Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16126 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 24/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – President – –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consiglie – –

Dott. URBAN Giancarlo – Consiglie – –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consiglie – –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOTRASPORTI C.N. DI GIOS MORENA & C. S.N.C. (OMISSIS), in

persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. N.

C., considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ABBATE CARLO, STILO FRANCESCO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GARGANI

BENEDETTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE

VESCOVI FABRIZIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1.114/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 21/3/2005, depositata il

23/06/2005, R.G.N. 941/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2010 dal Consigliere Dott. VIVALDI Roberta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.L. conveniva, davanti al tribunale di Treviso, la snc Autotrasporti Nardi, esponendo di avere effettuato nell’anno 1991, per conto della stessa e della snc Spadotto, numerosi trasporti in paesi dell’Europa Orientale, emettendo fatture intestate all’una od all’altra di tali societa’, ed aggiungendo che, nell’agosto di quell’anno, aveva rilevato dalla prima un semirimorchio Viberti, sul quale aveva fatto compiere lavori vari, con l’intesa di un suo subingresso nel contratto di leasing relativo al mezzo, pattuendo che, da quel momento, i compensi per i trasporti sarebbero stati conteggiati in relazione ai viaggi compiuti, e non al solo chilometraggio.

Lamentava che la societa’ non aveva provveduto al passaggio di proprieta’ del semirimorchio, e che egli era creditore del residuo capitale, da ridurre dell’importo per il corrispettivo dovuto per l’acquisizione del veicolo.

La societa’ convenuta contestava il fondamento della domanda.

Il tribunale, con sentenza del 29.1.2002, dichiarava l’avvenuta compravendita per il prezzo di L. 10.000.000 in favore dell’attore, del semirimorchio; accertato, quindi, il suo credito nella somma indicata, ed, operata la compensazione con il credito della convenuta nei confronti dell’attore, la condannava al pagamento della somma residua.

L’appello proposto dalla snc Autotrasporti Nardi era accolto parzialmente dalla Corte d’Appello che, con sentenza del 23.6.2005, confermata la sentenza di condanna al pagamento del capitale, modificava soltanto la statuizione relativa alla condanna alle spese giudiziali.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la Autotrasporti G.N. snc di Gios Morena & C., gia’ Autotrasporti Nardi Claudio &. snc. Resiste con controricorso il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la societa’ ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2109, 2710 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine alla prova del diritto di credito art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 1272, 2709, 2710 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia riguardante la posizione debitoria della ricorrente in relazione a n. 4 fatture intestate alla societa’ Spadotto snc – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

I due motivi esaminati congiuntamente non sono fondati.

La ricorrente, sotto l’indicata violazione o falsa applicazione della norma dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, in realta’ censura la valutazione delle risultanze probatorie come operata dalla Corte di merito.

La Corte di merito ha esaminato le fatture in atti riconoscendo – con motivazione puntuale e corretta – che soltanto alcune di esse potevano fondare le contestazioni mosse dall’odierna ricorrente, mentre per le altre, le circostanze addotte per fondare la legittimita’ del corrispettivo preteso per le prestazioni eseguite erano risultate, o riconosciute o convalidate dagli esiti delle prove per testi ammesse ed espletate.

Trattasi, comunque, di valutazioni di spettanza del giudice di merito che, congruamente motivate, non sono censurabili in questa sede.

Ad eguale conclusione deve pervenirsi anche in ordine alle censure formulate con il secondo motivo di ricorso.

La Corte di merito ha, infatti, puntualmente indicato le ragioni per le quali riteneva che le ulteriori quattro fatture (nn. (OMISSIS)), pur spiccate nei confronti della Spadotto snc, potessero essere azionate dal C. nei confronti della snc Autotrasporti Nardi; e cio’ sulla base delle risultanze istruttorie complessivamente esaminate e valutate, e del negozio di estromissione intercorso fra le parti e desunto dal loro comportamento congruente (v. anche Cass. 21.11.1983 n. 6935).

Anche tali valutazioni, correttamente motivate, sono incensurabili in questa sede.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 24 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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