Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16124 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4897-2013 proposto da:

L.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA

D’ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO MAISTO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CERRATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2012 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia

depositata il 24/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L.M.V., di professione avvocato, ricorre per cassazione su due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, con la quale veniva confermata la legittimità del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sulle istanze di rimborso dell’IRAP per gli anni 2005 e 2006, già riconosciuta in primo grado.

2. Il secondo giudice ha ritenuto che l’entità dei compensi percepiti dalla contribuente postulasse la sussistenza di un’attività autonomamente organizzata, poichè non erano emersi elementi che consentivano di ritenere i compensi conseguenti ad un’attività condotta senza alcun apporto.

3. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

5. La contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la omessa motivazione circa il fatto decisivo e controverso rappresentato dall’esistenza o meno di autonoma organizzazione nello svolgimento dell’attività della ricorrente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, lett. c) del medesimo D.Lgs. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR erroneamente ritenuto decisiva l’entità dei compensi percepiti per ravvisare la autonoma organizzazione dell’attività.

3. Il secondo motivo di ricorso va esaminato per primo, in ragione della priorità logica della questione proposta, e va accolto.

Occorre premettere che le Sezioni Unite (sent. n. 9451/2016) hanno statuito che ricorre il presupposto dell’imposta quando il contribuente “si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Inoltre questa Corte ha già avuto modo di affermare che “In tema d’IRAP, l’entità dei compensi percepiti dal contribuente e, cioè, l’ammontare del reddito conseguito è irrilevante al fine della ricorrenza del presupposto dell’ “autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2″ (Cass. nn. 13038/2009, 4929/2012, 22705/2016, 20088/2016).

4. La CTR ha ritenuto probante ed assorbente l’entità dei compensi e, pertanto, non ha fatto corretta applicazione di detti principi e la decisione va cassata.

5. Il primo motivo resta assorbito.

6. In conclusione il ricorso va accolto sul secondo motivo, assorbito il primo, e la sentenza impugnata va cassata; non potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla CTR in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi esposti e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

– Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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