Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16124 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16124 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 12312-2011 proposto da:
DANUSSI SILVA DNSSLV46L53C817P, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio
dell’avvocato FERREI -11 ALDO, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRENO ARTURO ANTONIO gisuta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE di SEDEGLIANO, in persona del Sindaco in carica,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 126, presso lo
studio dell’avvocato MARIA CRISTINA PUJATTI, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato RIGO ANTONIO giusta

Data pubblicazione: 26/06/2013

deliberazior_c di Giunta Comunale e giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 67/2011 del TRIBUNALE di UDINE,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato Ferretti Aldo (delega avvocato Freno), difensore della
ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che
nulla osserva.

Ric. 2011 n. 12312 sez. M2 – ud. 14-02-2013
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depositata il 17/01/2011;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha

depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1. – Silvia Danussi proponeva, innanzi al giudice di pace di Codroipo,

dalla Polizia municipale di Sedegliano, dell’infrazione all’art.141, commi 40
e 11 0 D.Lgs. n.285/92, in quanto, circolando alla guida di un’autovettura,
ometteva di ridurre la velocità in prossimità di un attraversamento pedonale,
e pur potendo percepire che un velocipede intendeva immettersi nella
carreggiata da detto passaggio pedonale, non rallentava in modo da evitare
la collisione.
1.1. – L’opposizione era respinta sia dal giudice di pace, sia dal Tribunale
di Udine, adito in funzione di giudice d’appello. Quest’ultimo, in particolare,
osservava che il comma 4 dell ‘art.141. C.d.S. costituiva una specificazione del
precetto generale posto dal primo comma della stessa norma, secondo cui è
fatto obbligo al conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che,
avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo stesso,
nonché alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza
di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e
delle cose e ogni altra causa di disordine per la circolazione. Pertanto,
riteneva, 1’art.141 C.d.S. doveva considerasi norma che, essendo diretta a
prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e per
l’ordine della circolazione, tutelava anche il ciclista che, pur contravvenendo
a sua volta ugll artt.143 e 154 C.d.S. nel momento in cui utilizzi
l ‘attraversamento pedonale, non per questo non è meritevole di essere
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opposizione ex art. 22-bis legge n.689/81 al verbale di contestazione, redatto

salvaguardato nella sua incolumità personale al pari dei pedoni e degli
animali che si trovino sulle strisce pedonali.
2. – Per la cassazione di tale sentenza Silvia Danussi propone ricorso,
affidato ad un unico motivo.

3. – Con l’unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione dell ‘firt 141 D.Lgs. n.285/92, “in relazione
all ‘art. 360 c.p.c. “, sostenendo che l’interpretazione di detta norma fornita
dal giudice d’appello “sembra porre sul medesimo piano l’atteggiamento
tenuto da un pedone in procinto di attraversare le strisce pedonali, con il
comportamento assunto dal ciclista che: provenendo da un camminamento
convergente sul lato sinistro della strada, con una velocità evidentemente
superiore a quella che potrebbe tenere un pedone, senza dare la precedenza
dovuta e tenuto conto della visibilità ridotta determinata dalle auto in sosta a
margine della carreggiata, ha praticamente tagliato la strada (o meglio ha
colliso sulla parte sinistra della vettura) all ‘ignaro conducente. Il quale
sopraggiungendo se pur a moderata velocità, non avrebbe assolutamente
potuto prevedere l’uscita improvvisa del velocipede e quindi arrestare in
tempo la sua corsa, evitando così l’impatto, nemmeno se avesse proceduto ad
una velocità inferiore a quella effettivamente tenuta”.
4. – Il motivo è inammissibile sia perché opera, in pregiudizio della regola
di chiarezza, una commistione tra vizio di violazione di legge e vizio di
motivazione, di guisa che nell ‘argomentare della parte non è dato di separare
l’uno dall ‘altro e di comprenderne le rispettive portate, sia perché le critiche

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2.1. – Il comune di Sedegliano resiste con controricorso.

