Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16125 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16125 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 12715-2011 proposto da:
DE FILIPPO MAURIZIO DFLMRZ68R15C352V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 25, presso lo
studio dell’avvocato GRATTERI LUCA, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine del riccr.3;

– ricorrente contro
TREVI FINANCE SPA, e per essa UNICREDIT CREDIT
MANAGEMENT BANK SPA, società appartenente al Gruppo
Bancario Unicredit, quale mandataria di UNICREDIT SPA, aderente
al Fondo Intérbancario di Tutela dei Depositi, a sua volta mandataria
della predetta società TREVI FINANCE SPA, in persona del Quadro
Direttivo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 28, presso

Data pubblicazione: 26/06/2013

lo studio dell’avvocato NICGLOSI MARCO, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

COlIttOliCOITelItC

nonché contro

ISOPAN SPA, BETTI ELSO, GIUDICE ESECUZIONE
COTTONE FRANCESCO;
– intimati avverso l’ordinanza n. R.G. 17313/09 del TRIBUNALE di ROMA del
18/02/2011, depositata il 23/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VFT kRDI.

Ric. 2011 n. 12715 sez. M2 – ud. 14-02-2013
-2-

BANCO DI NAPOLI SPA, EQUITALIA GERIT SPA 00410080584,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha
depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“l. – Maurizio De Filippo, custode giudiziario in una procedura esecutiva

ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n.115/02 avverso il decreto di liquidazione
del compenso per l’attività prestata.
1.1. – Con ordinanza del 23.2.2011 lo stesso Tribunale dichiarava
inammissibile l’opposizione, per non essere stato notificato il ricorso a tutti i
contraddittori nPressari (creditori pignoranti e intervenuti), ma solo ad uno
di essi (sembra di capire il debitore esecutato), nonostante la concessione di
appositi rinvii del procedimento affinché il ricorrente vi provvedesse.
2. – Per la cassazione di tale ordinanza Maurizio De Filippo propone
ricorso, affidato a due mezzi d’annullamento. Il ricorrente precisa, inoltre, di
aver impugnato, nel contempo, il medesimo provvedimento per revocazione
ex art. 395, n.4 c.p.c., e per le stesse ragioni.
2.1. – Resiste con controricorso UniCredit Management Bank s.p.a., quale
mandataria della UniCredit s.p.a., incorporante Capitalia s.p.a., già Banca di
Roma s.p.a., a sua volta mandataria della Trevi Finance s.p.a.
2.2. – Le altre- parti intimate (Banco di Napoli s.p.a., Equitalia Gerit s.p.a.,
Elso Betti e Isopan s.p.a.), non hanno svolto attività difensiva.
3. – Col primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la nullità
dell’ordinanza impugnata per violazione dell ‘art. 101 c.p.c., in relazione
all’art.360, n.4 c.p.c., sostenendo di aver effettivamente integrato il
contraddittorio nei confronti di tutte le parti, e di aver depositato all’udienza
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immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione

dell ‘8.2.2011 la copia attiva del ricorso, debitamente notificato, e invoca,
pertanto, l’accertamento di tale fatto processuale da parte di questa Corte.
3.1. – Col ser9ndo motivo è dedotta l’illogica ed insufficiente motivazione
su un fatto controverso e decisivo del giudizio, ai sensi dell ‘art.360, n.5 c.p.c.,

l’originale del ricorso notificato a tutte le parti, avrebbe di conseguenza
omesso la decisione del merito.
4. – Parte controricorrente eccepisce l ‘inammissibilità del ricorso, in
quanto notificato alla Banca di Roma s.p.a. presso l’avvocato Michele
Ventola, che di essa era il procuratore domiciliatario costituito nella
procedura esecutiva immobiliare, ai sensi dell ‘art. 489 c.p.c., norma
applicabile esclusivamente alle notificazioni e comunicazioni nell ‘ambito del
processo d’esectizione.
5. – 11 ricorso è per altra ragione inammissibile.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto, che
legittima l’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. consiste in una
falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e
immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare
l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai
documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente
accertato in essi (sempre che tale fatto non abbia costituito un punto
controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia). L’errore deve,
pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta
rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni
induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in
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perché il giudice del procedimento di opposizione, non esaminando

un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in
tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, denunciabile con ricorso per
cassazione, entro i limiti di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (v. per tutte, Cass. n.
10637/07).

percettivo, e du;.9 ae di esclusiva rilevanza revocatoria, consistente in ciò, che
il giudice di merito avrebbe presupposto inesistente, contrariamente
all’evidenza documentale, la notifica del ricorso alle altre parti necessarie,
nei cui confronti era stata disposta l’integrazione del contraddittorio.
Ne consegue che entrambi i motivi d’impugnazione, sostanzialmente
ripetitivi della medesima censura, non si inscrivono in alcuno dei vizi di cui
all ‘art. 360 c.p.c.
6. – In applicazione del criterio della ragione più liquida, non mette conto
esaminare l’eccezione della parte controricorrente, eccezione che, sebbene
logicamente preliminare, ove accolta non condurrebbe ad un esito decisorio
diverso.
7. – Per le considerazioni svolte, si propone la decisione dei ricorso con

ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex art. 375, n.1 c.p.c.”.
– La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale la parte ricorrente,
debitamente avvisata ai sensi dell’art. 380-bis, 2° comma c.p.c., non ha fatto
pervenire alcuna controdeduzione. Per contro, la parte controricorrente ha
depositato una memoria adesiva alla relazione e il Procuratore generale nulla
ha osservato ad essa.
III. – Il ricorso va pertanto respinto.

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5.1. – Nello specifico, il ricorrente prospetta un paradigmatico errore

IV. — Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
della parte ricorrente.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 14.2.2013.

2.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

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