Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16124 del 09/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 09/06/2021), n.16124
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31439-2019 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
212, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO BRASCA, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1346/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 11/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA
CAPRIOLI.
Fatto
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
L’avv.to S.S. ha proposto ricorso, affidato a due motivi ed illustrato da memoria, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata l’11.3.2019 n. 1346, che, in controversia concernente la nullità dell’avviso di iscrizione ipotecaria e di alcune cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto relative a tasse automobilistiche, respingeva l’appello avverso la sentenza della CTP di Roma.
Il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso per cassazione è stato notificato al difensore dell’agente della riscossione, avv. Francesca Crescimbeni, e non all’Agenzia delle Entrate Riscossione (subentrata ex lege ad Equitalia Sud s.p.a.). Con riferimento alla successione ex lege dell’agente della riscossione già parte in causa, la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico della Agenzia delle Entrate Riscossione sono disposti da una norma di legge, il D.L. n. 193 del 2016: pertanto, nel giudizio di legittimità la notifica del ricorso eseguita alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate Riscossione è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perchè non opera l’ultrattività del mandato in origine conferito a quest’ultimo, così nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione; tale invalidità integra una mera nullità suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia, vuoi per autonoma riattivazione del procedimento notificatorio, oppure a seguito dell’ordine di rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass. S.U. 2021 n. 4845; 2020 n. 2087).
Va dunque disposta la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle entrate Riscossione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle entrate Riscossione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021