Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16125 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. I, 22/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 22/07/2011), n.16125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

U.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 71, presso l’avvocato ROMANO ANGELO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUPO ALFREDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO ALBERTO UMMARINO S.P.A.;

– Intimata –

avverso la sentenza n. 2200/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Presidente Dott. DONATO PLENTEDA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione con riferimento al secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

– Rilevato che il curatore del fallimento della società Alberto Ummarino spa con atto 6 aprile 1998 aveva chiesto al tribunale di Napoli la condanna dell’amministratore unico U.G. e dei sindaci succedutisi nella carica G.R., M.E., C.L., C.C., P.S. e C. A. al risarcimento del danno per inadempienze connesse all’esercizio delle loro funzioni, in ragione di L. 10 miliardi, pari alla differenza tra attivo e passivo del fallimento;

– che l’attore aveva dedotto che a seguito di perdite realizzate tra il 1991 e il 1992 per circa 6 miliardi – a fronte del capitale sociale di L. 600 milioni – il 28 luglio 1993 erano stati deliberati lo scioglimento e la liquidazione della società, con la nomina del liquidatore nella persona del già amministratore unico, cui era seguita dopo qualche mese la revoca della deliberazione, ma nè la prima nè la seconda erano state pubblicate nel registro delle imprese e la società aveva continuato così ad operare accumulando debiti sino agli oltre 10 miliardi, al momento del fallimento, contro un attivo di poco più di un miliardo, aveva concesso il 27 ottobre 1993 in affitto l’azienda alla società Transider srl amministrata da C.C., ad un canone modesto e nel gennaio 1994 aveva trasferito all’estero la sede legale;

– che i convenuti avevano resistito e poichè l’ U. aveva addebitato al notaio Tornella Pasquale inadempienze relative alla mancata pubblicazione della delibera di scioglimento, la curatela lo aveva chiamato in causa estendendo a lui la domanda predetta, che era stata resistita con la chiamata in giudizio dell’assicuratrice per la responsabilità professionale Milano Assicurazioni;

– che il tribunale con sentenza 13 settembre 2002 aveva accolto in parte la domanda e condannato l’ U. e gli ultimi tre sindaci ( C., P. e C.A.) e il notaio al risarcimento del danno in Euro 978.685,82 oltre accessori e la Milano Assicurazioni a tenere indenne nei limiti di polizza quest’ultimo;

– che la Corte di appello prima con sentenza non definitiva e poi con la definitiva del 28 giugno 2006, dopo aver disposto una consulenza tecnica, ha respinto la domanda proposta nei confronti del notaio ed ha condannato al risarcimento del danno: in Euro 99.370,16 oltre interessi C.C. e in Euro 5.523.387,00, oltre interessi U.G., dichiarando entrambi obbligati in solido fino all’importo di Euro 99.370,16 oltre interessi;

– che ha proposto ricorso con tre motivi l’ U., in termini di omessa motivazione:

il primo incentrato sulla circostanza del mancato deposito delle scritture contabili dopo il fallimento, a lui addebitato benchè non fosse più l’amministratore e l’amministratore fosse persona domiciliata in (OMISSIS), dove la società si era trasferita;

sull’assunto della corte territoriale che il trasferimento fosse fittizio, dal quale ha dedotto la validità della consulenza tecnica, sebbene il C.T.U. non avesse avuto a disposizione le scritture contabili che avrebbe potuto richiedere al nuova amministratore e reperire nella sede (OMISSIS) e sulla lamentela che tali accertamenti non fossero stati compiuti mentre la sentenza impugnata aveva preso per buona la indagine del consulente, viziata da errori ed omissioni;

il secondo sulle perdite di esercizio, prima riconosciute dalla sentenza impugnata dovute alla crisi del settore e poi contraddittoriamente e ingiustamente addebitate all’amministratore;

il terzo sulla mancata prova della incongruità del canone di affitto e sull’affitto medesimo.

– che non ha svolto difese l’intimato fallimento;

OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile in quanto nessuno dei motivi proposti, tutti articolati in termini di omessa motivazione, risulta conforme al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., essendo privo della indicazione del fatto controverso ovvero delle ragioni giustificative della inidoneità della motivazione a sorreggere il decisum, prevista dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto con Il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e applicabile ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (2 marzo 2006), sino alla sua abrogazione L. 18 giugno 2009, ex art. 47, comma 1, lett. d) a far tempo dal 4 luglio 2009.

La norma infatti stabilisce che “nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la illustrazione di ciascun motivo deve contenere a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.

E’ giurisprudenza di questa Corte secondo cui, al fine di rendere appropriato il motivo con il quale si denunzia il vizio di motivazione, è necessario che la illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi valutati in mondo illogico e logicamente trascurati, del percorso in base al quale si sarebbe dovuto pervenire alla decisione se l’errore non vi fosse stato. La censura infatti deve contenere un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto contemplato per le ipotesi di denunzia di violazione di norme di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. SS.UU. 25.117/2008; 26.014/1008; 20603/2008;

Cass. 4556/2009; 4589/2009, 8897/2008; 4646/2008; 2652/2008); e deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, al punto che non è possibile ritenere la norma rispettata quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione – nella specie i tre mezzi sono stati articolati in quindici fogli – del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito di cui si tratta, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assume omessa, contraddittoria o insufficiente la motivazione e quali siano le ragioni per le quali essa è conseguentemente inidonea a sorreggere la motivazione (Cass. 16.002/2007; 4309/2008; 4311/2008; SS.UU. 20603/2007).

Il ricorrente, pur rubricando le tre censure sotto il profilo della omessa motivazione, le ha discusse criticando nel merito e in punto di fatto le determinazioni della corte territoriale, in alcuni passaggi identificando i vizi lamentati in errori valutativi, piuttosto che in carenze motivazionali, e in altri qualificando esplicitamente la motivazione come contraddittoria, anzichè omessa, in contrasto con la rubrica; nè ha indicato i profili di rigorosa rilevanza dei fatti controversi rispetto al decisum, essendosi limitato ad enunciare la omissione della motivazione quale premessa maggiore del sillogismo che avrebbe dovuto portare alla soluzione del problema, mancando poi di specificare la premessa minore, cioè i fatti rilevanti di cui vi sarebbe stata omissione, e di svolgere il momento di sintesi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (Cass. 16528/2008). Nulla va disposto in ordine alle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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