Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16124 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. I, 22/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 22/07/2011), n.16124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 62,

presso l’avvocato SPADA GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALLEMI SEBASTIANO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE DELLA BETA SYSTEM DI CALLOTTI ANTONINA E C.

S.N.C. E DEI SOCI G.A., B.F. E V.

A.;

– intimata –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di RAGUSA, depositato il

13/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Presidente Dott. DONATO PLENTEDA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, o in

subordine, accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

– Rilevato che con decreto 10 settembre 2007 il tribunale di Ragusa ha respinto il reclamo di B.F. proposto avverso il decreto 10 luglio 2006 del giudice delegato – che aveva autorizzato il curatore del suo fallimento a recedere dal contratto di assicurazione sulla vita stipulato con la società Mediolanum Vita spa e ad acquisire le somme rimborsate – ritenendo che esse non rientrassero tra i beni impignorabili ai sensi della L. Fall., art. 46, n. 5 e dell’art. 1923 c.c. e che la sentenza dichiarativa di fallimento, determinando lo scioglimento del contratto di assicurazione, le risorse patrimoniali conseguenti avesse fatto ridondare a vantaggio della massa dei creditori, effetto peraltro non diverso da quello in cui il curatore fosse subentrato nel contratto, in considerazione della sua natura non strettamente personale e attraverso il riscatto avesse appreso le relative utilità;

– che il fallito ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, con il primo denunziando la violazione dell’art. 1923 c.c. e della L. Fall., art. 46 e con il secondo lamentando il vizio di motivazione, in termini di omissione, insufficienza e contraddittorietà, in ordine alla impignorabilità delle somme dovute dall’assicuratore in forza della assicurazione sulla vita, attesa l’esigenza di tutelare lo spirito di previdenza, secondo cui restava inibito al curatore il recesso al contratto;

che il fallimento non ha svolto difese;

OSSERVA:

Il ricorso è stato proposto senza la formulazione dei quesiti di diritto – con riguardo al primo mezzo – e senza la indicazione, con riguardo al secondo, del fatto controverso e delle ragioni che rendono inidonea la motivazione, previste a pena di inammissibilità della impugnazione, dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e applicabile ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (2 marzo 2006), sino alla sua abrogazione L. 18 giugno 2009, ex at. 47, comma 1, lett. d) a far tempo dal 4 luglio 2009;

che peraltro la censura del vizio motivazionale è palesemente incompatibile con la prospettazione congiunta delle tre ipotesi e specificamente di quella della omissione congiunta alle successive;

che non risulta formalizzata alcuna censura in ordine alla partecipazione del giudice delegato al procedimento di reclamo L. Fall., ex art. 26, in ordine alla quale è stato tuttavia dedotto il “disagio percepito da questa difesa allorchè si consideri l’incredibile, per quanto legittimo, doppio ruolo” del giudice delegato del fallimento.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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