Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16128 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 28/07/2020), n.16128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16576/2016 r.g. proposto da:

T.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), T.R. (cod. fisc.

(OMISSIS)), e B.E. (cod. fisc. (OMISSIS)), tutti

rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine

del ricorso, dagli Avvocati Giovanni Franchi ed Angelo Colucci,

unitamente ai quali elettivamente domiciliano presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, alla via Italo Carlo Falbo n. 22;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), con

sede in (OMISSIS), in persona suo legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA depositata il

15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 07/07/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.A., T.R. ed B.E. citarono la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. (poi divenuta Monte dei Paschi di Siena s.p.a., d’ora in avanti, semplicemente Banca) innanzi al Tribunale di Parma invocandone, previa declaratoria di nullità (per violazione dei doveri di correttezza, di diligenza ed informazione gravanti sull’intermediario finanziario) o, in subordine, annullabilità (ex artt. 1394 e 1395 c.c., stante il dedotto conflitto di interessi), dell’ordine di acquisto di obbligazioni Cirio, per un controvalore di Euro 40.165,70, impartitole l'(OMISSIS), la condanna alla restituzione della somma investita, oltre rivalutazione ed interessi, oppure al risarcimento dei danni subiti, pari al medesimo importo o a quello, maggiore o minore, ritenuto dovutogli.

1.1. Costituitasi la convenuta, gli attori, con la memoria D.Lgs. n. 5 del 2003, ex art. 6 rilevarono che “mentre l’ordine di borsa porta la data dell’1.2.2001, il cd. contratto quadro è del 23.11.87. Questo quando, secondo la giurisprudenza, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 1998, ne avrebbe dovuto essere fatto firmare un altro”. La Banca, con la memoria D.Lgs. n. 5 del 2003, ex art. 7 replicò che il contratto del 23.1.1.987 aveva ad oggetto il deposito titoli, mentre il contratto quadro stipulato tra le parti era datato 16.5.1995 e conteneva “tutte le indicazioni previste dall’art. 30 del Regolamento Consob n. 11522/1998”, sicchè non aveva alcun obbligo di farne sottoscrivere uno nuovo.

1.2. L’adito tribunale, con sentenza dell’1 ottobre/9 dicembre 2008, n. 1840, accolse la domanda di dichiarazione di nullità dell’ordine di acquisto perchè non “assistito” da “un valido contratto quadro”, atteso che quello stipulato tra le parti il 16.5.1995 non era stato adeguato, dalla banca convenuta, alle norme del T.U.I.F. e del Regolamento Consob n. 115221/1998 successivamente entrate in vigore. Condannò, quindi: i) la Banca a restituire agli attori il capitale investito di Euro 40.165,70, oltre agli interessi legali dall’1.2.2001 al saldo, “questi ultimi nei limiti della non maturata prescrizione ai sensi dell’art. 2498 c.c., n. 4”; gli attori “alla restituzione di quanto percepito in forza dell’ordine di acquisto dichiarato nullo, pari ad Euro 2.192,16, come di ogni utilità e/o rimborso conseguito o conseguendo in ragione dei titoli stessi, incluso il risparmio fiscale conseguito sulla minusvalenza D.Lgs. n. 416 del 1997, ex art. 6, comma 5, nella misura del 12,5%”.

2. Il gravame promosso dalla Banca contro quella decisione è stato accolto dalla Corte di appello di Bologna con la sentenza del 21 luglio/15 settembre 2015, n. 1508, resa nel contraddittorio con T.A., T.R. ed B.E.. In particolare, quella corte: i) ha respinto la domanda di nullità dell’ordine di acquisto dei bonds suddetti per il mancato adeguamento del contratto quadro in essere tra le parti; ha evidenziato che gli appellati non avevano riproposto la domanda di dichiarazione di nullità del contratto di acquisto dei bonds Cirio per violazione degli obblighi di informazione posti a carico della Banca da norme imperative, nè quella di annullamento del contratto ex artt. 1394 e 1395 c.c., da intendersi, pertanto, rinunciate ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; iii) ha esaminato la domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale su cui avevano insistito gli originari attori e l’ha rigettata ritenendo carente la prova del nesso causale tra il dedotto inadempimento della Banca (non averli informati “della rischiosità delle obbligazioni (..) acquistate”, riguardanti titoli privi di rating, di prospetto informativo ed emessi da società estere; non avergli consegnato il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari come imposto dall’art. 28, comma 1, lett. b), del Reg. Consob n. 11511/1998; non averli “intervistati sulla loro situazione patrimoniale propensione al rischio” ed obiettivi di investimento in applicazione dell’art. 28, comma 3, del medesimo Regolamento) ed il danno invocato.

