Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16124 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 08/07/2010), n.16124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.P. ELEVATORI PREMONTATI S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante Sig. C.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI

GIAMMARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BARLETTA LUCIANO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.F. (OMISSIS), DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI SPA,

TECNOCILINDRI DITTA SRL, (OMISSIS), ASSITAT.IA ASSICURAZIONI SPA

(OMISSIS), LU.FR. (OMISSIS);

– intimati –

e da:

TECNOCILINDRI DITTA SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore Sjg. S.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SAVASTANO 20, presso lo studio

dell’avvocato DE STEFANO MAURIZIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PORTA FRANCA giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

LU.FR. (OMISSIS), L.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio

dell’avvocato SCARDIGLI MASSIMO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MUSICCO ADAMO giusta delega a margine del

controricorso;

E.P. ELEVATORI PREMONTATI SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante Sig. C.F. elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI

GIAMMARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BARLETTA LUCIANO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI SPA, ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA

(OMISSIS);

– intimati –

e da:

ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato

VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ERCOLI PIERANTONTO giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

LU.FR. (OMISSIS), L.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio

dell’avvocato SCARDIGLI MASSIMO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MUSICCO ADAMO giusta delega a margine del

controricorso;

E.P. ELEVATORI PREMONTATI SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante Sig. C.F.: elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI

GIAMMARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BARLETTA LUCIANO giusta delega a margine de controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI SPA, TECNOCLLINDRI DITTA SRL (OMISSIS);

– intimati –

e da:

L.F. (OMISSIS), LU.FR. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio

dell’avvocato SCARDIGLI MASSIMO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MUSICCO ADAMO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

E.P. ELEVATORI PREMONTATI SRL, (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante Sig. C.F. elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBTO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI

GIAMMARIA, che la rappresenta e difende unicamente all’avvocato

BARLETTA LUCIANO giusta delega a margine del controricorso;

TECNOCILINDRI DITTA SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig. S.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SAVASTANO 20, presso .o studio

dell’avvocato DE STEFANO MAURIZIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PORTA FRANCA giusta delega a margine del

proprio controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI SPA, ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA

(OMISSIS);

– intimati –

E sul ricorso n. 26645/2009 proposto da:

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI SPA già MARIOI ASSICURAZIONI E

RIASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del procuratore Dott.

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO ATILFO

14, presso lo studio dell’avvocato MATTICOLI MARIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO MONTI giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.F. (OMISSIS), LU.FR. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio

dell’avvocato SCARDIGLI MASSIMO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MUSCCCO ADAMO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

TECNOCILINDRI SRL (OMISSIS), ASSITALIA SPA (OMISSIS), EP ELEVATORI

PREMONTATI SRL (OMISSIS);

– intimati –

e da:

E.P. ELEVATORI PREMONTATI SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante Sig. C.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI

GIAMMARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BARLETTA LUCIANO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

LU.FR. (OMISSIS), L.F. (OMISSIS), TECNOCILINDRI

SRL (OMISSIS), ASSITALIA SPA (OMISSIS), DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI

SPA (OMISSIS);

– intimati –

e da:

ASSITALIA SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTE MARCO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERCOLI

COSTANTINO, ERCOLI PIERANTONIO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

LU.FR. (OMISSIS), L.F. (OMISSIS), TECNOCILINDRI

SRL (OMISSIS), DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), EP

ELEVATORI PREMONTATI SRL (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1378/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 18/3/2009, depositata il

18/05/2009, R.G.N. 2647/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;

udito l’Avvocato LUCIANO BARLETTA;

udito l’Avvocato MAURIZIO DE STEFANO;

udito l’Avvocato MASSIMO SCARDIGLI per delega dell’avocato ADAMO

MUSCO;

udito l’Avvocato MARIO MATTICOLI;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

E.P. (N. 16092/2009) e dei ricorsi incidentali L. e

TECNOCILINDRI, accoglimento ricorso ASSITALIA limitatamente alle

spese; inammissibilità ricorso DUOMO S.P.A. n. 26645/2009 e dei

ricorsi Incidentali relativi – (E.P. S.R.L. e ASSITALIA).

