Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16125 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 09/06/2021), n.16125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 34597/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.F.G., rappresentato e difeso dall’Avv.

Caterina Corrado Oliva, con studio in Genova, elettivamente

domiciliata presso lo studio della medesima in Roma, giusta procura

in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Puglia il 19 giugno 2019, n. 1958/04/2019, notificata il 12

settembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 aprile 2021 dal

Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto, anche alla stregua della particolarità della questione prospettata, che non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c.;

visto l’art. 380-bis c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Sezione Tributaria e manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA