Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16125 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 24/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – President – –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consiglie – –

Dott. URBAN Giancarlo – Consiglie – –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consiglie – –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO BRINDISI 18, presso lo studio dell’avvocato FUBELLI

ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocate GIOIA GIULIANO

giusta delega a margine dei ricorso;

– ricorrente –

contro

D.B.V. (OMISSIS), D.B.P.

(OMISSIS), G.S. (OMISSIS), considera

domiciliati, “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato TRENTINI LUCA giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1097/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, li

SEZIONE CIVILE, emessa il 23/11/2005, depositata il 22/12/2005,

R.G.N. 1287/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2010 dal Consigliere Dott. VIVALDI Roberta;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V. e D.B.P. e G.S. convenivano, davanti al tribunale di Brescia – sezione distaccata di Salo’, O.A. chiedendo che fosse accertato che tra le parti era operante il contratto di locazione sottoscritto in data (OMISSIS), dichiarando nullo quello registrato in data (OMISSIS), con condanna alla restituzione della somma versata in piu’ di quanto dovuto, in virtu’ dello stesso contratto di locazione abitativa registrato il (OMISSIS), con il risarcimento dei danni.

Affermavano che l’ O. aveva preteso la sottoscrizione contestuale di altro contratto recante l’indicazione di un corrispettivo di L. 1.200.000 mensili, somma effettivamente versata dal novembre 2000 al giugno 2001.

Resisteva il locatore.

Il tribunale, con sentenza del 10.6.2004, condannava il convenuto alla restituzione della somma di Euro 1.807,60 oltre interessi.

La sentenza era riformata dalla Corte d’Appello che, accogliendo l’appello principale proposto da V. e D.B.P. e G.S., con sentenza del 22.12.2005, in parziale riforma di quella di primo grado, dichiarava “la nullita’ del contratto registrato a Salo’ il 29 marzo 2001 recante data apparente del 1 marzo 2002 e dichiara che il rapporto di locazione fra le parti e’ esclusivamente regolato dal contratto (OMISSIS) registrato a Salo’ il (OMISSIS)”.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’ O..

Resistono con controricorso V. e D.B.P. e G.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o errata applicazione della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13 nonche’ ed in relazione all’art. 1414 c.c..

Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o errata applicazione della L. 9 dicembre 1998, n. 431 in riferimento ai motivi di cui all’appello incidentale.

I due motivi, esaminati congiuntamente per l’intima connessione delle censure con gli stessi proposte, sono fondati sulla base del seguente principio di diritto enunciato da Cass. 27.10.2003 n. 16089 e ribadito da Cass. 3.4.2009 n. 8148 e Cass. 7.4.2010 n. 8230 : “In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, e con riferimento ai contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346 (c.d. Legge Finanziaria 2005), deve escludersi la nullita’ di un accordo contemporaneo ed ulteriore relativo alla determinazione di un canone locativo piu’ elevato rispetto a quello risultante dal contratto scritto e registrato, atteso che la L. 9 dicembre 1998, n. 431, art 13, comma 1 non si riferisce all’ipotesi della simulazione relativa del contratto di locazione rispetto alla misura del corrispettivo – in tal senso deponendo una lettura costituzionalmente orientata della norma – quanto piuttosto alla pattuizione, nel corso dello svolgimento del rapporto di locazione, di un canone piu’ elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario, sotto la comminatoria della ripetizione delle somme versate”.

Infatti, essendo valido il contratto di locazione scritto ma non registrato (nei rapporti tra le parti non rileva la totale omissione dell’adempimento fiscale), non puo’ sostenersi che la norma abbia voluto sanzionare con la nullita’ la meno grave ipotesi della sottrazione all’imposizione fiscale di una parte soltanto del corrispettivo (quello eccedente il canone risultante dal contratto scritto e registrato) mediante una pattuizione scritta ma non registrata.

Poiche’ la norma e’ espressione del principio della invariabilita’, per tutto il tempo della durata del rapporto, del canone fissato nel contratto (salva la previsione di forme di aggiornamento, come quelle ancorate ai dati Istat), la nullita’ prevista dal citato art. 13, comma 1, e’ volta piuttosto a colpire la pattuizione, nel corso di svolgimento del rapporto di locazione, di un canone piu’ elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario.

Nel caso in esame, quindi, il contratto che ha valore fra le parti, sul quale vi e’ stato l’incontro di volonta’ dei contraenti, e’ quello sottoscritto in data (OMISSIS), pur registrato soltanto il (OMISSIS), che prevedeva un canone di L. 1.200.00 mensili (effettivamente versate dalla sua sottoscrizione all’aprile 2001) e non quello simulato, sottoscritto nella medesima data e registrato il (OMISSIS), che prevedeva un diverso canone mensile.

Erra, pertanto, la Corte di merito nel ritenere che ” la contestuale stipulazione dissimulata e non registrata non poteva che incorrere nella sanzione di nullita’ comminata dalla norma menzionata, posto che, di certo, essa aveva il solo ed esclusivo fine di “…determinare un importo di canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato….”.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, la quale si atterra’ al principio di diritto enunciato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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