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'(OMISSIS) il sig. Lu., mentre era intento a riparare un ascensore fornito dalla ditta EP Elevatori Premontati, incorse in un incidente a seguito del quale subì gravi danni alla persona.

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Milano, riformando la prima sentenza, ha dichiarato la menzionata società e la soc. Tecnocilindri (produttrice di un pezzo meccanico difettoso montato sull’ascensore) corresponsabili in solido ed in egual misura in ordine al 60% dei danni subiti dal Lu. ed ha condannato la soc. EP a corrispondere distinti importi risarcitori in favore della vittima e di sua figlia F.. Inoltre, ha condannato la soc. Tecnocilindri a rifondere alla EP il 50% delle somme da questa corrisposte ai predetti L. e la soc. Il Duomo (assicuratrice della EP) a rifondere alla EP l’altra metà delle somme da questa corrisposte ai L..

Propone ricorso per cassazione in via principale la EP a mezzo di dieci motivi. Rispondono con controricorso e ricorso incidentale i L., la Tecnocilindri e l’Assitalia Ass.ni (assicuratrice della Tecnocilindri).

Inoltre, contro la medesima sentenza, separatamente propone ricorso in via principale la Duorno Unione Ass.ni (già Duomo Ass.ni) attraverso due motivi. Propongono ricorso incidentale la EP e l’Assitalia Ass.ni s.pa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

IL RICORSO PRINCIPALE DELLA EP (RG 16092/09).

Infondato è il primo motivo con il quale la ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata non avrebbe dichiarato inammissibile l’appello per avvenuto mutamento della domanda in quel giudizio (in primo grado il Lu. avrebbe agito invocando la responsabilità del produttore, mentre in secondo grado avrebbe “invocato addirittura la posizione di garanzia che avrebbe assunto la E.P”).

In primo luogo la sentenza non risulta impugnata sul punto ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. (con specifica allegazione degli atti processuali in cui la questione fu posta) , bensì in relazione alla violazione di legge ed al vizio della motivazione; in secondo luogo la censura costituisce una interpretazione della domanda che non trova fondamento nei brani processuali riportati.

Inammissibile per le medesime ragioni e per difetto di autosufficienza sono il secondo ed il terzo motivo, che lamentano il fatto che il giudice d’appello abbia ammesso prove nuove non dedotte in primo grado, senza che la parte abbia dimostrato di non averle potuto dedurre in questa sede.

Il quarto motivo censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, nel punto in cui ha ritenuto fondato il motivo d’appello con il quale si assumeva non essere provato che i pezzi meccanici esenti da difetti, esaminati dal CTU, fossero quelli che si trovavano montati sull’ascensore il giorno dell’infortunio. Sostiene la ricorrente che le dichiarazioni rese in argomento dal consulente avrebbero dovuto essere impugnate (e non lo sono state) a mezzo di querela di falso.

Il motivo è infondato, in quanto le conclusioni al quale è pervenuto il consulente (assenza di difetti sui pezzi esaminati) costituiscono accertamenti di fatto che il giudice ha legittimamente discusso e contestato sia con argomentazioni di ordine logico, sia con riferimento ad atti processuali dai quali emergeva che i componenti meccanici esaminati dal consulente erano diversi da quelli montati sull’ascensore al momento del sinistro.

Il quinto motivo censura il medesimo punto della sentenza sotto il profilo del vizio della motivazione.

Il sesto motivo pone in discussione l’esistenza dell’accertato nesso causale tra l’asserito difetto di fabbricazione ed il danno verificatosi.

Il settimo motivo concerne l’effettiva misura di sicurezza adottata dal Lu. (ossia l’avvenuto puntellamento) per porre in sicurezza la piattaforma.

L’ottavo motivo censura la sentenza nel punto in cui afferma il difetto di fabbricazione del componente meccanico.

