Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16125 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 22/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7572/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Colella Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessio Lazazzera, con

domicilio eletto presso il medesimo, in Montecalvo Irpino, Via Roma

n. 51, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 347/02/2009, depositata il 26

novembre 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;

Letta la memoria depositata dall’Avv. Alessio Lazazzera per il

controricorrente.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione contro la decisione della CTR della Campania, che, confermando la decisione della CTP di Avellino, aveva ritenuto non legittimo l’accertamento, per gli anni 2003, 2004 e 2005, per Iva, Irpeg ed Irap, nei confronti della Colella Srl, assumendo, con cinque motivi, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 per aver la CTR ritenuto inammissibile l’appello dell’Agenzia per genericità e mancata specificazione dei motivi (primo motivo), la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per illegittima motivazione per relationem (secondo motivo), per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1 per l’asserita mancata notifica in allegato del pvc (terzo motivo), per violazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 68 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23per aver ritenuto gli atti processuali dell’Ufficio sottoscritti da soggetto privo di procura (quarto motivo), nonchè, infine, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 in ordine ai poteri di accertamento degli uffici finanziari (quinto motivo),

– le prime due doglianze, tra loro strettamente connesse, sono inammissibili, rivolgendosi le censure ad una “non statuizione” della CTR, la quale si è limitata a rilevare che “l’appello incidentale proposto dall’Ufficio nulla di nuovo oppone a quanto già oggetto di sentenza… l’appello incidentale manca di motivi precisi e funzionali di contestazione e di altrettanto precisa domanda” e, dunque, che l’appello incidentale dell’Ufficio non era inammissibile ma, riportando gli elementi già dedotti in primo grado, non era suscettibile di condurre ad una diversa valutazione rispetto a quella effettuata con la decisione impugnata, le cui statuizioni, del resto. sono state tutte poste in raffronto con le doglianze ricavabili proprio dall’appello incidentale, sicchè non può neppure ritenersi che la CTR si sia limitata ad una motivazione per relationem;

– il terzo motivo è pure inammissibile per difetto di autosufficienza: l’Ufficio, invero, deduce che il pvc era conosciuto dal contribuente perchè incorporato nell’avviso e, quindi, non era necessario che fosse ad esso allegato, ma non trascrive nè il pvc, nè l’avviso di accertamento, sì da consentirne la diretta conoscenza e fruibilità da parte della Corte;

– il quarto ed il quinto motivo restano conseguentemente assorbiti;

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e le spese, liquidate come in dispositivo, regolate per soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 10.000,00, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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