Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16128 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA CARIGE SPA, (OMISSIS), in persona del Vice Direttore Generale e

rappresentante legale, in forza di deliberazione del Consiglio di

amministrazione del 18 ottobre 2004, avv. P.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo

studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARELLA MASSIMO PASQUALE, con procura speciale del

Dott. Notaio Rosa Voiello in Genova, del 19/01/2006, rep: 77396;

– ricorrente –

contro

INTESA GESTIONE CREDITI SPA, (OMISSIS), in persona dei procuratori

avv. F.G. e dott. D.L.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo

studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA P MILANO SCARL, BANCAPULIA SPA, ENEL SPA, BANCA FINANZE 00 PP

INFRASTRUTTURE BANCA OPI SPA, G.M., B.M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 26:1/2005 del TRIBUNALE di LUCERA, emessa il

2.7.2005, depositata il 26/07/2005; R.G.N. 1011/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria;

udito l’Avvocato Massimo Pasqua Carella;

udito l’Avvocato Roberto CATALANO per delega Benedetto GARGANI;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al G.E. de Tribunale di Lucera la COLUMBUS FACTORING s.p.a., creditrice intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n. (OMISSIS) pendente innanzi a detto Tribunale, proponeva opposizione ex artt. 617 e 512 c.p.c., chiedendo previa sospensione della esecutorietà dell’ordinanza ai approvazione de progetto di distribuzione – che venisse dichiarata la nullità degli atti della procedura esecutiva compiuti successivamente al 31-10-2002 e, in particolare, de progetto di distribuzione depositato il 27-11-2032, e dell’ordinanza, resa all’esito dell’udienza del 29-1-2003, che aveva dichiarato approvato il progetto, in quanto intervenuti nel periodo di sospensione dei termini processuali previsto dal D.L. n. 245 del 2002, art. 4 conv. con modif. in L. n. 286 del 2002. L’opponente chiedeva, quindi, la predisposizione di un valido progetto di distribuzione che tenesse conto delle osservazioni e delle contestazioni formulate ne ricorso introduttivo in ordine all’entità e al grado del credito per cui era intervenuto; in subordine chiedeva di dichiarare nulla l’attività svolta dall’avv. Paola Caso, che aveva partecipato in sostituzione del proprio difensore, sprovvista di delega scritta, all’udienza del 29-1-2003, senza nulla osservare in ordine al progetto di distribuzione, e di dichiarare ancora pendente il termine per l’approvazione del progetto di distribuzione, in considerazione della sospensione dei termini di cui al cit. art. 4, con tutti i consequenziali provvedimenti in ordine all’approvazione del progetto stesso.

1.1. Resistevano all’opposizione la BANCA POPOLARE DI MILANO s.c.r.l., l’INTESA GESTIONE CREDITI s.p.a. e la BANCA APULIA; mentre gli altri creditori ENEL s.p.a., CARI PUGLIA s.p.a., SPEI LEASING s.p.a., nonchè i debitori esecutati G.M. e B.M.R. rimanevano contumaci.

1.2. Con sentenza in data 26-7-2005, il Tribunale rigettava l’opposizione, condannando la COLUMBUS FACTORING s.p.a. al pagamento delle spese processuali nei confronti delle altre parti.

1.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la BANCA CARIGE s.p.a., quale incorporante per fusione della COLUMBUS FACTORING s.p.a., svolgendo duo motivi, illustrati anche da memoria.

Ha resistito all’impugnazione, depositando controricorso, nonchè memoria la CASTELLO GESTIONE CREDITI s.p.a., quale mandataria di INTESA GESTIONE CREDITI s.p.a..

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte degli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per violazione del principio dell’autosufficienza, formulata dalla controricorrente sul presupposto che nel ricorso sia contenuto un “mero accenno del delle vicende processuali intercorse”.

Invero – secondo l’insegnamento delle SS.UU. – il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa, cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (sentenza n. 11653 del 2006).

Nel caso di specie lo svolgimento del processo, come riportato nella sentenza gravata, è stato ritrascritto nel ricorso e contiene una completa indicazione di tutti gli elementi utili, perchè questa Corte di legittimità possa avere una completa cognizione sia dei fatti che hanno determinato la lite, sia dell’oggetto del contendere, senza necessità di reperirli aliunde. Inoltre il successivo contenuto del ricorso individua con chiarezza i temi centrali della controversia, quali dibattuti nel giudizio di merito e, segnatamente, le due questioni riproposte con 1.1 ricorso per cassazione e, cioè, la sussistenza o meno dei requisiti per l’applicazione della normativa emergenziale di sospensione dei termini di cui al D.L. n. 245 del 2002, art. 4 conv. in L. n. 286 del 2002 con riferimento alla COLUMBUS FACTORING s.p.a., nonchè la rilevabilità o meno da parte di quest’ultima dei medesimi requisiti con riferimento alla posizione dei debitori e/o di altri creditori, con i conseguenti riflessi sulla validità della convocazione per l’approvazione del progetto di distribuzione.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 e del D.L. n. 245 del 2002, art. 4, u.c. convertito nella L. n. 286 del 2002, nonchè dell’art. 47 c.c., e degli artt. 489 e 160 c.p.c., relativamente al punto della decisione che ha affermato l’inapplicabilità della sospensione dei termini di cui al cit. art. 4 alla COLUMBUS FACTORING, in quanto carente dei requisiti previsti dalla norma, al momento che risultava avere sede a (OMISSIS) e non aveva allegato espressamente e neppure dimostrato – di avere avuto sede operativa o di svolgere attività produttiva in foggia all’epoca dei terremoto del 31-10-2002. In contrario senso parte ricorrente deduce che la richiamata disciplina emergenziale avrebbe dovuto trovare applicazione in considerazione del fatto che la COLUMBUS FACTORING, all’atto dell’intervento, aveva eletto domicilio in (OMISSIS), nello studio del procuratore costituito e domiciliatario avv. C.M.; rileva, in particolare, che l’elezione di domicilio comportava la sostituzione di tutti i parametri di individuazione spaziale della persona (residenza, domicilio generale, sede), con la duplice conseguenza che, da un lato, la comunicazione della fissazione dell’udienza per l’approvazione del progetto di distribuzione doveva essere effettuata ad essa opponente nel domicilio eletto (e non al difensore) e dall’altro, che la normativa emergenziale sarebbe applicabile a tutta l’attività procuratoria e difensiva connessa e dipendente a tale elezione di domicilio. In sostanza – a parere della ricorrente – la sospensione dei termini prevista dalla norma in oggetto avrebbe natura ed effetti dei tutto identici a quelli della sospensione per il periodo feriale, che esclude l’obbligo, per il procuratore, di prestare la propria opera difensiva in relazione ai giudizi soggetti alla sospensione.

1.2. Il motivo è infondato.

Il D.L. 4 novembre 2002, n. 245, art. 4 (conv. con modificazioni nella L. 27 dicembre 2002, n. 286, recante “interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali, nelle regioni (OMISSIS), nonchè ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”) ha disposto “per i soqgetti che alle date del (OMISSIS) erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente dei Consiglio dei Ministri” (tra :i quali (OMISSIS)) la sospensione, in pari data, fino al 31 marzo 2003 dei “termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza”. La stessa norma ha disposto, altresì, – per quanto specificamente interessa in questa sede – la sospensione, durante il periodo di emergenza, di tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari.

E’ il caso di precisare che non rileva, ai fini di cui trattasi, l’ultima parte dello stesso art. 4, secondo cui “sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini (…) di svolgimento di attività difensiva (…)”, atteso che tale non è il termine ex art. 596 c.p.c., comma 2 di cui si discorre e che per il processo di esecuzione neppure è prevista l’obbligatorietà del ricorso ai patrocinio legale. Ne consegue, tra l’altro, l’inapplicabilità di principi (richiamati da parte ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.), che sono stati elaborati, alla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento ai termini di svolgimento dell’attività del difensore nei processo penale (nel quale, peraltro, il difensore è “parte”, nonchè titolare di autonomo potere di impugnazione).

Merita, piuttosto, puntualizzare, che – secondo l’orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente – la norma all’esame (come le disposizioni di tenore pressochè identico, emesse in occasione di altre calamità naturali) non si riferisce ai termini ordinatori o dilatori, al cui decorso non è ricollegabile una causa di prescrizione o decadenza; come lascia, del resto, agevolmente intendere la prima parte della norma e la stessa ratio legis, intesa a sovvenire i soggetti, che, risiedendo o avendo sede nei territori terremotati, siano andati incontro a disagi tali da rendere loro difficoltoso l’esercizio dei diritto di difesa ed il rispetto dei termini per l’impugnativa di atti, amministrativi e provvedimenti giurisdizionali.

Anche la previsione di requisiti soggettivi per godere del beneficio – individuati in un collegamento obiettivo tra i soggetti interessati e i territorio colpito dalla calamità naturale, collegamento che, per le persone fisiche, è dato dalla residenza e, per le persone giuridiche, dalla sede legale o da quella operativa conferma che la norma non prevede una stasi indifferenziata delle attività processuali (come sembra opinare parte ricorrente, richiamando principi elaborati dalla giurisprudenza con riguardo alla sospensione dei termini per il periodo feriale) e che la disciplina emergenziale ha carattere speciale, applicandosi solo ai soggetti danneggiati, residenti od aventi. sede nelle zone interessate dagli eventi sismici del 2002, cioè nelle regioni (OMISSIS).

Ciò posto e considerato che la norma, stante il carattere speciale, non può essere oggetto di interpretazione estensiva e, in ogni caso, non poteva operare a favore della COLUMBUS FACTORING s.p.a. (che aveva sede a (OMISSIS) e che non ha mai neppure allegato, nè tantomeno dimostrato di aver avuto alle date indicate ne la disposizione all’esame sede legale e operativa a (OMISSIS)), ritiene il Collegio che, correttamente, il giudice dell’opposizione ha escluso l’applicabilità della sospensione dei termini del processo di esecuzione con riguardo a detta creditrice intervenuta.

1.2.1. La ricorrente addebita al La decisione impugnata l’errore di non avere considerato che la COLUMBUS FACTORING s.p.a. aveva eletto domicilio in (OMISSIS) con la conseguenza che – prevalendo tale elezione sugli altri parametri, quali la sede – veniva a ritrovarsi nelle condizioni previste dalla norma. Senonchè – a prescindere dalla novità della questione, con conseguente inammissibilità della stessa, come si vedrà meglio di seguito – l’opponente confonde l’elezione di domicilio effettuata ai sensi dell’art. 141 c.p.c. e dell’art. 47 c.c. con l’elezione di domicilio ex art. 439 c.p.c.. Invero l’atto di elezione di domicilio speciale, che ha, come funzione, la sostituzione, per l’affare in questione, di tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona (residenza, dimora, domicilio generale) con il luogo specificamente indicato, e, come conseguenza, il dipanarsi degli effetti di cui all’art. 141 c.p.c., deve connotarsi secondo caratteri di incontroversa univocità, onde desumerne la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti, gli atti del processo che la riguardino, trattandosi di deroga alle regole generali sul domicilio e di rinuncia ad essere citati nel proprio domicilio (cfr. Cass. n. 3286 del 2006). Non riveste, pertanto, tale carattere la dichiarazione di elezione di domicilio prevista dall’art. 489 c.p.c., che è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell’ambito di esso, ai creditori pignoranti ed a quelli intervenuti nel processo medesimo (Cass. n. 7638 del 2003).

In definitiva il motivo va rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 degli artt. 597 e 156 c.p.c. Al riguardo parte ricorrente deduce che la mancata comparizione del procuratore della COLUMBUS FACTORING s.p.a. non può avere gli effetti di cui all’art. 597 c.p.c., atteso che, da un lato, non era stata data valida comunicazione a detta creditrice dell’avvenuto deposito del piano di distribuzione e di fissazione dell’udienza di discussione (in quanto la comunicazione era stata effettuata al procuratore e non alla carte, nel domicilio eletto presso il procuratore) e che, dall’altro, stante la sospensione dei termini, l’attività svolta in udienza in assenza di tale creditrice, oltre che dei debitori esecutati, indiscutibilmente residenti nell’ambito territoriale previsto dalla normativa, deve ritenersi senz’altro nulla, con conseguente nullità del provvedimento di esecutorietà.

2.1. Il motivo non merita accoglimento.

Innanzitutto esso propone una censura nuova, quale quella della nullità della notificazione, che si assume indirizzata al domiciliatario, anzichè alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario. Si rammenta che si ha questione nuova, come tale preclusa nel giudizio di cassazione; ogni volta che la parte ricorrente ponga, a base della sua doglianza, la violazione di una norma di diritto non invocata davanti ai giudici di merito, modificando la precedente impostazione difensiva e introducendo piste ricostruttive fondate su elementi di fatto, ancorchè di carattere processuale, nuovi e difformi rispetto a quelli allegati nelle precedenti fasi (confr. Cass., 30 marzo 2007, n. 7981). In particolare, seconde il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giudica non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità por novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 31 agosto 2007, n. 18440). Siffatti principi, segnatamente enunciati con riferimento ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze di appello e sintetizzati nella massima per cui i motivi devono investire, a pena di inammissibilità, problematiche già comprese nel thema decidendum del giudizio di gravame, salvo che con essi vengano prospettate questioni rilevabili d’ufficio (confr. Cass., 13 aprile 2004, n. 6989), sono stati condivisibilmente ritenuti applicabili anche al ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso sentenza di primo (e unico) grado, come quella resa in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c.. (confr. Cass. 17 luglio 2008, n. 19693).

2.2. inoltre discende dalla regola generale di cui all’art. 157 c.p.c., che soltanto la parte nel cui interesse è disposta la sospensione, può far valere la relativa violazione, con la conseguenza che, correttamente, il giudice a quo ha ritenuto inconferente la circostanza che – a dire della COLUMBUS FACTORING s.p.a. – gli altri creditori e i debitori risiedessero e operassero nell’ambito territoriale a cui fa riferimento la normativa emergenziale. In sostanza, poichè la violazione dell’art. 4 cit, è stata dedotta da soggetto diverso dagli interessati (peraltro, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, solo nella comparsa conclusionale), il motivo non risultava utilmente proposto dalla COLUMBUS FACTORING s.p.a..

In conclusione il ricorso va rigettato.

Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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