Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16126 del 03/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16126
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19646-2014 proposto da:
A2A TRADING SRL, in persona del rappresentante legale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo
studio dell’Avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, rappresentato e difeso
dagli Avvocati ANDREA DELL’OMARINO, LORENZO CANTONE, CLAUDIO DAMMI,
GILDA PISA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SCCI CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS SPA, INPS – ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso lo studio dell’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli Avvocati SGROI ANTONINO, CARLA
D’ALOISIO, LELIO MARITATO, SCIPLINO ESTER ADA, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA NORD SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 903/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO del
22/05/2012, depositata il 01/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA gARRI;
udito l’Avvocato MATANO GIUSEPPE, difensore del controricorrente,
delega scritta dell’Avvocato SGROI ANTONINO, il quale si riporta ai
motivi e dichiara di non aderire alla rinuncia notificata.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Milano in parziale accoglimento del gravame proposto da AEM Trading s.p.a. ha dichiarato parzialmente inefficaci le cartelle opposte limitatamente all’insussistenza dell’addebito contributivo relativo alla maternità ed alle relative sanzioni confermando nel resto la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione con riguardo alla richiesta di annullamento dei contributi per CIG, CIGS, mobilità disoccupazione involontaria e CUAF e compensando tra le parti le spese del giudizio di appello.
Per la cassazione della sentenza ricorre A2A Trading che articola otto motivi cui resiste l’Inps con controricorso.
Equitalia Esatri s.p.a. è rimasta intimata.
In prossimità dell’odierna adunanza la A2A Trading s.r.l. ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione ed ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio ovvero la condanna in misura ridotta.
L’Inps pur dando atto dell’avvenuta notifica dell’atto di rinuncia ha dichiarato di non volerla accettare.
Tanto premesso osserva il Collegio che per effetto del deposito di atto di rinuncia da parte della società ricorrente, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale e notificato all’Inps che ne ha dato atto a verbale pur dichiarando di non voler accettare, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione anche in mancanza di accettazione della controparte.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere, “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. 3971 del 2015, 9857 del 2011 e 21894 del 2009).
Quanto alle spese il comportamento processuale della parte ricorrente ne giustifica la compensazione.
Non sussistono i presupposti, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato (dovuto in caso di ricorso da respingersi integralmente o dichiararsi inammissibile), attesa la predetta definizione del giudizio.
PQM
La Corte, dichiara estinto il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016