Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16125 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 28/07/2020), n.16125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35902/2018 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Sardegna n. 29,

presso lo studio dell’avvocato Pacifici Chiara, rappresentata e

difesa dall’avvocato Martinelli Desiree, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.S.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Pilo Stefano, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI – SEZIONE

DISTACCATA di SASSARI, del 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, accogliendo in parte qua il reclamo proposto da N.S.F. contro il decreto del tribunale di Sassari in data 22-2-2018, che ai sensi dell’art. 337-bis c.c. e seg., escludendo ogni possibilità di pernottamento, aveva regolato il diritto di vista quanto al figlio minore A. (nato il (OMISSIS) dalla relazione con S.R. e collocato presso la madre), ha disposto che invece il padre potesse almeno una notte alla settimana tenere il figlio presso di sè nei termini specificamente indicati nel provvedimento, con varianti relative ai fine settimana e ai periodi feriali, la S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

l’intimato ha resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c. per avere la corte d’appello omesso di considerare l’interesse prioritario del minore, a quel momento di soli due anni; col secondo motivo denunzia l’omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 337-ter c.c. e art. 132 c.p.c., a proposito dell’affermazione secondo cui non vi sarebbero state a sostegno della posizione di essa madre motivazioni diverse da quelle ancorate alla tenera età del bimbo, a fronte di disagi non opportunamente documentati: invero la ricorrente assume di aver dedotto e documentato, anche in sede di mediazione familiare, episodi di disagio del minore ove distaccato dalla madre, con conseguente consigliabile pernottamento presso il padre solo dopo il compimento del terzo anno di età;

II. – il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, è inammissibile;

questa Corte ha più volte affermato che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore giustappunto del minore;

nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole (di recente Cass. n. 9764-19);

III. – nella concreta fattispecie la decisione della corte territoriale è stata determinata dalla considerazione che la possibilità del padre di tenere con sè il figlio anche di notte era stata radicalmente esclusa; e ciò tuttavia era avvenuto “esclusivamente in considerazione della tenera età” del figlio, mentre era mancata l’allegazione di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all’eventualità dei pernottamenti;

di contro la corte d’appello ha concluso che, invece, la regolazione dei pernottamenti nei termini (ben vero prudenziali) indicati nel provvedimento era da considerare consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire l’esplicazione di essa rispetto a momenti (e a situazioni) fondamentali per la crescita del minore, nell’interesse precipuo di questi;

IV. – la decisione è stata in tal modo basata su un apprezzamento di fatto, coerentemente motivato e immune da errori di diritto, del quale il secondo motivo, nella sua genericità, vanamente tenta di sovvertire l’esito;

ne consegue che l’intero ricorso va dichiarato inammissibile; spese alla soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.000,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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