Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16128 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16128 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
nel regolamento di competenza d’ufficio nel procedimento vertente tra la s.p.a. Gruppo Faustini e la Prefettura di BergaMO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 28 dicembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«La s.p.a. Gruppo Faustini ha proposto opposizione, davanti al
Giudice di pace di Grumello Del Monte, rispettivamente avverso
il verbale

di contestazione n.

SCV0002108149 e n.

SCV0002066363, emessi l’uno dalla Polizia stradale di Milano e
l’altro dalla Polizia stradale di Varese, a seguito della violazione dell’art. 142, comma 9, del codice della strada (ec-

Data pubblicazione: 26/06/2013

cesso di velocità) accertata nell’uno e nell’altro caso il 16
febbraio 2011 lungo l’autostrada A4 Torino-Trieste, la prima
alle ore 22.50 nel territorio del Comune di Dalmine, la seconda alle ore 22.58 nel territorio del Comune di Castelli Cale-

Il Giudice di pace di Grumello del Monte ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere dell’opposizione ad entrambi i
verbali, pur essendo stata la seconda commessa nel suo mandamento, indicando quale giudice competente a conoscere la stessa il Giudice di pace di Bergamo, attesa la sostanziale unicità della condotta trasgressiva e la conseguenza attrazione alla competenza per territorio del giudice primo in ordine di
tempo.
Il Giudice di pace di Bergamo, dinanzi al quale la causa è
stata riassunta, ha richiesto, d’ufficio, il regolamento di
competenza, ritenendo di essere incompetente in relazione alla
seconda violazione.
Il Giudice configgente ha rilevato che i due illeciti amministrativi contestati non sono legati dall’unicità dell’azione,
non essendo ravvisabile nella condotta del trasgressore il requisito della contiguità spazio-temporale necessario ad integrare il carattere predetto.
Tanto premesso, il regolamento di competenza è meritevole di
accoglimento.

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pio.

In tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di
infrazione di norme della circolazione stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della stra-

l’istituto della continuazione così come disciplinato
dall’art. 81 cod. pen., è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto
processuale tale da determinare l’attrazione della competenza
in favore del giudice di pace competente per l’opposizione avverso il verbale concernente l’accertamento della prima violazione (Cass., Sez. VI-2, 17 gennaio 2011, n. 944).
Va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di pace di
Grumello del Monte a conoscere dell’opposizione al verbale n.
SCV0002066363, emesso a seguito di accertamento della Polizia
stradale avvenuto nel territorio del Comune di Castelli Calepio, ricadente nel mandamento di detto Giudice di pace».
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non
sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, va dichiarata la competenza del Giudice di
pace di Grumello del Monte a conoscere dell’opposizione al
verbale n. SCV0002066363, emesso a seguito di accertamento
della Polizia stradale avvenuto nel territorio del Comune di

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da. E poiché a tali illeciti amministrativi non si applica

Castelli Calepio, ricadente nel mandamento di detto Giudice di
pace;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di
regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non

P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di
Grumello del Monte a conoscere dell’opposizione al verbale n.
SCV0002066363.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 maggio
2013.

hanno svolto attività difensiva.

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