Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16129 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28991/2014 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVINA MARASCO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

Nonchè da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVINA MARASCO giusta procura a margine del

ricorso introduttivo;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1147/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 10/07/2014, depositata il 09/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI, difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

I,a Corte di appello di Catanzaro in riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda proposta da B.S. tesa al riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, avendo escluso che fosse stata raggiunta la prova della avvenuta esposizione qualificata dell’assicurato alle fibre di amianto.

Per la cassazione della sentenza ricorre il B. che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, sul rilievo che la Corte territoriale ha omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, ritualmente formulata dall’appellato e pretermessa dalla Corte di merito.

L’Inps resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con il quale si duole del mancato esame dell’eccezione di improponibilità della domanda giudiziaria in relazione alla mancata proposizione della domanda amministrativa all’Inps.

Tanto premesso il ricorso principale è manifestamente infondato.

La valutazione dell’osservanza dell’onere di specificità dei motivi di impugnazione, di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. – nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata sulla G.U. 11/8/2012 (applicabili ai ricorsi in appello depositati dopo l’11 settembre 2012, e cioè dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, e quindi non al ricorso in appello in esame, depositato il 21.8.2012) non può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione, spettando al giudice di merito interpretare la domanda, mentre il giudice di legittimità può solo indirettamente verificare tale profilo avuto riguardo alla correttezza giuridica del procedimento interpretativo e alla logicità del suo esito, senza poter ricondurre la censura nell’ambito degli “errores in procedendo”, mediante interpretazione autonoma dell’atto di appello (cfr. Cass. 18 gennaio 2016 n. 712, 27 maggio 2014, n. 11828, Cass. 10 febbraio 2007, n. 2217).

Nè è ravvisabile un omesso esame della censura posto che la Corte territoriale, procedendo all’esame delle censure le ha implicitamente ritenute sufficientemente specifiche e perciò idonee a censurare la sentenza impugnata. Il vizio d’ omessa pronuncia, configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr. anche di recente Cass. 26.1.2016 n. 1360).

Per tutto quanto sopra considerato ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, il ricorso principale, manifestamente infondato, deve essere rigettato mentre il ricorso incidentale proposto in via condizionata resta assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035 /2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 2500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato d.P.R..

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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