fa testuale riferimento il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 prevedendone la trattazione anche nel periodo feriale, deve intendersi nel senso più ampio, comprendendovi le opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata e, in genere, tutti gli incidenti cognitivi relativi al procedimento di esecuzione forzata individuale, in aderenza alla ratio legi intesa alla sollecita definizione delle cause di opposizione e alla pronta realizzazione dei crediti.

1.1. Si tratta di un principio già affermato dalla sezione terza di questa Corte (sentenze n. 1331/2006; n. 23800/2007), che muove dalla considerazione che il legislatore ha inteso disciplinare, ai fini della non applicabilità della sospensione del termini processuali durante il periodo feriale, la materia dello esecuzioni – nella sua interezza – come una categoria in cui sono inserite tutte le opposizioni che è possibile instaurare nel giudizio comunque ricollegabile al concetto di esecuzione, nessuna esclusa e, quindi, comprendendovi anche le opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata.

1.2. Più di recente io stesso principio ha trovato l’avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con sentenza del 6 maggio 2010, n. 10617, hanno confermato che la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata in sede ai esecuzione forzata proposte ai sensi dell’art. 512 c.p.c. previgente, segnatamente evidenziando non solo l’identità strutturale e funzionale dell’incidente cognitivo in sede di distributiva con l’opposizione all’esecuzione, ma anche la coerenza della scelta interpretativa con la formulazione del “nuovo” art. 512 c.p.c. e con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo, producendo anche le opposizioni in sede distributiva una considerevole dilatazione dei tempi di attuazione del soddisfacimento dei creditori.

1.3. Le considerazioni che precedono sono assorbenti precludendo l’esame dei motivi di ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di T.C. in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) e della FINDAG s.p.a in liquidazione in Euro 2.800,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre, per entrambi, rimborso spese generali o accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA