Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16127 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 22/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13393/2010 R.G. proposto da:

Nova Hobles Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Amato e

dall’Avv. Prof. Giuseppe Marini, con domicilio eletto presso

quest’ultimo, in Roma, via Monti Parioli n. 48, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 23/08/09, depositata il 24 marzo 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– Nova Hobles Srl impugna per cassazione la decisione della CTR del Friuli Venezia Giulia che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto fondato il disconoscimento dell’Iva agevolata per la fornitura di infissi per civili abitazioni;

– assume, con quattro motivi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1655 c.c. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3 per aver la CTR ricondotto la fornitura alla vendita anzichè all’appalto (primo motivo); la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 e art. 2727 c.c. per aver la CTR addossato l’onere della prova sulla natura del rapporto alla contribuente (secondo motivo); la nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa pronuncia circa un fatto decisivo in ordine all’applicazione dell’Iva agevolata per forniture relative ad opere di manutenzione ordinaria o straordinaria o interventi edilizi ex novo su richiesta degli acquirenti (terzo motivo); la nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia in ordine all’eccepito vizio di motivazione dell’avviso di accertamento (quarto motivo);

– i primi due motivi, da esaminare unitariamente in quanto strettamente connessi, non sono fondati;

– la CTR, invero, ha correttamente individuato i caratteri distintivi, ai fini civilistici, tra vendita e appalto e, quindi, ha ricondotto le forniture degli infissi da parte della società contribuente ai propri clienti alla prima delle due figure contrattuali, tanto più che il contribuente non aveva provato “che i prodotti realizzati si differenziassero in modo significativo dalla normale produzione, non avendo prodotto nè i contratti stipulati con i singoli clienti, nè eventuali progetti che dimostrassero l’esistenza di un vero e proprio appalto che si caratterizza per la prevalenza dell’attività lavorativa di ideazione del manufatto e di sua esecuzione con l’assembramento dei pezzi”, ritenendo, per contro, privo di rilevanza probatoria il mero modulo prestampato prodotto in giudizio dalla contribuente;

– non sussiste, quindi, il dedotto vizio di legge, avendo, invece, il giudice di merito formulato un giudizio di fatto di sua esclusiva pertinenza, che non compete a questa Corte riesaminare se non per vizi che attengono alla sua logicità o sufficienza, doglianze, peraltro, non fatte valere dal ricorrente;

– nè può ritenersi la decisione lesiva dei criteri di riparto dell’onere della prova: da un lato, infatti, la valutazione della CTR risulta positivamente articolata in relazione agli elementi di fatto introdotti nel giudizio e all’oggetto della fornitura, mentre, dall’altro, venendo in rilievo l’attribuzione di un trattamento agevolato, derogatorio del regime ordinario, incombe sul contribuente l’onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa;

– sotto altro versante, peraltro, va pure sottolineato che, venendo in rilievo forniture (infissi) a favore di edilizia residenziale non di lusso avvenute anteriormente al 31 dicembre 2003, ai sensi della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 7, comma 1, lett. b), i materiali ceduti restano esclusi dall’applicazione dell’aliquota agevolata, indipendentemente dalla qualificazione del titolo contrattuale (appalto o vendita) derivante dal diritto civile, deponendo in tal senso il fondamento comunitario della normativa (direttiva 1999/85/CE), che, oltre a prescriverne un’interpretazione rigorosa, esclude espressamente i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura (v. sul punto Cass. n. 26821 del 2014);

– i motivi terzo è quarto sono inammissibili per una pluralità di ragioni atteso che con essi il ricorrente deduce un error in procedendo, ossia il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anzichè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e, comunque, risultando del tutto omesso il momento di sintesi (o, in alternativa, il quesito di diritto) ex art. 366 bis c.p.c.;

– il ricorso va pertanto respinto, con condanna alle spese liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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