3. Avverso questa sentenza T.A., T.R. ed B.E. ricorrono per cassazione, affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. La Banca è rimasta solo intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo – rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 e art. 1421 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” contesta la decisione della corte territoriale reiettiva della domanda degli odierni ricorrenti di nullità dell’ordine di acquisto dei bonds in questione per il mancato adeguamento del contratto quadro in essere tra le parti. In particolare, ne censura l’affermazione per cui “…la nullità del contratto cd. quadro per mancanza di forma scritta ad substantiam è rilevabile solo dal cliente. Trattandosi, dunque, di nullità relativa, la stessa non era rilevabile di ufficio, contrariamente a quanto dedotto dagli appellati, per la prima volta, in memoria conclusionale di replica, così da precludere ogni difesa avversaria sul punto”. Si sostiene, invece, che, alla stregua degli insegnamenti resi da Cass., SU, n. 26242 del 2014, la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali doveva ritenersi possibile anche in relazione a quelle cosiddette di protezione, sicchè “anche una nullità come quelle previste dall’art. 18 TUIF, poi dall’art. 23 TUF può e deve essere rilevata anche di ufficio, purchè a favore del soggetto tutelato, vale a dire il risparmiatore”. Erroneamente, quindi, la corte felsinea “aveva ritenuto nuova una domanda che tale non era, ben potendo quella nullità per difetto di forma, ancorchè di protezione, essere rilevata ex officio a favore del soggetto tutelato”.

1.1. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso – rubricati, rispettivamente, “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1337 c.c. e art. 1453 c.c., comma 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” e “Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” – censurano la decisione della corte territoriale nella parte in cui ha escluso l’avvenuta violazione di obblighi informativi gravanti sulla Banca ed ha respinto la domanda risarcitoria di T.A., T.R. ed B.E. per carenza di dimostrazione del nesso causale tra l’inadempimento da essi ascritto alla Banca ed i danni da loro invocati. Si sostiene, in estrema sintesi, che il rifiuto degli investitori di fornire informazioni in sede di assunzione del profilo di rischio avrebbe dovuto indurre la Banca a considerare i T. come risparmiatori non avveduti, ai quali, quindi, non avrebbe potute vendere bonds Cirio, della cui elevata rischiosità la prima era certamente a conoscenza: da ciò l’inadeguatezza della corrispondente operazione, che avrebbe imposto l’espresso consenso scritto degli odierni ricorrenti a procedere comunque all’acquisto, con tutte le relative conseguenze.

2. Pregiudiziale all’esame dei motivi del ricorso è la verifica della sua regolare notifica, richiesta tramite il servizio postale, preso atto della mancata costituzione della banca intimata e dell’omessa produzione dell’avviso di ricevimento, non rinvenuto dal Collegio pure all’esito dell’esame del fascicolo di parte.

2.1. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. L’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è indicato come l’unico documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Consegue che la mancata produzione di quell’avviso comporta non la mera nullità, bensì la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione: da ciò discende l’inammissibilità dell’odierno ricorso per cassazione, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio essendo mancata la costituzione in giudizio della controparte (cfr., ex multis, Cass. n. 26287 del 2019; Cass. n. 18361 del 2018; Cass. n. 15374 del 2018; Cass. n. 9432 del 2018; Cass. n. 25912 del 2017; Cass. n. 25552 del 2017; Cass. n. 26108 del 2015; Cass. n. 16574 del 2014; Cass. n. 13639 del 2010).

2.2. Si è peraltro precisato (cfr. Cass. n. 8641 del 2019; Cass. n. 19623 del 2015; Cass., SU, n. 11429 del 2010) che la prova del perfezionamento della notificazione suddetta, e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, ove l’avviso predetto non sia stato allegato al ricorso, nè depositato successivamente, può essere fornita fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis.1 c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito, nè ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore della parte ricorrente può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1: ma una simile istanza non risulta essere stata depositata dal difensore degli odierni ricorrenti.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo la Banca rimasta solo intimata. Deve, invece, darsi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, coma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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