Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16127 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 24/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ERNESTO MONACI 13, presso lo studio dell’avvocato MAZZELLA

DI BOSCO VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato RONCO

PASQUALE giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TERMOTECNICA SRL (OMISSIS) in persona dell’Amministratore Dr.

B.E., elettivamente domiciliata m ROMA, VIA DEI

GRACCHI 123, presso lo studio dell’avvocato VIRGARA CAROLINA LUCIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRIGANTI SEBASTIANO giusta

procura speciale dei Dott. Notaio MATTEO D’AURIA in BARLETTA

27/4/20″, rep. n. 2244;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 2/3/2005, depositata il 04/03/2005,

R.G.N. 1332/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2010 dal Consigliere Dott. VIVALDI Roberta;

udito l’Avvocato MARCELLO GRECO per delega dell’Avvocato SEBASTIANO

BRIGANTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.A. conveniva, davanti al tribunale di Trani, la societa’ Termotecnica, della quale era stato dipendente, chiedendone la condanna al pagamento della somma di 14 milioni, pari alla differenza tra il prezzo di rottamazione ed il valore della sua nuova vettura che, adoperata per esigenze aziendali ipotizzanti l’infortunio in itinere, era andata distrutta nel sinistro stradale del (OMISSIS).

Si costituiva la societa’ convenuta contestando la fondatezza della domanda.

Il tribunale accoglieva la domanda.

A diversa conclusione perveniva la Corte d’Appello che, con sentenza del 4.3.2005, in riforma di quella impugnata, rigettava la domanda.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo illustrato da memoria il L..

Resiste con controricorso la societa’ Termotecnica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1226 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. – omessa e comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il motivo non e’ fondato.

L’odierno ricorrente, al di la’ delle ipotizzate censure, in realta’ pretenderebbe una “rivisitazione” degli elementi probatori rispetto a quella operata dal giudice del merito, in senso a se’ favorevole; in particolare con riferimento all’applicabilita’, nel caso in esame, della norma dell’art. 1226 c.c. che consente al giudice la liquidazione del danno in via equitativa.

Nella specie, pero’, la Corte di merito ha escluso l’applicabilita’ della norma per l’insussistenza delle condizioni legittimanti la sua adozione, posto che ha affermato – e di cio’ ha dato congrua motivazione – che l’odierno ricorrente non aveva fornito la prova del danno lamentato per la perdita della propria autovettura.

E’ principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione che il potere discrezionale che l’art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito e’ rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, mentre non esonera l’interessato dall’obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo; la quale costituisce, appunto, il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa (v. per tutte Cass. 11.7.2007 n. 15585).

E la Corte di merito ha correttamente e puntualmente motivato le ragioni per cui l’onere probatorio incombente al L. non era stato dallo stesso assolto.

Una tale valutazione non e’ censurabile in questa sede.

Quanto al profilo censurato della omessa valutazione, da parte della Corte di merito, del comportamento processuale della controparte Termotecnica srl che, secondo la tesi del ricorrente, non avrebbe contestato, ne’ l’esistenza del danno, ne’ il suo ammontare; con la conseguenza che il danno non sarebbe stato da provare, deve rilevarsene l’infondatezza.

A prescindere, infatti, dal rilievo che una tale affermazione e’ contestata dall’odierna resistente, ne’ sono forniti in ricorso gli elementi per un loro esame da parte della Corte di legittimita’, deve sottolinearsi che la mancata specifica contestazione, che consente di ritenere pacifico il fatto, deve riferirsi ad un fatto costitutivo del diritto, e non alla mancata prova che spetta all’interessato ai sensi dell’art. 2697 c.c. (v. anche Cass. 19.8.2009 n. 18399); nel caso in esame con riferimento agli elementi probatori sulla sussistenza del danno da liquidarsi in via equitativa.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le particolarita’ del caso concreto giustificano la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 24 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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