svolte non si atteggiano in maniera conforme alle previsioni dei nn. 3 e 5
dell ‘art. 360 c.p.c.
4.1. – Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel ricorso per
cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui

primo comma n. 4, c.p.c. deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto
mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella
sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla
giurisprudenza di legittimità o dalia prevalente dottrina, non risultando
altrimenti consentito alla S. C. di adempiere al proprio compito istituzionale
di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05,
26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07 e
3010/12).
Altrettanto nota e ferma è la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il
vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex
art. 360, n. 5 c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito,
quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di
punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un
apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso
dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il
potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di
controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di
individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le
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all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all’art. 366,

prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le
risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione
(ex multis, Cass. nn. 6288/11, 27162/G, 7972/07 e 4770/06).
4.2. – Nella specie, sebbene titolato come violazione di legge, il motivo si

giudice di secondo grado (e sotto questo profilo non pare casuale che parte
ricorrente, nel richiamare l ‘art.360 c.p.c., non abbia specificato a quale
numero del primo comma di detta norma si rifèrisca la censura), com ‘è
palesato:
a) dall’affermazione (contenuta a pag.6 del ricorso) per cui risulterebbe
“viziato il processo logico-giuridico svolto dal Giudice d’appello, il quale
partendo da un errato presupposto è giunto, suo malgrado, ad una non
corretta interprztzzione della normativa”;
b) dalla circostanza per cui la critica all’interpretazione dell ‘art.141
C.d.S. fornita dal giudice d’appello, è costellata (v. pag.6 del ricorso) da
riferimenti alla fattispecie concreta (provenienza della bicicletta e sua
velocità, omessa precedenza all’autovettura condotta, visibilità ridotta a
causa della presenza di auto in sosta, c.d. taglio della strada da parte del
velocipede, parte dell’autovettura interessata dall’impatto, velocità moderata
dell’autovettura stessa, impossibilità per la conducente di quest’ultima di
prevedere l’attraversamento del velocipede e di arrestare il mezzo in tempo
utile); riferimenti che nel loro insieme sintetizzano un diverso giudizio di puro
fatto del tutto indipendente dalla regula iuris contenuta nell’art. 141 C.d.S.,
quale ne sia l’interpretazione propugnata; e fattispecie che non .3; ,,onverte da

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diffonde unicamente in critiche all’apprezzamento dei fatti operato dal

concreta in astratta solo per la mancata ripetizione dei nominativi delle parti
coinvolte nel sinistro;
c) da ciò, che parte ricorrente, pur ammettendo che il 4° comma
dell’art. 141 C.d.S. dispone che il conducente debba ridurre la velocità e,

quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni
d’incertezza, deduce che, però, “è altresì importante valutare la reale
dinamica dei fatti”, attività che il Tribunale avrebbe trascurato (v. pagg. 7-8
del ricorso);
d) dalle considerazioni finali e di sintesi, con le quali parte ricorrente
sostiene che l’impugnazione è diretta “ad ottenere (..) una corretta
valutazione del nesso di causalità esistente tra la condotta del Tessitori
(conducente del velocipede: n.d.r.) e la causazione dell’evento, alla luce
dell ‘art. 141 CdS, perché se tale circostanza fosse stata correttamente valutata
nei precedenti gradi di giudizio la soluzione giuridica della vicenda sarebbe
stata sicuramente diversa e più favorevole all’odierna ricorrente” (v. pag. 11
del ricorso).
Affermazioni, queste, che capovolgono le anzidette tecniche di emersione
dei vizi di cui ai nn. 3 e 5 dell ‘art360 c.p.c., perché fanno dipendere la
violazione di legge non da un’errata interpretazione della norma, ma da un
difetto di valutazione dei fatti, sollecitando per questi ultimi un
apprezzamento solidale alle aspettative della stessa parte ricorrente.
5. – Per le considerazioni svolte si propone la decisione del ricorso con
ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex art. 375, n.5 c.p.c.”.

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occorrendo, anche fermarsi in prossimità degli attraversamenti pedonali,

II. – La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale nessuna delle parti,
debitamente avvisate ai sensi dell’art. 380-bis, 2° comma c.p.c., ha depositato
memoria, e il Procuratore generale nulla ha osservato.
III. – S’impone, pertanto, la reiezione del ricorso.

della parte ricorrente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in

e 1.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta se ‘ne civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 14.2.2013.

IV. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

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