Il nono motivo critica la sentenza nel punto in cui ha ritenuto sussistere la responsabilità della società sia ex art. 2043 c.c. sia in forza del D.P.R. n. 224 del 1988.

Il decimo motivo pone in discussione la misura del concorso di colpa che il giudice ha attribuito all’infortunato.

I motivi dal quinto al decimo sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove, benchè risulti formalmente censurata la violazione di legge ed il vizio della motivazione, si risolvono nell’esposizione di una serie di questioni di fatto (sono addirittura allegate le fotografie del pezzo meccanico al quale è fatto riferimento) tendenti a conseguire dalla Corte di legittimità un nuovo accertamento del merito della controversia, attraverso una diversa valutazione degli elementi probatori emersi nei precedenti giudizi. Sono infondati in quanto nessuna concreta violazione di legge è riscontrabile nella sentenza impugnata, la quale, peraltro, ha espresso la motivazione con argomentazioni congrue e logiche, immuni da censure in questa sede.

Il ricorso della EP deve essere, pertanto, respinto.

IL RICORSO INCIDENTALE DEI L..

Il ricorso dei L. censura il punto della sentenza in cui è stato attribuito a Lu.Fr. il concorso colposo nella produzione del danno a suo stesso carico. Anche relativamente a questo atto d’impugnazione occorre rilevare che esso, esorbitando dai limiti del ricorso per cassazione, contiene una serie di considerazioni in fatto tendenti alla rivalutazione del merito della controversia. Esso deve essere, pertanto, respinto.

IL RICORSO INCIDENTALE DELL’ASSITALIA ASS.NI S.P.A..

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibili le domande dei L. contro la Tecnocilindri e la sua assicuratrice Assitalia, siccome proposte solo in sede di precisazione delle conclusioni e non nell’atto d’appello. Ne consegue che tutti i motivi d’impugnazione articolati dall’Assitalia (che sostanzialmente ripropongono le medesime questioni poste dal ricorso della EP) sono inammissibili per difetto d’interesse, ad eccezione dell’ultimo motivo con il quale la compagnia lamenta che la sentenza, pur avendo dichiarato inammissibili le domande contro essa proposte dai L., abbia poi posto a suo carico parte delle spese del giudizio d’appello (in solido con le altre parti appellate).

Tale ultimo motivo è fondato, in quanto effettivamente la sentenza; nel provvedere sulle spese del giudizio d’appello, ha condannato l’Assitalia in solido con le altre società appellate al pagamento di parte delle spese del giudizio d’appello, considerando la società tra quelle “tutte parzialmente soccombenti nei confronti degli appellanti” L.; senza tener conto che, invece, alla società non è stata inflitta alcuna condanna. La sentenza va, dunque, cassata sul punto ed, attraverso la decisione sul merito, vanno completamente compensate le spese nei confronti dell’Assitalia, in considerazione della complessità della questione trattata.

IL RICORSO PRINCIPALE DELLA DUOMO UNIONE ASS.NI (RG 26445/09).

La Duomo Unione Ass.ni s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione in via principale, benchè le sia stato notificato il ricorso della EP in data 30 giugno 2009 (presso l’avv. Monti in via Monte Nero 53, Milano). Il ricorso della Duomo è tardivo e, in quanto tale, deve essere dichiarato inammissibile. Parimenti inammissibili sono i ricorsi incidentali ad esso collegati della EP e dell’Assitalia.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta quello della E.P. Elevatori Premontati s.r.l. (RG 16092/99), nonchè quelli incidentali dei L. e della Tecnocilindri. Dichiara inammissibili il ricorso principale della DuomoUnione Ass.ni s.p.a. (RG 26645/09) ed i ricorsi incidentali della EP e dell’Assitalia relativi a questo. Dichiara inammissibili i motivi del ricorso incidentale della Assitalia Ass.ni s.p.a., proposto in risposta al ricorso principale della EP, ad eccezione dell’ultimo relativo alle spese del giudizio di appello; accoglie quest’ultimo motivo, cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa interamente nei confronti della Assitalia Ass.ni s.p.a. le spese del giudizio d’appello. Compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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