Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16125 del 09/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 09/06/2021), n.16125
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 34597/2019 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
P.F.G., rappresentato e difeso dall’Avv.
Caterina Corrado Oliva, con studio in Genova, elettivamente
domiciliata presso lo studio della medesima in Roma, giusta procura
in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
della Puglia il 19 giugno 2019, n. 1958/04/2019, notificata il 12
settembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18
dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso
dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del
Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 aprile 2021 dal
Dott. Giuseppe Lo Sardo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto, anche alla stregua della particolarità della questione prospettata, che non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c.;
visto l’art. 380-bis c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Sezione Tributaria e manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021